Cassazione, sentenza n. 28435 del 29/09/2022
Sentenza n. 28435 del 29/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28435
- Data
- 29/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava accertamenti ICI e IMU su fabbricati e terreno ritenuto edificabile, ridotti quantitativamente dal Comune durante il contenzioso. La Cassazione ha escluso che tale riduzione costituisse un nuovo atto impositivo, lasciando quindi al giudice il compito di decidere sulla pretesa residua; ha però rilevato l’omessa pronuncia sulla dedotta inedificabilità dell’area derivante dal piano paesaggistico e dal vincolo relativo alle aree boscate. Accolto il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice tributario regionale.
Testo della pronuncia
. A.A. ricorreva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti contro sei avvisi di accertamento concernenti l'ICI per gli anni di imposta relativi al periodo 2007/2011 e l'IMU per l'anno 2012 e la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivamente proposto.
2. La Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), con la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto l'originario ricorso ammissibile, dava atto che con nota n. 64.118 del 10 novembre 2015 il Comune di Rieti aveva dichiarato che le imposte dovute non erano quelle indicate negli avvisi di accertamento notificati, provvedendo, quindi, a rettificarle.
Per tale via, il Giudice regionale dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alle imposte ricalcolate con riferimento ai fabbricati, mentre rigettava l'eccezione della ricorrente avente ad oggetto l'illegittimità della residua pretesa in ordine al terreno edificabile, evidenziando che il Comune aveva rettificato il valore attribuito all'area edificabile nell'importo di 157,54 Euro a titolo di ICI e di 139,16 Euro per l'IMU relativa ai sette mesi dell'anno 2012, così riducendolo dell'80% e ritenendo che non avesse rilievo per le annualità anteriori la circostanza secondo cui detta area era stata inclusa in zona agricola dal Piano Regolatore del 2012, approvato dalla Regione Lazio, assumendo che, ai fini ICI, ciò che rileva è il valore del terreno al momento del periodo d'imposta, da ragguagliare alla situazione urbanistica a tale epoca esistente.
3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Rieti il 21/23 novembre 2016, articolando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 22 giugno 2022 memoria ex art. 378 c.p.c..
4. Il Comune di Rieti è restato intimato.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo la sussistenza del vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Giudice regionale, anzichè limitarsi a dare atto che anche con riferimento all'area edificabile il Comune aveva ridotto l'imposta, con conseguente venir meno, anche sul punto, della materia del contendere, ha reso una pronuncia che ha travalicato l'oggetto del giudizio, come definito dagli atti impositivi ed introduttivi del giudizio, evidenziando che nessuna statuizione poteva essere emessa in relazione al sopravvenuto atto di rettifica degli originari avvisi, siccome non formalizzato in un atto impositivo impugnabile.
5.1. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello con cui era stata contestata la natura edificabile del terreno, per ricadere la stessa interamente nel perimetro delle aree boscate in ragione del P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio con DGR n. 1025 del 25 luglio 2007 – 21 dicembre 2007 sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi avvenuto con sorvolo dell'anno 2000, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, per omessa motivazione.
Sempre con tale motivo, l'istante ha contestato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame della relazione tecnica del Geom. B.B., i cui allegati 1 e 2 riproducevano le tavole A e B del citato P.T.R.P. adottato dalla Regione Lazio, da cui risultava che il terreno in questione era ricompreso nel suddetto perimetro delle aree boscate, assumendo, altresì, che il Giudice regionale, aveva errato nel ritenere l'area in questione come edificabile ed aveva violato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2, lett. b), tenuto conto della valenza urbanistica e dell'immediata efficacia conformativa della proprietà privata, derivante, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, dai piani paesaggistici ed evidenziando che il riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, deve essere esteso anche ai nuovi piani paesaggistici regolati dal citato D.Lgs. n. 42 del 2004.
