Cassazione, sentenza n. 3233 del 10/02/2021
Sentenza n. 3233 del 10/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3233
- Data
- 10/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società beneficiaria di scissione contestava la cartella per debiti IRES e IRAP anteriori all’operazione, sostenendo che la propria responsabilità fosse limitata alle assegnazioni ricevute. La Cassazione distingue la disciplina tributaria da quella delle obbligazioni civili e ribadisce che, per i debiti fiscali pregressi della scissa e per le somme conseguenti a violazioni tributarie, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente, ferma la possibilità di regresso. Dichiarati inammissibili gli altri motivi e infondata la censura principale, il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(—) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugno' la cartella di pagamento, relativa a IRES e IRAP degli anni 2005 e 2006, che le era stata notificata quale societa' "beneficiaria" di scissione e, quindi, coobbligata in solido con la societa' scissa "Istituto di vigilanza privata (—) " s.r.l.
L'adita Commissione Tributaria di prima istanza, seppure in motivazione avesse parzialmente accolto il ricorso della Societa', riconoscendone la responsabilita' per le pendenze tributarie della societa' scissa, ma solo nei limiti delle assegnazioni ricevute, in dispositivo, pronunciava rigetto del ricorso.
La sentenza, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (d'ora in poi, per brevita', C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, premessa la sussistenza dell'interesse dell'Ufficio all'appello (dovendosi il dispositivo della prima decisone integrare con la motivazione), riteneva che (—) s.r.l. fosse pienamente obbligata in solido con la societa' scissa.
Avverso la sentenza la Societa' ha proposto ricorso su quattro motivi.
Resistono con autonomi controricorsi l'Agenzia delle Entrate e (—) s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'error in procedendo commesso dalla C.T.R. laddove la stessa non aveva considerato che l'appello era stato proposto avverso sentenza di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
1.1 Il motivo e', all'evidenza, inammissibile giacche', ne' in rubrica ne' tanto meno nell'illustrazione del mezzo di impugnazione, si individua uno dei vizi legittimanti il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n. 17224 del 18/08/2020) che il giudizio di cassazione e' un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il quale, per il principio di specificita' di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede, per ogni motivo, l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui e' proposto nonche' l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.
1.2 Nel caso in esame, non si apprezza alcuna specifica censura alla sentenza impugnata la quale, peraltro, contiene una diffusa motivazione sulla sussistenza in capo all'Ufficio dell'interesse all'appello, a fronte del dispositivo della sentenza di primo grado da integrarsi con la motivazione, parzialmente sfavorevole alle ragioni dell'Erario.
2 Il secondo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e 5. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.. Error in procedendo – e', all'evidenza, inammissibile censurando un passo motivazionale (del quale viene riportato il contenuto) che non e' compreso tra le argomentazioni svolte dalla C.T.R. nella sentenza oggi impugnata.
3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Error in procedendo – la ricorrente deduce che la C.T.R., per censurare l'operazione di scissione parziale, avrebbe omesso di valutare l'esistenza di specifica normativa di settore quale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 173, comma 12, oggi 123 bis, entrato in vigore il primo gennaio 2004. Secondo la prospettazione difensiva, la cartella impugnata era illegittima, non sussistendo alcuna responsabilita' solidale, come disciplinata dalle norme codicistiche, in quanto il debito erariale iscritto a ruolo non era stato assegnato dalla scissa alla beneficiaria ne', tantomeno, si trattava di elemento passivo non desumibile dal progetto di scissione e non iscritto in bilancio della scissa.
3.1. La censura e' infondata. Al riguardo, come gia' osservato da questa Corte in controversie analoghe, tra le stesse parti e relative a diverse annualita', (cfr. Cass.n. ri 13058, 13059 e 13060/2015), va rilevato che la responsabilita' per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione di scissione parziale, e' stata disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilita' riguardante le obbligazioni civili. E cio' nel senso che, fermi restando gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in esponente stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma, altresi', illimitatamente tutte le societa' partecipanti all'operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questa palesemente confermata dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 15, comma 2, che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le societa' partecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella appena veduta previsione di una illimitata responsabilita' solidale, sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarieta' discendente dalle operazioni di scissione parziale.
Il principio di diritto "In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione, rispondono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le societa' partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarieta' illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilita' delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l'articolo 2506-bis c.c., comma 2 e articolo 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti" "risulta, anche di recente, condiviso e seguito da questa Corte (cfr. Cass., n. 31591 del 06/12/2018; id n. 16710 del 21/06/2019) e ha trovato ulteriore conforto nella sentenza n. 90 del 26 aprile 2018 della Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi, infatti, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 173 TUIR, comma 13, e del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 15, comma 2, ha ribadito che non e' possibile "una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie", tanto piu' che un'operazione straordinaria come la scissione "puo' incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della societa' e, nella fattispecie, dell'amministrazione finanziaria" e che, pertanto, e' legittimato un differente trattamento riservato all'Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessita' di consentire un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Di conseguenza, secondo la sentenza n. 90/2018, la possibilita' per l'Agenzia delle Entrate di rivalersi illimitatamente su tutte le societa' beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l'operazione straordinaria, e' da considerare legittimaye6 "dalla specialita' dei crediti tributari" e "risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalita'".
4 Con il quarto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e 5. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. error in procedendo – la ricorrente deduce che la cartella impugnata fosse priva di motivazione.
4.1. Il motivo e', all'evidenza, inammissibile per violazione dell'articolo 366 c.p.c., perche', anche in ragione delle contrastanti plurime censure denunciate in rubrica, l'illustrazione del motivo non chiarisce neppure, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, se la questione fosse stata ritualmente introdotta in giudizio e ribadita in appello.
5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
6 La Societa', soccombente, va condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 17.300 oltre spese prenotate a debito e in favore di (—) s.p.a. nella misura di complessivi Euro 17.300 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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