Cassazione, sentenza n. 26823 del 12/09/2022

Sentenza n. 26823 del 12/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
26823
Data
12/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un accertamento ICI per terreni appartenenti a una società partecipata da enti locali e destinati al servizio idrico; i giudici di merito avevano negato l’esenzione per assenza di strumentalità rispetto all’attività svolta. Nel giudizio di cassazione la società incorporante ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia, rinunciando anche alla condanna alle spese. La Corte, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni tributarie, ha dichiarato estinto il giudizio, compensato le spese e escluso l’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Testo della pronuncia

1. Con avviso di accertamento notificato il 27 dicembre 2010 il Comune di Vigonza contestava a SE.TA. S.p.A. – società cd. in house (partecipata da tutti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta) titolare di immobili destinati al servizio di pubblico idrico integrato – l'omessa dichiarazione e versamento dell'ICI per l'anno 2004 in relazione ai terreni ivi indicati.

2. L'impugnazione proposta dalla contribuente veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova con sentenza n. 30/3/2012, che veniva confermata, con la pronuncia oggetto di esame, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia-Mestre), la quale riteneva legittimo l'operato del Comune, stante "… l'assenza di strumentalità dell'area all'attività svolta dalla società, fatto questo che determina l'assoggettazione al pagamento dell'ICI" (così nella sentenza impugnata).

3. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso detta sentenza, articolando nove motivi di impugnazione.

4. Il Comune di Vigonza notificava in data 25 marzo 2015 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell'impugnazione, presentando poi memoria ex art. 378 c.p.c..

5. Con nota congiunta delle parti del 15 giugno 2022 Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., nella dichiarata qualità di incorporante di SE.T.A. S.p.A. – Servizi Territorio e Ambiente – ha rinunciato al ricorso per cassazione ed il Comune ha accettato detta rinuncia, rinunciando altresì alla condanna alle spese di giudizio.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente aveva lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto viziata da extrapetizione, ponendo in evidenza che la questione della strumentalità dei beni assoggettati ad imposizione rispetto all'attività svolta dalla società non era mai stata sollevata dal Comune.

7. Con il secondo motivo di impugnazione l'istante aveva contestato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ritenendo di dover andare e pagamento dell'imposta in oggetto, in quanto società in house, che detiene immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali, tra i quali è compreso il servizio pubblico idrico integrato.

8. Con i restanti motivi di impugnazione, articolati con riferimento al paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la contribuente aveva rimproverato al Giudice Regionale di non essersi proprio pronunciato sui motivi di appello relativi al vizio di difetto di motivazione della prima sentenza, all'eccezione di decadenza e di prescrizione, al difetto di motivazione dell'atto impositivo in ordine alla ripartizione tra acconto e saldo, alla richiesta di riduzione dell'imposta in ragione della minore superfice imponibile, alla corretta determinazione dell'imponibile, alla misura delle aliquote applicate e delle sanzioni comminate.

9. Come sopra accennato, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal suo legale rappresentante e dal suo difensore e detta rinuncia è stata accettata dal Comune di Vigonza, il cui sindaco pro tempore ha sottoscritto il medesimo atto, unitamente al suo difensore.

Detta atto abdicativo deve intendersi come rinuncia agli atti, accettata dalla controparte in termini regolari, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 306 c.p.c., in quanto proveniente da atto congiunto, non contenente riserve o condizioni e sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori.

Le parti hanno regolato anche le spese del presente giudizio.

10. Non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., comma 3, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.

11. In ordine al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel introdotto dalla L. n. 228 del 2002, art. 1, comma 17, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica""(cfr. Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del presente grado giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.