Cassazione, sentenza n. 27243 del 15/09/2022

Sentenza n. 27243 del 15/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
27243
Data
15/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento ICI fondato su rendite catastali contestate, del quale la società denunciava il difetto di motivazione e la mancata notifica degli atti della procedura di aggiornamento. La Cassazione rileva che il giudice regionale aveva omesso di pronunciarsi su tali questioni e aveva erroneamente considerato tardiva la deduzione della discrasia emersa dalla visura prodotta in giudizio, trattandosi di mera difesa a sostegno di un motivo già proposto. Accoglie quindi i primi due motivi e, in parte, quello sul contributo unificato, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione regionale.

Testo della pronuncia

1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 87624 Roma Capitale contestava alla suindicata società l'insufficiente versamento dell'ICI relativa all'anno d'imposta (—) sulla base della seguente motivazione: "- insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati; – richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336. Avviso num. (—), Prot. (—) del (—)".

La pretesa in oggetto, pari a 14.327,04 Euro, concerne i beni immobili siti in (—) p.T. e (—) p.T.-S1.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con pronuncia n. 13868/37/2016, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente e con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) rigettava l'appello proposto dalla suindicata società avverso la predetta prima pronuncia, assumendo – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione proposti – che la ricorrente non aveva dimostrato di aver dimesso e restituito l'immobile di (—) e che, in relazione all'altro bene, tardiva era risultata la deduzione del difetto di motivazione dell'atto circa una pretesa discrasia tra la rendita applicata nell'atto di accertamento in rettifica e quella risultante dalla visura storica catastale, in quanto formulata nel corso del giudizio di primo grado con la memoria illustrativa di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32.

2. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato a Roma Capitale il 20/24 settembre 2018, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., articolando quattro motivi di impugnazione.

Successivamente, in data 9 giugno 2022, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

3. Roma Capitale notificava, tramite posta elettronica certificata, il controricorso in data 5 novembre 2018, resistendo ai motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "l'omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c. e/o art. 132 c.p.c., comma 4 in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161", ponendo in evidenza di aver eccepito anche in sede di appello (alle pagine nn. 8 e 9) di non mai ricevuto l'avviso di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, e che la Commissione non s'è pronunciata su tale dirimente eccezione, così avallando l'illegittimo operato dell'ente impositore, che aveva richiamato nell'avviso impugnato la previsione dell'art. 1, comma 336 citata legge, senza tuttavia dimostrare di aver inviato alla contribuente la relativa richiesta di aggiornamento dei dati catastali con successiva notifica alla stessa della rendita attribuita.

5. Con il secondo motivo di doglianza la società ha denunciato "la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, asserendo di aver prima "contestato ed eccepito la nullità dell'atto accertativo per difetto di motivazione dello stesso" (v. pag. 14 del ricorso), poichè i relativi dati non consentivano di comprendere le ragioni della pretesa, e, successivamente, dopo il deposito della visura catastale relativa all'immobile sito in (—), di aver posto in evidenza con le memorie illustrative (primo atto utile) la discrasia emergente tra la rendita applicata e quella risultante dalla visura prodotta dall'Ufficio, contestando quindi alla Commissione di aver erroneamente considerato tale rilievo come nuovo motivo di impugnazione.

6. Con il terzo motivo di censura l'istante ha dedotto "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", rappresentando di aver contestato l'atto impositivo per difetto di legittimazione passiva in relazione al dismesso immobile sito (—) p.T. (che risulterebbe allo stato in concessione ad altro soggetto) e che l'esame della nota dell'Agenzia del Demanio del 21 dicembre 2010 (con cui veniva comunicato che lo stabilimento balneare risulta incamerato tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo a far data dal 30 giugno 1976), depositata con le memorie illustrative innanzi alla Commissione Provinciale, avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso con riferimento all'immobile sito in (—) p.T.

7. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione la contribuente s'è doluta della "violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali e della norma di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17", assumendo l'illegittimità di tale condanna.

