Cassazione, ordinanza n. 9351 del 07/04/2021
Accise sull'energia - Credito - Diritto al rimborso - Richiesta - Prescrizione - Termini.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9351
- Data
- 07/04/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società operante nell’energia elettrica chiedeva il rimborso di un credito per accise, riportato nelle dichiarazioni annuali e progressivamente utilizzato in compensazione; l’Agenzia delle Dogane ne sosteneva la decadenza biennale a partire dai versamenti in acconto. La Cassazione ha affermato che, durante il rapporto tributario, il saldo creditorio costituisce una modalità di pagamento e non un indebito reclamabile: il termine per il rimborso decorre dall’ultima dichiarazione, quando la compensazione non è più possibile. Ritenuta tempestiva l’istanza, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese.
Massima
In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione. In particolare, l'accredito, proprio in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale TUA, ex art. 14, comma 2. Infatti, il versamento in più dell'accisa diventa indebito nel momento in cui, terminata la somministrazione, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un pagamento indebito e il contribuente, come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto, potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza TUA, ex art. 14, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
CONSIDERATO IN FATTO
1.La (——) S.c.r L. (confluita nelle more del giudizio nella (——) srl), esercente l'attivita' di produzione e vendita di energia elettrica, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia avverso il provvedimento parziale diniego di rimborso del credito per le imposte sull'accise versate dal contribuente in acconto negli anni 2004-2007 per la ritenuta decadenza prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall'dall'Agenzia delle Dogane e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Liguria rigettava l'appello ritenendo il termine di decadenza biennale di cui al T.U.A., articolo 14, decorreva dalla presentazione dell'ultima dichiarazione.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente si e' costituita depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995 T.U.A., articolo 56, comma 1, e articolo 14, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR correttamente applicato la disciplina della decadenza del diritto al rimborso dell'accisa.
2. Il motivo e' infondato.
2.1 Il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 56, stabilisce che "Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto". Il Decreto Legislativo citato, articolo 55, precisa che "l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8". Ai sensi del T.U.A., articolo 14, comma 2, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato".
2.2 Nella fattispecie in esame e' pacifico che nell'anno 2004 e' sorto un credito, esposto nella dichiarazione di consumo presentata il 20 febbraio 2005 che e' stato utilizzato dal contribuente in compensazione per effettuare i pagamenti delle rate di acconto mensili ed e' stato sistematicamente riportato nelle dichiarazioni di consumo degli anni successivi, per effetto della progressiva riduzione del volume di forniture di energia elettrica, sino alla dichiarazione di consumo del marzo 2009; di seguito la societa' nell'impossibilita' di operare compensazione per gli anni successivi ha chiesto nel 2010 il rimborso del credito.
2.3 La questione controversa riguarda la individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, TUA ex articolo 14, comma 2, per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica.
2.4 Secondo l'assunto dell'Agenzia delle Entrate il dies a quo del termine di decadenza va individuato nel pagamento dell'accisa in acconto mentre la societa' sostiene che, essendo il contribuente obbligato a compensare la posta attiva risultante dalla dichiarazione di consumo con gli acconti successivi con conseguente rinnovo del credito di anno in anno secondo un meccanismo di accertamento e pagamento dell'accisa regolamentato alla stregua del modello contrattuale di conto corrente, il computo del termine biennale inizia a correre dall'ultima dichiarazione di consumo per la impossibilita' da parte della contribuente di operare la compensazione.
2.5 La tesi della resistente ha trovato conferma nel piu' recente orientamento giurisprudenziale dal quale non vi e' ragione di discostarsi che ha enucleato il seguente principio di diritto "In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalita' di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto – non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA) ex articolo 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione (cfr. Cass. 16261-4/2019,21290/2019 e 26157/2019).
2.6 In particolare e' stato precisato che "l'accredito – in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – risulta una modalita' di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non e' configurabile come "pagamento indebito", con conseguente inapplicabilita' del termine di decadenza biennale TUA, ex articolo 14, comma 2. Infatti, il versamento in piu' dell'accisa diventa indebito nel momento in cui – terminata la somministrazione – rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non e' piu' obbligato ad utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo dara' luogo a un "pagamento indebito" e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex articolo 1823 c.c. al momento della chiusura del conto – potra' esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza TUA, ex articolo 14, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta " (cfr. Cass. 16261-4/2019).
2.7 Il giudice di appello nel ritenere tempestiva l'istanza di rimborso presentata il 12.2.2010 sull'accertamento della mancata maturazione del termine biennale di decadenza TUA, ex articolo 14, comma 2, avuto riguardo come dies a quo alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, alla fine del rapporto tributario avvenuto nel 2009, si e' posto in linea con il suddetto principio.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Avuto riguardo alla recente formazione di un univoco indirizzo giurisprudenziale in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.
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