Cassazione, sentenza n. 28828 del 04/10/2022

Sentenza n. 28828 del 04/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
28828
Data
04/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per annualità interessate dall’agevolazione prevista per il sisma siciliano del 1990; il giudice regionale aveva accolto la domanda nei limiti indicati. La Corte riconosce il rimborso anche a chi aveva già pagato, individua nel lavoratore sostituito il soggetto legittimato sostanziale nonostante il versamento mediante ritenute e applica il termine speciale biennale decorrente dal 1° marzo 2008. Poiché l’istanza del 29 gennaio 2008 era tempestiva, il ricorso dell’Agenzia è rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. La sig.ra C.C. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in merito alla richiesta di rimborso, formulata dalla predetta contribuente, del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni (—), in forza della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

2. La C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 769/2/2011, rigettava il ricorso della contribuente.

3. Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1554/17/2016, pronunciata il 10 marzo 2016 e depositata in segreteria il 21 aprile 2016, accoglieva, per quanto di ragione, l'appello della contribuente ed accoglieva quindi il ricorso originario, limitatamente all'IRPEF ed all'ILOR.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli eredi di C.C., nelle persone di A.A. e B.B..

All'udienza pubblica dell'8 giugno 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè degli artt. 11 e 14 preleggi, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, posto che i benefici fiscali previsti per i contribuenti residenti nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno sismico del 13 e 16 dicembre 1990 riguarderebbero unicamente coloro che non avevano ancora versato le imposte, ma non anche coloro che le avevano comunque versate.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cit. codice. Rileva, in particolare, l'Ufficio che la sig.ra D.D. non sarebbe legittimata a richiedere il rimborso in questione, in quanto lavoratore dipendente soggetto a ritenuta alla fonte, per cui tale rimborso avrebbe potuto chiederlo unicamente il sostituto d'imposta, che aveva materialmente versato i tributi.

Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere, i giudici di merito, ritenuta tempestiva l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente, essendo stata questa presentata oltre il termine biennale previsto dal citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.

6. I tre motivi di ricorso, così riassunti, sono infondati.

6.1. Per quel che riguarda il primo motivo, ritiene l'Agenzia che questa Corte, con la sentenza 1 ottobre 2007, n. 20641, avrebbe errato nel riconoscere il rimborso in questione, oltre che a coloro i quali non avessero ancora versato l'imposta, anche a coloro che avevano già pagato le imposte.

Sul punto, va rilevato, tuttavia, che la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, – nel testo modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, lett. a), b) e c), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e successivamente dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 – prevede espressamente il rimborso per coloro che hanno già versato l'imposta per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Il tenore della norma è sufficientemente chiaro ed i giudici d'appello l'hanno quindi applicata correttamente.

Pertanto, con riferimento alla definizione delle posizioni fiscali relative agli anni (Omissis), previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo: ciò, dovendosi riconoscere alla disposizione indicata carattere di ius superveniens, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass. 14 luglio 2016, nn. 14406, 14407).

6.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Sostiene, in particolare, l'Agenzia delle entrate che, poichè la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, che "hanno versato" le imposte nel triennio 1990-1991-1992 per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto – con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l'applicazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione della presentazione della istanza di rimborso entro due anni dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248), allora deve intendersi escluso dalla possibilità di rimborso il "sostituito" (lavoratore dipendente), perchè non obbligato ex lege al versamento delle ritenute. Secondo tale impostazione, soltanto il "sostituto" d'imposta, per i redditi da lavoro dipendente, sarebbe obbligato al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto, sicchè solo lo stesso "sostituto" sarebbe legittimato in astratto a chiedere il rimborso, mentre il "sostituito" non avrebbe diritto ad alcun rimborso.

Deve tuttavia rilevarsi che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito": cfr. Cass. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., Sez. U., 26 giugno 2009, n. 15032; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4291), Si è, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell'I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. 26 settembre 2016, n. 18905).

Ne consegue che il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d'imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari. Invero, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 9, comma 17, cit. – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d'imposta, come avallato dal legislatore con la L. 3 agosto 2017, n. 123 (di conversione del D.L. 20 giugno 2017, n. 91), trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (da ultimo Cass. 4 maggio 2021, n. 11615; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5498).

Deve, dunque, affermarsi che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente, ai fini della spettanza del beneficio, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Irrilevanti devono, peraltro, ritenersi eventuali limiti di spesa previsti dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies conv. dalla L. n. 123 del 2017, con riferimento alle modalità concrete di erogazione dei rimborsi, trattandosi di profili che esulano dall'ambito di definizione della controversia, venendo in rilievo soltanto in fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 19 maggio 2022, n. 16289; Cass. 17 giugno 2021, n. 17476).

6.3. Infine, per quel che riguarda il terzo motivo di ricorso, anch'esso deve ritenersi infondato.

Sostiene l'Agenzia ricorrente, infatti, che la domanda di rimborso in oggetto è stata presentata dalla contribuente in data 29 gennaio 2008, e quindi oltre il termine biennale dal versamento dell'imposta, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.

Deve al contrario rilevarsi che il predetto art. 21, comma 2, D.Lgs. cit. non rileva nella fattispecie in esame, in quanto il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, con specifico riferimento al 90% delle imposte già versate per gli anni (—) dai contribuenti residente nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato specificamente regolato (con norma evidentemente speciale) dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che ha previsto un termine biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (e quindi dal 1 marzo 2008).

Nel caso di specie, la domanda di rimborso risulta presentata in data 29 gennaio 2008, e quindi essa è sicuramente tempestiva.

7. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di A.A. e B.B., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2022

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