Cassazione, sentenza n. 35025 del 17/11/2021

Sentenza n. 35025 del 17/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
35025
Data
17/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società sportiva aveva impugnato gli accertamenti comunali per omessa dichiarazione e mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità relativa agli striscioni esposti nello stadio negli anni 2006 e 2007. I giudici di merito avevano escluso l’esenzione, ritenendo non provati né il limite di capienza dell’impianto né la natura dilettantistica della società, e avevano applicato una sanzione per ciascuna annualità. In cassazione, tuttavia, la società ha documentato la definizione agevolata e il pagamento delle rate; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Rugby P. S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 26/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Padova per omessa notifica, da parte della società, dell'uso di striscioni pubblicitari all'interno dello stadio utilizzato per le proprie attività sportive, con conseguente omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che la società contribuente non aveva provato i presupposti per il mancato assoggettamento all'imposta con riguardo a strutture con capienza inferiore ai 3000 posti e alla "contemporanea gestione da parte di società dilettantistica", avendo il Comune dimostrato una capienza di circa 3.679 posti ed al contempo non avendo la contribuente dimostrato la sua natura di società sportiva dilettantistica con l'apposita iscrizione al CONI; la Commissione Tributaria Regionale aveva infine ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione della continuazione con riguardo alle sanzioni applicate per mancata presentazione della dichiarazione annuale, trattandosi di domanda da reiterare annualmente con conseguente applicabilità della sanzione per ogni anno in cui la detta dichiarazione non venga effettuata. Il Comune di Padova resiste con controricorso.

Il ricorso, fissato all'udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1.1. La società contribuente ha da ultimo depositato documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e l'intervenuto pagamento delle prime 10 rate richieste.

1.2. Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, per essere cessata la materia del contendere.

2. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante la ratio complessiva sottesa alla normativa volta alla definizione agevolata delle liti fiscali, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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