OSSERVA:

8 . Il ricorso risulta fondato nei limiti delle ragioni che seguono.

9. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, i quali risultano fondati, subito avvertendo che anche con la seconda doglianza l'istante, nella parte in cui ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ha, in definitiva, lamentato un'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso impugnato, connessa all'erronea interpretazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32.

9.1. In relazione alla prima doglianza, la contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha dato conto di aver eccepito con l'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (riportandone il relativo contenuto, v. pag. 12 del ricorso e depositando il relativo atto) di non aver ricevuto l'avviso previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, ribadendo tale eccezione in sede di appello (v. pag. 8 e 9 del relativo gravame, richiamati a pagine n. 12 del ricorso), segnalando di aver contestato, nel corso del giudizio di secondo grado con la memoria depositata in data 17 novembre 2017 (di cui pure si è riportato il contenuto a pagina n. 13 del ricorso), la fotocopia relativa alla richiesta di aggiornamento catastale che era stata depositata in tale fase del giudizio dal Comune, lamentando sul punto sempre la mancata prova della sua notifica alla contribuente.

In buona sostanza, l'istante aveva eccepito che non gli erano stati notificati nè l'atto di avvio della procedura ex lege n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, nè la conseguente rendita catastale aggiornata in esito allo svolgimento di detta procedura.

La stessa ricorrente, del resto, ha confermato nelle proprie difese che le suindicate questioni erano già state sollevate nel giudizio di merito, assumendo di aver sostenuto "la legittimità della procedura seguita dall'Amministrazione relativamente alla rendita attribuita all'immobile sito in (—) in quanto anche nell'avviso di accertamento era stato fatto riferimento alla L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 336" (v. pagina n. 5 del controricorso).

9.2. In ordine alla seconda censura, va osservato che la ricorrente ha richiamato (v. pagine nn. 14 e 15 del ricorso) quanto dedotto nell'originario atto d'impugnazione (come detto, pure prodotto, v. allegato n. 2 al ricorso) circa la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, sostenendo che in mancanza della comunicazione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, l'operato dell'Amministrazione godrebbe di una non controllabile discrezionalità, evidenziando inoltre che i dati schematicamente riportati nell'avviso non consentivano di comprendere l'iter adottato dall'Ufficio bella determinazione della differente imposta richiesta.

L'istante ha aggiunto che, a seguito del deposito da parte di Roma Capitale della visura catastale dell'immobile sito in (—), aveva posto in rilievo, con la memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado in data 9 maggio 2016 (il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso ed il relativo atto depositato, v. allegato n. 4) la mancata "corrispondenza tra la rendita applicata nell'avviso in rettifica (Euro 30.592,80= per i primi 2 mesi del (—) del (—) ed Euro 41.199,90= per i rimanenti 10 meso del (—)) e quella risultante dalla visura catastale sub allegato 2 alle controdeduzioni di Roma Capitale (di Euro 29.136,00=)" (così a pagina n. 15 del ricorso).

9.3. Anche sul punto la difesa della controricorrente ha dato conto della sussistenza di tale contestazione da parte della contribuente, contestandola nel merito, assumendo la correttezza del proprio operato, in quanto "nel succitato avviso di accertamento ICI ha applicato per i primi due mesi dell'anno 2001 la rendita pari a Euro 29.136,00 (determinata a seguito di aggiornamento catastale) e per i restanti 10 mesi la rendita pari ad Euro 39.238,00) attribuita a seguito di variazione per ampliamento presentata dalla stessa)" che sarebbe stata notificata e non impugnata dalla ricorrente, in termini, quindi "del tutto conforme alle risultanze catastali e al dettato normativo" (v. pagina n. 13 del controricorso).

