Cassazione, sentenza n. 34919 del 17/11/2021

Sentenza n. 34919 del 17/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
34919
Data
17/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva la rettifica del valore di un immobile mediante avviso di liquidazione dell’imposta di registro, impugnato senza successo nei precedenti gradi. In cassazione il contribuente ha provato di avere aderito alla definizione agevolata e versato quanto richiesto; non erano stati notificati il diniego entro il termine previsto né un’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ravvisata la cessazione della materia del contendere, la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

C.G. propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5360/14/15, che aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la sentenza n. 810/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione Registro 2009 n. (—) rideterminando il valore dell'immobile, sito in (—).

– Il contribuente, con istanza del 29 aprile 2021, ribadita da memoria, ha comunicato di aver ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, corredata dai documenti relativi alla procedura ed al pagamento.

Motivi della decisione

che:

– Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, pagando il dovuto, ed ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio;

– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". – Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell'adunanza pubblica, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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