Cassazione, sentenza n. 6117 del 05/03/2021

Sentenza n. 6117 del 05/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
6117
Data
05/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva determinato sinteticamente maggiori redditi IRPEF sulla base della disponibilità di immobili, veicoli di lusso e di un’imbarcazione, oltre che di incrementi patrimoniali e investimenti finanziari. La Cassazione ribadisce che gli indici redditometrici dispensano l’Ufficio da ulteriori prove, mentre spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto; nella specie, le fatture invocate non provavano un diverso utilizzo dell’imbarcazione. Poiché il ricorso mirava a riesaminare valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito, viene dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. (XXXXX) impugnava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate – con accertamento eseguito in forma sintetica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 in applicazione del c.d. "redditometro" – gli aveva contestato maggiori redditi imponibili, determinando una maggiore imposta IRPEF di 51.360,00 Euro per l'anno 2005, di 40.922,00 Euro per il 2006 e di 31.107,00 Euro per il 2007, oltre sanzioni. In particolare l'ufficio aveva accertato che il contribuente, negli anni anzidetti, risultava essere stato socio di maggioranza, nella misura del 99% del capitale sociale, nonche' amministratore delle societa' (XXXXX) S.r.l. e (XXXXX) S.r.l.; che erano emersi a suo carico elementi indicativi della capacita' contributiva di cui alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 10 settembre 2002; che il contribuente, in qualita' di socio di riferimento delle due societa' sopra citate, avesse usufruito di beni di proprieta' delle stesse, sui quali erano stati applicati i coefficienti di ricalcolo del reddito presunto e che lo stesso avesse utilizzato un immobile sito in Milano (in forza di un contratto di affitto registrato) ed un immobile sito in Olbia, entrambi di proprieta' della societa' " (XXXXX) S.r.l. Risultava altresi' l'utilizzo di un'imbarcazione di proprieta' della " (XXXXX) S.r.l." nonche' di autoveicoli e motoveicoli di proprieta' della stessa societa' (operante nel settore di commercio di automezzi di lusso). Inoltre il contribuente aveva sostenuto sia spese per incrementi patrimoniali relativi a finanziamenti soci, effettuati a seguito di stipula di due mutui chirografari, sia investimenti in prodotti finanziari in dollari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 177/34/13 depositata il 20.11.2013, rigettava l'appello interposto dal medesimo nella considerazione che lo stesso, pur utilizzando veicoli sportivi di lusso, quali Bentley Azure, Lamborghini Gallardo, due moto Harley Davidson ed una imbarcazione d'epoca (Betram 38 Tranquilla costruita nell'anno 1971, lunghezza mt. 11,70, stazza lorda tonn. 11,74, potenza fiscale 92 per 2) non avesse in concreto dimostrato che alla disponibilita' dei beni mobili ed immobili elencati nell'avviso di accertamento corrispondesse un'effettiva capacita' reddituale.

3. Avverso tale sentenza, gli eredi del (XXXXX), nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

4. I ricorrenti hanno depositato una memoria nel termine di cui all', insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste.articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", lamentando che l'ufficio nell'eseguire l'accertamento redditometrico de quo aveva erroneamente considerato l'utilizzo per il periodo di tre mesi dell'imbarcazione utilizzata dal contribuente in modo da arrivare cosi' ad applicare, falsando la realta', il punto 2.4 delle tabelle allegate ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17.05.2005 (per l'anno 2005) e del 14.02.2007 (per gli anni 2006 e 2007). Sui residui punti dell'accertamento i ricorrenti prestavano acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi semplicemente ad aggiungere, ad abundantiam, che, per procedere all'accertamento sintetico/induttivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4 era necessario che il reddito dichiarato non risultasse congruo per due o piu' periodi d'imposta.

2. Il motivo e' inammissibile.

3. Invero, "con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo' rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se' coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e' sottratto al sindacato di legittimita', dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non e' conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita' e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. Sez. V, 22/03/2017, n. 7324).

4. Nel caso di specie, i ricorrenti, deducendo la violazione normativa delle disposizioni sul cd. redditometro, sia pure al fine limitato di superare la contestazione relativa all'utilizzo dell'imbarcazione, tentano di reintrodurre surrettiziamente motivi di merito relativi alle valutazioni operate dalla C.T.R. in ordine alle giustificazioni fornite gia' nella fase di merito.

5. Va tuttavia osservato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27811; Cass. Sez. 6, 10/08/2016 n. 16912), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacita' contributiva, sicche' e' legittimo l'accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente – posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori – l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

6. Nel caso in esame, il punto 2.4 del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 nella presunzione che la durata normale delle locazioni delle imbarcazioni da diporto non superi i tre mesi – fissa un coefficiente presuntivo di reddito per detto breve periodo; l'applicazione piu' favorevole di un diverso coefficiente presuntivo di reddito – calcolato su base annuale – e' stata correttamente disattesa dall'ufficio in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione anzidetta. Ne' i ricorrenti possono giovarsi, a tal fine, delle fatture emesse in favore del (XXXXX) dalla (XXXXX) s.r.l., societa' di cui lo stesso contribuente rivestiva la qualifica di socio al 99% e di amministratore della medesima, atteso che le stesse, specificamente contestate dalla controparte, anche per la loro estrema genericita', non consentono di ritenere provata l'asserita diversa utilizzazione dell'imbarcazione.

7. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate che liquida in 7.300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

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