Cassazione, sentenza n. 40691 del 20/12/2021

Sentenza n. 40691 del 20/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
40691
Data
20/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione d’appello che aveva escluso la pretesa verso soggetti indicati come soci occulti, relativa a maggiori utili extracontabili della società partecipata, pur essendo definitivo l’accertamento societario. La Corte ha rilevato che la sentenza regionale poggiava anche su due autonome ragioni già adottate in primo grado e confermate per relationem, non specificamente impugnate dall’Ufficio. Poiché tali ragioni erano comunque sufficienti a sostenere la decisione, il motivo sull’accertamento dei maggiori redditi non poteva condurre alla cassazione; il ricorso non è stato accolto, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Risulta dalla sentenza impugnata che i contribuenti P.D. e P.G. hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2006, emessi a loro carico quali soci occulti della società Cxxxx SRL, in proporzione delle quote di partecipazione della società partecipata. Gli avvisi traevano origine dall'accertamento, a sua volta conseguente a un PVC redatto all'esito di una verifica fiscale, con cui erano stati accertati maggiori redditi a carico della società partecipata per emissione di fatture per operazioni inesistenti, divenuto definitivo per mancata impugnazione. A questo avviso e al relativo PVC aveva fatto seguito un secondo PVC in data 18 febbraio 2011, con cui si accertava che la società partecipata aveva come soci e amministratori di fatto anche gli odierni contribuenti, PVC allegato all'atto impugnato, unitamente ai suoi allegati e all'avviso di accertamento notificato alla società partecipata. I contribuenti hanno contestato la qualità di soci occulti e di amministratori di fatto, nonchè dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa; hanno, poi, contestato la pretesa nel merito, adducendo la mancata percezione degli utili.

La CTP di Bari ha rigettato i ricorsi riuniti, osservando che l'avviso fosse stato notificato prima del decorso del termine di cui alla L. 22 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e, nel merito, ha ritenuto infondata la pretesa, osservando che l'atto impugnato fosse fondato su dichiarazioni di terzi contenute in un PVC, non costituenti fede privilegiata. Ha proposto appello l'Ufficio, censurando preliminarmente l'applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e ritenendo, nel merito, che la fede privilegiata del PVC promanerebbe dal conforme contenuto delle indagini di polizia giudiziaria, all'esito delle quali sarebbe stato autorizzato l'utilizzo delle relative dichiarazioni ai fini fiscali.

La CTR della Puglia, con sentenza in data 14 dicembre 2015, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ulteriormente osservato che il socio possa contestare, oltre alla presunzione di distribuzione degli utili, anche l'esistenza dei maggiori utili accertati in capo alla società e, di conseguenza, ha accertato che nel caso di specie non risulterebbero accertati i maggiori redditi della società in tesi partecipata dai contribuenti, con conseguente insussistenza della pretesa impositiva dell'Ufficio.

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio, affidato a un unico motivo; resistono i contribuenti con separati controricorsi, ulteriormente illustrati da memorie.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, ome inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44, 45, 47, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39, artt. 2263, 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. Ribadisce parte ricorrente l'operatività nella specie del principio della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa, nel qual caso il giudizio di distribuzione di maggiori utili extracontabili sarebbe pregiudicato dell'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società partecipata, avendo ad oggetto la mancata distribuzione degli utili e il loro reinvestimento. Evidenzia il ricorrente come la CTR avrebbe, altresì, accertato in fatto che l'avviso di accertamento nei confronti della partecipata fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui nei confronti dei contribuenti, in relazione ai quali era stata dedotta la natura di soci occulti, la CTR non avrebbe potuto rimettere in discussione l'accertamento, pregiudiziale, circa l'esistenza del maggior reddito della società partecipata.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per formazione del giudicato interno sulle statuizioni aventi ad oggetto la sentenza di primo grado, ulteriormente illustrata nelle memorie. Si osserva come l'impugnata sentenza, dopo avere indicato le motivazioni del giudice di appello con cui erano stati accolti gli originari ricorsi riuniti (nullità dell'avviso di accertamento perchè emesso ante tempus in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e infondatezza dello stesso in quanto fondato su documentazione priva di fede privilegiata, da considerarsi quali due distinte ragioni della decisione, l'una preliminare e l'altra di merito), ha aggiunto un ulteriore profilo argomentativo, attinente alla mancata prova della produzione del maggior reddito della società partecipata ("ferma la decisione di primo grado che è condivisibile, questo collegio ritiene che vadano accolti anche i motivi proposti dai contribuenti con il ricorso introduttivo e riproposti in appello con le controdeduzioni…").

3. Tale passaggio argomentativo rende evidente, stante l'esplicita apposizione della congiunzione "anche" tra due proposizioni, la prima ("ferma la decisione di primo grado che è condivisibile") volta a confermare le due statuizioni sulle quali si reggeva la sentenza di primo grado e la seconda (" questo collegio ritiene che vadano accolti (…) i motivi proposti dai contribuenti con il ricorso introduttivo e riproposti in appello con le controdeduzioni"), avente ad oggetto la motivazione censurata dal ricorrente, che il giudice di appello abbia, in un primo momento, confermato per relationem le due motivazioni del giudice di primo grado e, in secondo luogo, ha aggiunto una terza ratio decidendi, quest'ultima oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

4. Deve, quindi, farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, come rilevato dai controricorrenti, secondo cui ove non vengano impugnate una o più (come nel caso di specie) rationes decidendi, la mancata impugnazione delle stesse priva il ricorrente dell'interesse all'esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Inammissibile è, poi, la deduzione di nullità della sentenza, meramente e fugacemente accennata nel parametro normativo ma priva di supporto argomentativo.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 11.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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