5.2. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, per omessa pronuncia e motivazione sul secondo motivo di appello con cui era stato chiesto l'annullamento degli atti impositivi, in considerazione del fatto che la previsione di includere l'area in questione in zona C3 era stata modificata di ufficio in sede di approvazione del P.R.G., con portata retroattiva, stante l'incompatibilità della destinazione urbanistica con il vincolo paesistico gravante sull'area in quanto ricompresa nel perimetro delle aree boscate, segnalando sul punto che al momento della notifica dell'avviso il terreno non aveva natura di area edificabile e che la pretesa di conseguire l'imposta sul bene, considerandolo edificabile, non aveva più alcuna giustificazione, sussistendo semmai il diritto al rimborso dei versamenti eventualmente effettuati.
Sotto altro aspetto, l'istante ha rimproverato al Giudice dell'appello la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 13, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. f), nonchè dell'art. 22 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione n. 6 del 1 marzo 2001 del Consiglio comunale del Comune di Rieti, ribadendo che l'inserimento in zona agricola e la dichiarazione di inedificabilità era intervenuta nell'anno 2012, anteriormente all'esercizio della pretesa impositiva del marzo 2013 e che lo stesso Comune aveva previsto nel proprio regolamento il diritto del contribuente al rimborso in caso di sopravvenuta dichiarazione di inedificabilità dell'area, con la conseguente inesigibilità del pagamento dell'imposta.
5.3. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame dei fatti secondari allegati dall'istante, volti ad evidenziare l'erroneità della stima del bene, nonchè, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nella parte in cui il Comune ha determinato la base imponibile sulla base di un inadeguato criterio induttivo, senza corrispondenza con le qualità legali e di fatto del bene.
5.4. Con il quinto motivo di impugnazione l'istante ha lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia circa la domanda volta all'annullamento degli avvisi anche nella parte in cui erano stata comminate le sanzioni.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE.
6. Il primo motivo di impugnazione non è fondato.
Come sopra anticipato, la sentenza impugnata ha dato atto che "con atto del 28 dicembre 2015 la contribuente ha depositato la nota numero 64.118 del 10 novembre 2015 con la quale il settore finanziario – ufficio tributi del Comune di Rieti ha dichiarato che le imposte dovute non erano quelle indicate negli avvisi di accertamento numero (Omissis) del 2013 e di aver quindi rettificato tale imposte", rilevando poi che "dalla nota del 24 luglio 2014 del Comune di Rieti risulta infatti che l'ufficio ha rettificato il valore attribuito all'area edificabile applicando la riduzione massima dell'80%, prevista dai parametri correttivi di abbattimento del valore medio delle aree edificabili, così come stabilito dalla stima del professionista incaricato dal Comune, che ha inoltre provveduto a rettificare l'imposta per l'anno 2012, determinando l'ICI dovuta per l'importo di Euro 154,54 e l'IMU (sette mesi) in Euro 136,16" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).
Con tale successivo intervento, dunque, il Comune aveva modificato in riduzione i precedenti avvisi di accertamento, diminuendo l'importo richiesto tramite l'abbattimento dell'80% del valore dei beni inizialmente calcolato, il che ha comportato non già la sostituzione dell'atto impositivo originariamente opposto dalla contribuente, bensì la sua mera riduzione quantitativa.
In siffatta evenienza, questa Corte ha, condivisibilmente, chiarito che:
– "ciò esclude che ci si trovi di fronte ad un caso di vera e propria autotutela sostitutiva" (ipotesi alla quale, soltanto, si riferisce l'orientamento di legittimità di cui alla pronuncia n. 17119/07), sussistendo piuttosto "un'ipotesi di mera autoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva; fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così come evincibili dall'atto di accertamento. (vedi in questo senso Cass. 2246/18)";
– "Ciò corrisponde al principio secondo cui "in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente" (Cass. 11699/16, richiamante Cass. 22019/2014; Cass. 937/2009)";
– "L'atto impugnato, infatti è rimasto del tutto vigente sia pure recante una minore pretesa debitoria con la conseguente permanenza dell'interesse dell'Agenzia a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello oppositivo dei contribuenti, volto a negare la pretesa";
– "Da ciò, l'effettiva necessità che il giudice territoriale si pronunciasse – ponendosi, in tal modo, pur sempre nell'ambito della tipica cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimità dell'atto impositivo opposto – sulla fondatezza della (residua) pretesa erariale" (così Cass. n. 18625/2020).
