Cassazione, ordinanza n. 15759 del 07/06/2021
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Alternativa all'iscrizione ipotecaria - Notifica dell'intimazione se effettuata oltre l'anno dalla cartella - Non necessaria.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15759
- Data
- 07/06/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente impugnava un’iscrizione ipotecaria successiva a cartelle non contestate, deducendo anche la mancanza dell’intimazione di pagamento e la prescrizione dei crediti. La Cassazione ha ribadito che l’ipoteca non è un atto dell’espropriazione forzata e non richiede l’intimazione prevista quando l’esecuzione non inizi entro un anno dalla cartella; ha tuttavia ricondotto la censura alla distinta omissione della preventiva comunicazione e del contraddittorio, necessari anche nella disciplina applicabile al caso. Ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso introduttivo, compensando le spese.
Massima
L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
1. F. impugnò l'iscrizione di ipoteca notificata da Equitalia Sud Spa in seguito alla mancata impugnazione di cartelle di pagamento per crediti tributari, e chiese che fosse dichiarata la nullità di tale atto, per omessa notifica delle cartelle prodromiche, e la prescrizione dei crediti tributari;
2. la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 261/36/12) che è stata confermata dalla CTR laziale, la quale, con la pronuncia in epigrafe, ha disatteso l'appello della contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) le eccezioni relative al merito della pretesa erariale (tardività della notifica della cartella) sono tardive (art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992) in quanto l'iscrizione di ipoteca oggetto della domanda era stata preceduta dalla regolare notifica della cartella (adempimento del quale l'agente della riscossione aveva dato prova), che la contribuente non aveva impugnato nel termine di 60 giorni; (ii) è priva di fondamento l'eccezione secondo cui l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere poiché l'iscrizione ipotecaria non è un provvedimento esecutivo. D'altra parte, trattandosi di un giudizio iniziato nel 2010, non trova applicazione ratione temporis il comma 2-bis, dell'art. 77, d.lgs. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. u bis), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che (appunto) prevede che l'iscrizione di ipoteca sia preceduta da un avviso dell'agente della riscossione;
3. la contribuente ricorre con quattro motivi, illustrati con una memoria, ed Equitalia resiste con controricorso;
Considerato che:
«1. Primo motivo di ricorso. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso esame della contestata e discussa valenza probatoria, ai fini della prova della cartella e della sua notificazione, quale atto presupposto dell'ipoteca impugnata, della documentazione prodotta da controparte: violazione dell'art. 112-113-115-116-132-161 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»: con tale motivo si censura la sentenza impugnata per avere affermato che la cartella di pagamento prodromica all'iscrizione di ipoteca era stata notificata, senza il necessario esame dei documenti prodotti dalla
contribuente al fine di dimostrare che controparte non aveva provato né l'esistenza della cartella né la sua notifica;
«2. Secondo motivo. Errore di diritto nel ritenere che l'eccezione di decadenza dal diritto di procedere mediante ruolo della P.A. resistente sia preclusa se non viene svolta entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 19 del D.Lgs. 546/1992, dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e 36 D.Lgs. 46/99 e degli artt. 2966-2968-2969 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»: con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato contra legem che l'eccezione di decadenza dell'azione di riscossione a causa della tardiva notificazione della cartella (nell'ipotesi di ritenuta esistenza della stessa notifica) era preclusa non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella, senza considerare che (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione) «l'omessa impugnazione di una cartella emessa a decadenza avverata non
fa rinascere per la P.A. resistente il diritto perduto e preteso con l'atto radicalmente nullo.»;
«3. Terzo motivo. Errore di diritto nell'avere ritenuto che l'ipoteca non deve essere preceduta dall'intimazione di pagamento decorso un anno dalla notifica della cartella. Violazione o falsa applicazione dell'art. 50 e 77 D.P.R. 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»: con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la nullità dell'iscrizione di ipoteca che non sia preceduta dall'intimazione di pagamento ex art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973, quando sia decorso più di un anno dalla (pretesa) notifica della cartella di pagamento;
«4. Quarto motivo. Omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione ordinaria del preteso credito. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»: con tale motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza a causa dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito tributario;
5. il terzo motivo, il cui esame è pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato, il che comporta l'assorbimento degli altri mezzi di cassazione;
5.1. della materia del contendere si sono occupate le Sezioni unite di questa Corte, le quali, nelle sentenze 18/09/2014, nn. 19667 e 19668, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: (i) «L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.»; (li) «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti
la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea». Benché sia indubitabile che il richiamo, da parte della contribuente, all'art. 50, del d.P.R. n. 602 del 1973, non è pertinente in quanto, alla stregua del primo dei due enunciati delle Sezioni unite, quell'articolo non si applica alle iscrizioni ipotecarie, tuttavia, in continuità con il successivo indirizzo sezionale (Cass. 23/11/2015, n. 23875, che cita "Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15"; Cass. 26/02/2019, n. 5577), si deve rilevare che la complessiva critica rivolta alla sentenza si risolve, in sostanza, in una denuncia di mancata applicazione dei canoni di diritto che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia, quest'ultima, fondata in base al secondo dei princìpi di diritto sopra trascritti. Si è infatti affermato (sempre da parte di Cass. n. 23875/2015, cit.,) che le Sezioni unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio, e, ancora, che non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi s'attaglia (nello stesso senso, Cass. 22/02/2017, n. 4587, che menziona Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017; cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, 07/07/2020, n. 22398, in tema di omesso pagamento di contributi previdenziali correlati alla cessione di beni);
6. in conclusione, accolto il terzo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
7. le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti, in quanto l'indirizzo nomofilattico da cui è dipesa la soluzione della lite fiscale si è andato formando successivamente dalla decisione della Commissione regionale;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2021
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