Cassazione, sentenza n. 40684 del 20/12/2021

Sentenza n. 40684 del 20/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
40684
Data
20/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società beneficiaria di scissione aveva impugnato la cartella relativa a debiti tributari della società scissa; la CTP l’aveva annullata riconoscendo un preventivo obbligo di escussione della scissa e aveva dichiarato assorbite le ulteriori contestazioni sui vizi propri dell’atto. La CTR aveva invece ritenuto formato il giudicato su tali vizi per la mancata impugnazione dell’agente della riscossione. La Corte ha escluso il giudicato, poiché le questioni assorbite non erano state decise, e ha accolto il relativo motivo e il ricorso incidentale adesivo, cassando con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Emerge dalla sentenza impugnata che la s.r.l. Edil C.M. R. E. è società beneficiaria di una scissione parziale, mediante assegnazione di una quota del patrimonio netto pari a Euro 836.803,00, della s.r.l. Edil C.M. La società ha quindi, appunto nella qualità di beneficiaria, ricevuto una cartella di pagamento scaturente dall'iscrizione a ruolo della somma di Euro 3,831.259,47, oggetto di tre avvisi di accertamento, impugnati senza successo, e che concerneva la società scissa.

La beneficiaria ha impugnato la cartella, anche per vizi propri, ottenendone dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l'annullamento perchè la richiesta di pagamento doveva essere indirizzata alla società scissa e, solo in caso di prova del mancato assolvimento degli obblighi da parte di questa, alla beneficiaria, assorbite le ulteriori questioni.

Quella Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo ormai formatosi il giudicato, per omessa impugnazione da parte dell'Agente della Riscossione, in ordine alla nullità della cartella per vizi propri.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, che affida a due motivi, cui risponde con controricorso la sola Equitalia, la quale propone altresì ricorso incidentale adesivo articolato in un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Fondato è il primo motivo del ricorso principale, col quale l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 100, 324 e 329 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 in quanto esclude che l'acquiescenza dell'agente per la riscossione alla sentenza di primo grado abbia determinato la formazione del giudicato, nonchè del ricorso incidentale adesivo.

Nessun giudicato si è difatti prodotto sulle questioni concernenti i vizi propri della cartella, perchè le questioni non sono state decise, ma sono state dichiarate assorbite in ragione dell'accoglimento della questione, logicamente prodromica, dell'asserita violazione del beneficium excussionis ritenuto spettante alla società scissa (in termini, tra varie, Cass. n. 13952/19, secondo cui sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perchè ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato).

2.- L'accoglimento di questo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del secondo, concernente l'affermata carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate a impugnare il capo della sentenza concernente i vizi propri della cartella.

3.- La sentenza va per conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

Domande frequenti

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