Alla luce di quanto precede la decisione del giudice di secondo grado sulla residua pretesa risulta corretta, il che comporta il rigetto del motivo di impugnazione in oggetto.
7. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato.
Come ricordato dalla pronunciata impugnata, la ricorrente aveva riproposto nei motivi di gravame della sentenza di primo grado la censura, non esaminata dal primo Giudice in quanto assorbita nella declaratoria di inammissibilità del ricorso, volta a contestare gli avvisi impugnati, non avendo il Comune di Rieti considerato che l'area facente parte della più particella (Omissis) del foglio (Omissis), indicata come area edificabile, ricadeva interamente nel perimento delle aree boscate in ragione del P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio con DGR n. 1025 del 25 luglio 2007/21 dicembre 2007 sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi avvenuto con sorvolo dell'anno 2000, sottoposta a vincolo paesistico e come tale da reputare non edificabile.
Si rimanda sul punto ai diffusi contenuti del motivo di appello (il cui atto è stato opportunamente prodotto nel fascicolo di parte ricorrente; v. allegato n. 4 lett. a), che sono stati – ai fini del requisito dell'autosufficienza – interamente riprodotti nel ricorso in esame, dovendo solo osservarsi che, sulla scorta di vari argomenti e riferimenti normativi, la difesa della ricorrente aveva sostenuto che il predetto terreno non poteva essere considerato edificabile, in quanto – tra l'altro – sottoposto a vincolo paesistico "per ricadere l'area in questione (almeno sin dall'anno 2000) tra i beni automaticamente sottoposti a tutela ex lege ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lett. g) , (codice dei beni culturali)" (così a pagina n. 10 del ricorso e pagina n. 15 dell'appello).
Ebbene, nella sentenza impugnata il predetto motivo di appello non è stato esaminato, essendosi la Commissione tributaria regionale limitata a ritenere che "la circostanza, evidenziata dal contribuente con la memoria depositata in prossimità dell'udienza dell'8 febbraio 2016, secondo la quale il terreno sarebbe stato incluso in zona agricola dalla Regione Lazio, in sede di approvazione del piano regolare generale del 2012, trattandosi di area boscata, non ha rilievo per le annualità anteriori a tale approvazione, poichè secondo pacifica giurisprudenza, ai fini ICI ciò che rileva è il valore venale del terreno sussistente al momento del periodo d'imposta, valore che non può che essere ragguagliato alla situazione urbanistica esistente al momento" (così nella pronuncia impugnata priva di numerazione).
Correttamente la difesa della contribuente ha posto in rilievo che le ragioni dell'inedificabilità poste con il ricorso originario e con il motivo di appello erano diverse, siccome basate sull'inserimento dell'area nel perimetro delle aree boscate, giusta P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio nell'anno 2007, nonchè sulla valenza urbanistica ed immediatamente conformativa della proprietà attribuita dall'art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali ai piani territoriali paesistici.
In tal modo, quindi, il Giudice a quo si è espressamente limitato a confutare le ragioni contenute nella predetta memoria depositata all'udienza dell'8 febbraio 2016, senza, invece, confrontarsi ed esaminare il complessivo motivo di appello articolato dalla ricorrente, finendo con il riconoscere la natura fabbricabile del bene, omettendo di statuire sulla menzionata autonoma domanda di annullamento degli atti impugnati ribadita in sede di gravame.
Difatti, come pure correttamente osservato dal Sostituto Procuratore Generale, il nucleo essenziale del motivo di appello risiedeva nella contestata natura edificabile dell'area per la quale il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti, laddove la Commissione regionale, limitandosi a fondare la decisione sulla base delle risultanze del P.R.G. comunale, ha omesso di decidere sulla censura articolata della contribuente.
Ricorre, quindi, il dedotto vizio di omessa pronuncia.
8. Le considerazioni che precedono giustificano, dunque, l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Roma), in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Il tutto, con valore assorbente rispetto alle altre censure, pure dedotte nella medesima contestazione, nonchè in relazione agli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Roma), in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2022
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