Cassazione, sentenza n. 13086 del 07/04/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta fraudolenta documentale - Denuncia di furto delle scritture contabili - Espediente per sottrarre le scritture - Pene accessorie di inabilitazione e incapacità - Principio di proporzionalità.

Tipologia
Sentenza
Numero
13086
Data
07/04/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio penale per bancarotta, l’imputato sosteneva che il mancato deposito delle scritture, attribuito a un furto, potesse integrare al più bancarotta documentale semplice. La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione fraudolenta: i giudici di merito avevano considerato il furto un espediente preordinato alla sottrazione dei documenti e alla mancata ricostruzione del patrimonio, nel quadro del comportamento tenuto verso la curatrice. Dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, la sentenza è stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie, da rideterminare autonomamente secondo proporzionalità.

Massima

La condotta della bancarotta fraudolenta documentale (art 216 legge fallimentare) consiste nella condotta del fallito che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre la condotta di bancarotta documentale semplice, secondo l'art. 217 della legge fallimentare, riguarda il fallito che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Nella fattispecie, il furto veniva considerato come un espediente per sottrarre le scritture, quindi una componente della condotta di cui all'art. 216 della legge fallimentare, descrivendo il comportamento del fallito verso la curatrice fallimentare e ritenendo che la condotta complessiva era stata finalizzata a non consentire alla curatrice di essere consapevole degli atti illeciti compiuti, e ciò confermato dalle false dichiarazioni rese sulla consistenza del patrimonio della società, facendo rientrare il furto e la non consegna delle scritture in tale contesto. Tuttavia, la intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 (depositata nel dicembre 2018), che ha stabilito l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, nel rispetto del principio di proporzionalità, consente al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione, sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 codice penale; durata che potrebbe dunque risultare, in concreto, maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purché entro il limite massimo di dieci anni. Ciò tenendo conto sia del diverso carico di afflittività, sia della diversa finalità, che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittività e finalità che suggeriscono, nell'ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. (——), titolare della omonima ditta individuale dichiarata fallita dal Tribunale di Forli' il 26.1.2012, ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, respingendo l'appello, confermava la sentenza di primo grado che lo condannava per bancarotta fraudolenta per distrazione di denaro e beni, per bancarotta semplice e per bancarotta documentale.

2. Con il primo motivo ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) deduce contraddittorieta' ovvero manifesta illogicita' della motivazione in riferimento alle condotte distrattive censite al capo a) della rubrica ex articolo 216 L. Fall.

La sentenza avrebbe considerato, senza adeguata motivazione, fatti distrattivi operazioni del tutto lecite appartenenti all'ordinaria gestione dell'impresa, come la concessione in affitto di un fondo rustico dietro alienazione di quote, che la stessa sentenza da' atto non essere fuoriuscito dal patrimonio della societa' fallita.

Quanto al mancato rinvenimento di alcuni beni, trattori o rimorchi aziendali, manca la prova del pregresso possesso dei beni.

3. Con il secondo motivo ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera a) deduce violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione al delitto di bancarotta documentale – L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e articoli 223 e 219.

La Corte d'Appello avrebbe errato nel qualificare come tale il mancato deposito delle scritture contabili, atteso che tale condotta non integra la fattispecie in questione, in cui le condotte rilevanti sono la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture, o la loro tenuta in modo da non rendere ricostruibile il patrimonio dell'impresa o il movimento degli affari. Inoltre, la Corte, pur dando atto della tesi dell'imputato, attestata da una denuncia, secondo cui le scritture erano state sottratte a causa di un furto subito, nel non ritenere attendibile la denuncia avrebbe dovuto qualificare il fatto, tutt'al piu', come bancarotta semplice ex articolo 217 L. Fall..

4. Il PG ha depositato conclusioni scritte in cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, salvo annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena accessoria alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e' infondato.

Sul pregresso possesso dei beni, non ritrovati al momento del fallimento, la sentenza contiene specifica ed idonea motivazione, laddove evidenzia che essi erano intestati alla societa' (pag. 5) e conferma l'impossibilita' di ricostruire il patrimonio sociale a causa della sottrazione delle scritture, e quindi della bancarotta documentale di cui al capo b).

L'intestazione dei beni alla societa' ne prova il possesso e, in questa ipotesi, e' il fallito a dover dimostrare il contrario.

Sulla cessione del fondo rustico, la sentenza (pag.. 5-6) sottolinea che la irrisorieta' del canone ed il fatto che il contratto sia intervenuto pochissimo tempo prima della dichiarazione di fallimento consentono di equiparare tali atti, in sostanza, ad una sottrazione dei beni alla massa fallimentare.

Va ricordato, al riguardo, che la cessione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo irrisorio e' una classica condotta che configura distrazione (sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Rv. 273644).

2. Il secondo motivo e' infondato.

2.1 La sentenza di appello precisa che dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che l'assoluzione si riferisce in realta' al capo D) e non al capo B).

La condotta della bancarotta documentale consiste nell'avere agevolato il furto. La sentenza di appello si sofferma specificamente sul fatto che l'imputato si e' reso difficilmente reperibile alla curatrice e conclude che il furto era un espediente preordinato.

2.2 In ogni caso, il motivo di ricorso riguarda la qualificazione giuridica dei fatti.

La condotta della bancarotta fraudolenta documentale (articolo 216 L. Fall.) consiste nella condotta del fallito che ha:

"sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari".

La condotta di bancarotta documentale semplice, secondo l'articolo 217 L. Fall., riguarda il fallito che:

"durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta".

2.3. La sentenza considera il furto un espediente per sottrarre le scritture, quindi una componente della condotta di cui all'articolo 216 L.F. La ragione e' illustrata in dettaglio (pag. 6-7) anche descrivendo il comportamento del fallito verso la curatrice fallimentare.

In sostanza, la sentenza ritiene che la condotta complessiva del fallito sia stata finalizzata a non consentire alla curatrice di essere consapevole degli atti illeciti da lui compiuti, e ritiene cio' confermato dalle false dichiarazioni da quest'ultimo rese alla curatrice sulla consistenza del patrimonio della societa', facendo rientrare il furto e la non consegna delle scritture in tale contesto.

In questo senso, la qualificazione appare corretta, atteso che la mancata ricostruzione del patrimonio e' elemento della bancarotta documentale fraudolenta (sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv 268867) e lo distingue dalla bancarotta semplice.

3. Il ricorso e', pertanto, inammissibile perche' manifestamente infondato.

4. Tuttavia, come osservato dal PG, la intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 (depositata nel dicembre 2018 e, quindi, successivamente alla data di decisione del presente giudizio di appello) ha stabilito l'illegittimita' dell'articolo 216, u.c., L.F. nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziche': "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

Tale soluzione, peraltro soggetta – secondo le stesse parole della Corte -, a eventuali rivalutazioni da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalita', consente oggi al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p.; durata che potrebbe dunque risultare, in concreto, maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purche' entro il limite massimo di dieci anni. Cio' tenendo conto sia del diverso carico di afflittivita', sia della diversa finalita', che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittivita' e finalita' che suggeriscono, nell'ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla rideterminazione della pena accessoria, con rinvio del procedimento alla Corte d'Appello di Bologna per questo profilo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.