Cassazione, sentenza n. 34548 del 16/11/2021
Sentenza n. 34548 del 16/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34548
- Data
- 16/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva escluso dalla rendita catastale, dichiarata mediante DOCFA, la torre di sostegno del proprio impianto eolico; i giudici di merito avevano invece ritenuto la torre una costruzione stabilmente infissa al suolo e non direttamente incidente sul processo produttivo. La Cassazione afferma che la disciplina vigente dal 2016 esclude dalla stima i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se integrati o strutturalmente connessi al fabbricato. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria impugnazione della contribuente, compensando le spese.
Testo della pronuncia
E. Energie Speciali s.r.l., proprietaria di un parco eolico sito nel (—) costituito da impianti – torre/navicella/rotore – complessivamente definiti "pale eoliche", destinati alla produzione di energia elettrica, proponeva nei primi mesi del 2016, tramite procedura Docfa, con riferimento alla u.i.u. indentificata in Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio (—), Particella (—), una nuova rendita catastale, non computando la struttura dell'aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.
L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una diversa e maggiore rendita che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e segnatamente del palo di sostegno che compone l'aereogeneratore.
La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso ritenendo che "la torre (di sostegno) non costituisce "impianto", integrando piuttosto, per la sua natura di struttura di sostegno, per le sue notevoli dimensioni e per la sua infissione al suolo, una vera e propria "costruzione"", il cui valore "va senz'altro tenuto in considerazione per determinare la rendita catastale dell'immobile".
Su impugnazione della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la prima decisione osservando che "La torre, che svolge un ruolo – certo fondamentale – (d)i supporto (anche sotto il profilo statico), ma non incide, non direttamente, sul processo produttivo (cfr. la documentazione in atti), per cui "tale elemento" non può farsi rientrare nella esclusione prevista dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (legge di stabilità 2016).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi ad un motivo illustrato con memoria.
L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso e memoria.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato discusso e deciso.
Motivi della decisione
Con il motivo d'impugnazione viene dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale)in combinato disposto nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 e dell'art. 812 c.c., per avere la CTR ritenuto, in violazione delle predette disposizioni, che la torre dell'impianto eolico, in quanto componente impiantistica ancorata al suolo con i caratteri della stabilità e della solidità, costituendo una costruzione, dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.
La censura è fondata e merita accoglimento.
Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile "centrale elettrica", in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.
Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale "I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura" (cfr. tra le tante Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019).
E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sè fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle "istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT – ud. 10-07-2020 – 7 – Circolare dell'Agenzia del territorio del 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"".
Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente, esclude "gli imbullonati" dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorchè esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile.
Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola – opposta – stabilita soltanto l'anno precedente con la L. n. 190 dei 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non vanno più considerate agli effetti fiscali.
Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924 del 2016, Cass. n. 34249 del 2019, Cass. n. 20726 del 2020, Cass. n. 21288 del 2020).
Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari accertamenti in fatto la causa deve essere decisa con il ricorso dell'originario ricorso della società contribuente.
La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione di tutte le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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