Cassazione, sentenza n. 3974 del 16/02/2021

Sentenza n. 3974 del 16/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
3974
Data
16/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Ministero contestava l’ICI applicata agli alloggi di servizio situati in uno stabilimento militare, sostenendone la destinazione istituzionale e segnalando inoltre la presenza di opifici. La Cassazione ha confermato che l’esenzione richiede un’utilizzazione diretta e immediata per compiti istituzionali: la concessione degli alloggi al personale e alle famiglie, dietro pagamento di un canone, soddisfa prevalentemente esigenze abitative private e integra solo un impiego istituzionale indiretto. La questione sugli opifici, introdotta tardivamente, è stata dichiarata inammissibile e il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.Il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.1730/34/2018, depositata il 26.12.2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatogli dalla (XXXXX) s.p.s., concessionaria del comune di Torre Annunziata, il 4 dicembre 2013, per l'Imposta Comunale relativa all'annualita' 2008,,relativo ad immobili siti nello stabilimento Militare Spoleto, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio).

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che: l'esenzione ICI di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a) spettasse unicamente agli immobili di proprieta' dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalita' istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalita' di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione.

Resiste con controricorso e memorie la concessionaria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero della Difesa lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a), 1, L. n. 497 del 1978, articoli 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 231, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere il decidente fatto corretta applicazione delle norme menzionate in rubrica, secondo le quali tutti i fabbricati realizzati su aree urbane all'interno di basi, impianti, installazioni militari, sono considerati a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari preordinate a garantire la funzionalita' di enti, comandi e reparti militari preposti alla difesa dello Stato.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; per non avere la commissione tributaria regionale preannunciato sul motivo di gravame con il quale si lamentava che il primo giudice non avesse considerato che tra gli immobili inclusi nella base vi erano anche opifici non soggetti ad ICI.

4. Con la terza censura che prospetta violazione dell'articolo 360 c.p.c. n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza di appello per non avere i giudici regionali esaminato l'effettiva destinazione istituzionale di servizio degli alloggi in questione la cui mancanza, pure, aveva ritenuto inficiare la decisione di primo grado.

5. I motivi non meritano accoglimento.

5.1 Con riferimento alla prima censura, non vi sono ragioni per disattendere quanto gia' stabilito da questa Corte di legittimita' in controversie – del tutto sovrapponibili alla presente, perche' aventi ad ogge'tto l'imposizione ICI di alloggi di servizio per militari – tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali. L'orientamento interpretativo cosi' emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi: – la disciplina ICI e' riconducibile al Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, al citato D.Lgs., articolo 7, comma 1, lettera a); – le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, cosi' come richiamata dal Ministero; – l'articolo 7, comma 1, lettera a), cit. prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; – quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalita' latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensi' la sua utilizzazione âEuro˜diretta' ed âEuro˜immediata' per l'assolvimento della finalita' d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).

Nella specie' si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso e' stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale e' certo sintomo il pagamento di un canone, come confermato dalla CTR. E', difatti, lo stesso Ministero a chiarire che gli immobili in questione (fatti oggetto di obbligatorio accatastamento), ad eccezione degli opifici, sono costituiti dagli alloggi per l'abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie; e che tale uso e' conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Come detto, ai fini dell'a'pplicazione della norma fiscale non puo' dir.si dirimente ne' che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (âEuro˜Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni'), quali âEuro˜infrastrutture militari, ne' che il canone concessorio cosi' percepito (suddiviso a meta' tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attivita' lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

6. La seconda censura, assorbito l'ultimo mezzo, non supera il vaglio di ammissibilita', in quanto dalla stessa sentenza impugnata emerge che la doglianza relativa alla destinazione di parte degli immobili soggetti ad ICI ad opifici era stata proposta solo in sede di appello; tant'e' che al rigo 10 di pagina 3 si legge " specifica (il Ministero) che il fatto che tale circostanza (alcuni immobili sono destinati ad opifici) non sia stata dedotta in primo grado non e' rilevante, perche' la CTP doveva far ricorso ai.poteri istruttori officiosi …". La tardivita' delle deduzioni del Ministero risulta peraltro dalla lettura del ricorso originario versato in atti.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilita', questioni che siano gia' comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, e prima del giudizio di primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita' questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; piu' di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018; Cass. n. 19627/2018; n. 7536/2019 in motivo).

7. Si da' atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito (Cass.ord. n. 1778/16; cosi' Cass. 5955/14 ed altre).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

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