Cassazione, sentenza n. 37850 del 01/12/2021

Sentenza n. 37850 del 01/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
37850
Data
01/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un preavviso di fermo collegato a cartelle per IRPEF, deducendo vizi di notificazione, intervenuti sgravi e carenza di motivazione; la CTR aveva invece ritenuto correttamente notificata la cartella rilevante e riferito lo sgravio a un’altra annualità. La Cassazione ha giudicato le censure inammissibili perché il ricorso non riproduceva gli atti e le relate necessari, non individuava adeguatamente il fatto decisivo discusso nei gradi di merito e non indicava dove fossero state previamente dedotte le ulteriori questioni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Il contribuente C.V. ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo di autoveicoli per mancato pagamento di cartelle esattoriali emesse per IRPEF del periodo di imposta 2005, lamentando omessa notifica degli atti presupposti, nonchè deducendo lo sgravio intervenuto in relazione a una cartella di pagamento.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso, rilevando l'intervenuto sgravio in relazione a una delle cartelle. La CTR del Lazio, con sentenza in data 20 luglio 2015, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2005, benchè correttamente notificata, non sarebbe stata tempestivamente impugnata e che lo sgravio riguarderebbe altra annualità. Ha, poi, osservato il giudice di appello che il preavviso di fermo contenesse ogni elemento utile per l'espletamento del diritto di difesa del contribuente.

Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso il concessionario della riscossione; l'ente impositore si è costituito ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1 e art. 3, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificato il preavviso di fermo. Osserva il ricorrente che nel caso di specie ricorrerebbe l'irreperibilità relativa del destinatario, per la notifica delle cui cartelle la Corte costituzionale, con sentenza del 22 novembre 2012, n. 258, ha ritenuto che occorrerebbe il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale, affissione e invio di raccomandata informativa). Deduce il ricorrente che nella specie mancherebbe sia l'allegazione dell'avviso di ricevimento, sia la prova della spedizione della raccomandata informativa. Osserva, inoltre, il ricorrente che mancherebbero sulla relata sia il timbro di spedizione, sia l'indicazione delle ricerche effettuate.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia la circostanza che le cartelle di pagamento fossero state già annullate, ad eccezione di una cartella relativa a IRPEF del periodo di imposta 2005, nonchè omettendo la motivazione in relazione alla riforma delle motivazioni assunte dal giudice di primo grado.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 (nel suo complesso), nonchè carenza di motivazione del preavviso di fermo in violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assorbite le ulteriori doglianze. Osserva il ricorrente che le doglianze ulteriori attenevano all'omessa indicazione delle aliquote per ciascuna annualità di mora, all'applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, nonchè in relazione alla carenza di motivazione del preavviso notificato.

2. Il primo motivo è inammissibile, posto che il ricorrente non trascrive, nè allega al ricorso gli atti oggetto di notificazione e le relative relate. Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez. V, 11 maggio 2021, n. 12385; Cass., Sez. III, 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469). Coerentemente, questa Corte afferma il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).

3. Il secondo motivo è inammissibile, posto che – come rilevato dal Pubblico Ministero – il ricorrente non avrebbe dato adeguata evidenza del luogo processuale in cui il fatto dedotto sia stato oggetto di discussione tra le parti, nè ha proceduto – come osservato dal controricorrente – a formulare il giudizio di decisività del fatto e del conseguente punto non preso in considerazione dal giudice di appello (Cass., Sez. III, 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13578; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Così come non può farsi rientrare nel vizio dedotto la mancata confutazione delle ragioni contenute nella sentenza di primo grado. Il tutto senza considerare che la sentenza impugnata ha accertato in fatto, senza specifica impugnazione, che "lo sgravio è riferito al 2007".

4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto le questioni dedotte dal ricorrente non risultano trattate nella sentenza impugnata. Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). Si osserva al riguardo, come deducono anche il controricorrente e il Pubblico Ministero, come non siano stati trascritti gli atti di primo e secondo grado, al fine di verificare se tali questioni siano state trattate dei due gradi dei giudizi di merito.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo ai temi trattati le deduzioni contenute in memoria, con spese regolate dal principio di soccombenza in favore del concessionario della riscossione e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in relazione all'ente impositore, stante l'assenza di difese scritte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di EQUITALIA SUD SPA, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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