Cassazione, sentenza n. 35197 del 18/11/2021

Sentenza n. 35197 del 18/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
35197
Data
18/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia tra una società pubblicitaria e un Comune riguardava il diniego di rimborso di somme versate per il canone sugli impianti pubblicitari, dopo che la CTR aveva escluso la definitività della pretesa e riconosciuto l’obbligo di adeguamento tariffario. Nel giudizio di legittimità il Comune ha rinunciato al ricorso in seguito a una transazione, senza però notificare la rinuncia alla controparte costituita. La Corte precisa che tale atto non estingue il processo, ma dimostra il sopravvenuto difetto d’interesse: dichiara pertanto il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Testo della pronuncia

1. L'associazione delle aziende pubblicitarie impugnava dinanzi al TAR la deliberazione consiliare di approvazione 20/38 del regolamento ed istitutiva del canone sugli impianti pubblicitari e la successiva delibera comunale; il giudice amministrativo respingeva il ricorso con sentenza confermata dal Cd.S..

Successivamente, con delib. comunale 25 febbraio 2002, n. 83/8, il Consiglio comunale apportava alcune modifiche al regolamento comunale sul piano pubblicitario. Nel frattempo era intervenuta la L. n. 448 del 2001, che aveva stabilito dei limiti alle tariffe da applicare.

L'associazione delle aziende pubblicitarie italiane impugnava anche le delib. della Giunta comunale nn. 99 del 2002 e 290 del 2001, nonchè la n. 20 del 2001. Anche in questo caso, il Tar respinse il relativo ricorso.

La società IGP Decaux opponeva il diniego di rimborso delle somme versate per le imposte pubblicitarie, sul rilievo del mancato adeguamento delle tariffe comunali, per l'importo di Euro 105.048,10. La CTP di Firenze dichiarava con sentenza l'inammissibilità del ricorso in quanto era divenuto definitivo l'atto impositivo, decisione riformata in sede di gravame proposto dalla contribuente, sul presupposto che l'ente avrebbe dovuto adeguare le tariffe a seguito del D.L. n. 7 del 2005, art. 7 octies, fin dall'esercizio del 2005, potendole adeguare successivamente a detta data solo in base all'indice ISTAT. Inoltre, affermava che i bollettini prepagati notificati dal Comune non presentavano i requisiti di un avviso di liquidazione e ad esso non potevano essere equiparati come aveva asserito la CTP. Avverso la sentenza n. 1888/2014 della CTR della Toscana depositata l'11.09.2014, l'ente comunale ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi.

L'ente contribuente si è difeso con controricorso.

La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

In data cinque ottobre 2018, il Sindaco p.t. del Comune di Firenze ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per intervenuta transazione della lite con la controparte.

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019). Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass.,sez. 5, n. 10198 de12018; n. 21694/2021, in motiv.).

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara l'inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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