Cassazione, sentenza n. 36681 del 25/11/2021
Sentenza n. 36681 del 25/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36681
- Data
- 25/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Le controversie riunite riguardavano la riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di una sequenza comprendente mutuo ipotecario, conferimento immobiliare, cessione della partecipazione e accollo del debito; le CTR avevano accolto le impugnazioni dei contribuenti. Nel corso dei giudizi una coobbligata ha presentato domanda di definizione agevolata e non risulta notificato alcun diniego entro il termine previsto. La Cassazione applica l’effetto favorevole della definizione perfezionata anche agli altri coobbligati, riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 518/10, depositata il 22/7/2010, la CTR della Toscana ha accolto l'appello proposto da F. s.r.l., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per la riforma della sentenza della CTP di Firenze, che aveva respinto il ricorso della contribuente volto all'annullamento dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio, in relazione ad operazione consistita nella stipula, con atto registrato il 19/12/2006, di un contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sul complesso immobiliare, sito in (—), di proprietà della mutuataria B.M., nella costituzione, con atto registrato il 15/2/2007, da parte di quest'ultima, della s.r.l. Il Giglio Immobiliare, mediante conferimento del gravato complesso immobiliare, nella successiva cessione, con atto registrato il 2/3/2007, della partecipazione sociale al prezzo di Euro 1.950.000,00, con subentro della società acquirente nell'ipoteca, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro, al lordo della passività, recuperando a tassazione la maggiore imposta dovuta.
Ad avviso del giudice di appello, l'Ufficio, prima di procedere alla imposizione, "doveva chiedere alla Società contribuente giustificazioni per una operazione che a suo parere aveva fine elusivo e quindi motivare la sua decisione impositiva tenendo conto di tali giustificazioni", inoltre, poichè l'ultimo negozio della sequenza per cui è causa, ovvero l'atto di cessione della partecipazione sociale, "è stato registrato in data 2/3/2007", e nello stesso "erano già elencati tutti i precedenti atti che ad esso avevano portato (…) l'Ufficio aveva fin da allora tutti gli elementi per procedere all'accertamento della finalità elusiva applicando la relativa imposta", per cui avrebbe dovuto rettificare "entro i 30 giorni la liquidazione operata in un primo momento" e non attendere sino al 17/5/2008 per la liquidazione dell'imposta di registro, quindi, da qualificare suppletiva.
Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la contribuente società resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
(Ric. RGN 27893/2012) Con sentenza n. 125/31/11, la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'impugnazione proposta da B.M. contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dalla Agenzia delle Entrate e notificato anche alla spa Finedil, previa qualificazione come cessione di fabbricato, dalla stessa B. alla spa Finedil, della sequenza negoziale così strutturata: contratto di mutuo stipulato il 19 dicembre 2006, tra Unicredit spa e la B. per Euro 7.750.000,00, con garanzia ipotecaria su un complesso alberghiero posto in Camaiore (LU); atto costitutivo, in data 15 febbraio 2007, della srl unipersonale Immobiliare II Giglio, con capitale di Euro 1.950.000,00, interamente detenuto dalla B. a fronte di conferimento dell'immobile ipotecato; contratto, in data 28 febbraio 2007, concluso tra la B. e la Finedil spa, di cessione dell'intero capitale sociale della Immobiliare Il Giglio; contratto, in pari data, di accollo del mutuo da parte della Immobiliare Il Giglio e liberazione espressa della B..
La Commissione tributaria regionale, in particolare, accoglieva l'eccezione della appellante relativa all'assenza di contraddittorio endoprocedimentale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, e dichiarava che l'imposta liquidata con l'avviso di accertamento doveva essere ritenuta imposta suppletiva.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale.
La contribuente depositava controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
Successivamente, presentava documentazione, datata (—), contenente la dichiarazione depositata dalla spa Finedil nella causa dalla stessa proposta per l'annullamento dell'avviso di liquidazione, pendente di fronte a questa Corte con n. 25738 R.G. dell'anno 2013, di avvalimento della procedura di definizione agevolata della controversie tributarie, di cui al D.L. 119 del 2018, art. 6.
La contribuente invocava il suddetto D.L., art. 6, comma 14, ai sensi del quale la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, per cui la Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta delle due cause.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La pubblica udienza del 7 ottobre 2021 è stata tenuta in camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione (art. Cass. S.U. n. 1521/2015).
La società Finedil ha presentato istanza del 7 dicembre 2018 con richiesta di sospensione del giudizio D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 19 dicembre 2018, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016 (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).
Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione. Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 1020 (D.L. cit., art. 6, comma 12), ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione del D.L. citato, art. 6, comma 13.
La contribuente invoca il suddetto D.L., art. 6, comma 14, ai sensi del quale la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, sicchè il giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente RGN 25738/2011.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. cit., art. 6, comma 13).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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