9.4. Sta di fatto che sulle predette domande, volte a far dichiarare l'inefficacia della rendita catastale applicata, siccome asseritamente non preceduta dalla notifica del preliminare atto di attribuzione della stessa, e la nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, il Giudice regionale ha omesso ogni pronuncia, ovviamente anche in ordine alle difese sviluppate sul punto dalla difesa di Roma Capitale.

L'unica statuizione sul punto è, infatti, quella con la quale ha ritenuto tardiva, poichè avanzata solo con la memoria di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 "e non già nei motivi a sostegno dell'originario (ndr. ricorso) in opposizione", la deduzione della contribuente circa la denunciata discrasia tra la rendita applicata nell'avviso di accertamento in rettifica oggetto di impugnazione e quella risultante dalla visura storica catastale prodotta.

Si tratta di una valutazione che ha, dunque, precluso di esaminare il merito della domanda di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, giustificata anche dalla dedotta discrasia, ma che risulta fondata su di una erronea considerazione di tardività del rilievo, non solo perchè nel ricorso originario non potevano avanzarsi obiezioni contro un atto successivamente depositato dall'ente nel corso del giudizio, ma anche perchè la deduzione ha costituito un mera difesa a sostegno ulteriore dell'eccezione di nullità dell'avviso, che aveva costituito oggetto della domanda presentata innanzi al primo Giudice, come tale ben veicolabile attraverso la memoria di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32.

In ragione di tale omessa pronuncia, la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, onde consentire al giudice del merito di esaminare tali domande ed eccezioni, unitamente – ovviamente – alle controdeduzioni formulate da Roma Capitale, e di rendere sul punto la relativa decisione.

10. Il terzo motivo di impugnazione risulta, invece, inammissibile.

La censura è stata proposta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma la difesa della ricorrente ha omesso di considerare il limite all'impugnazione derivante dalla cd. doppia conforme ed in particolare dalla previsione dell'art. 348-ter c.p.c., comma 5, (ratione temporis applicabile alla fattispecie in rassegna, essendo stato l'appello proposto nell'anno 2017), che esclude la possibilità di impugnare per cassazione, a mente del citato paradigma, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 7724/2022).

Nella specie, la contribuente ha dato conto nel proprio ricorso che la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato l'impugnazione dell'istante ed in particolare l'eccezione di difetto parziale di legittimazione passiva, ritenendo che la stessa non avesse "fornito alcuna prova del venire meno della vigenza della concessione demaniale nei propri confronti" (così a pagina n. 7 del ricorso).

Ebbene, tale ragione è stata ribadita dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha respinto l'eccezione, assumendo che "riguardo alla riferibilità del possesso dell'immobile di (—), poi, è sufficiente considerare come tale sia rimasto l'asserto dell'appellante, vale a dire di aver dismesso e restituito il cespite al Demanio Marittimo".

Risulta allora sufficientemente chiaro che la sentenza di appello ha confermato la decisione di prime cure sulla base delle stesse ragioni inerenti alla medesima questione di fatto, sulla scorta del medesimo iter logico – argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, configurandosi, in tali termini, la cd. "doppia conforme" che determina l'inammissibilità del motivo di ricorso.

11. Il quarto motivo di ricorso resta assorbito nelle valutazioni che precedono limitatamente alla regolamentazione delle spese di giudizio.

11.1. Va, invece, riconosciuto che il ricorso risulta fondato nella parte in cui il Giudice regionale ha disposto la condanna del ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare, sotto un primo profilo, che dalla natura di carattere amministrativo della relativa statuizione, che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l'erario relativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia, la Corte è tenuta a rilevare, anche d'ufficio, l'erroneità della statuizione sul versamento del contributo unificato.

Per altro verso, la Corte ha pure affermato (in adesione all'interpretazione operata da Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18), che la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, diversamente dal giudizio di Cassazione, non trova applicazione al processo tributario di appello, trattandosi di misura carattere eccezionale e, lato sensu, sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile (Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., 11 giugno 2018, n. 15111).

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo ed accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione quinta della Corte di cassazione, il 14 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2022

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