Cassazione, sentenza n. 29989 del 13/10/2022
Sentenza n. 29989 del 13/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29989
- Data
- 13/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione relativa a IRPEF, IRAP e IVA, deducendo che i prodromici avvisi di accertamento non gli erano stati validamente notificati dopo il trasferimento della residenza all’estero. La CTR aveva invece discusso soltanto l’assenza della necessità di una successiva cartella per gli accertamenti esecutivi, senza affrontare la distinta contestazione sulla notifica degli avvisi. La Corte ha ravvisato una radicale omessa pronuncia, ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la sentenza con rinvio al giudice regionale per il riesame delle questioni d’appello.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate notificò a A.A. l'avviso d'intimazione per gli anni d'imposta 2007 e 2008, per il pagamento delle imposte relative ad Irpef, Irap ed Iva. I presupposti avvisi di accertamento trovavano fondamento nella verifica fiscale condotta da militari della GdF sulle movimentazioni del conto corrente bancario del contribuente, esercente sino al 2008 attività di gioielliere ed orefice.
Il A.A. impugnò l'avviso di intimazione e gli avvisi d'accertamento, denunciando la nullità del primo per omessa notifica dei secondi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 15150/31/2016 accolse il ricorso sull'assunto della mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e della mancata prova della notificazione delle cartelle di pagamento. La pronuncia fu appellata dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania. Anche il contribuente criticò la motivazione della sentenza, pur favorevole nel dispositivo, per omessa pronuncia sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento. Con sentenza n. 10034/21/2017, in riforma della decisione del primo giudice, rigettò il ricorso introduttivo del contribuente. Il giudice d'appello riconobbe la validità dell'avviso di intimazione e dei sottostanti avvisi d'accertamento, perchè a seguito dell'emanazione del D.L. 31 maggio 2010, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, agli avvisi d'accertamento, già contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento, non doveva seguire la notifica della cartella di pagamento.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. L'Agenzia – Riscossione, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, è rimasta intimata.
All'esito della udienza pubblica del 9 giugno 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente invoca l'"omess(o)a esame circa un fatto decisivo della controversia, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".
Il motivo, sebbene formulato in modo inesatto, è parimenti ammissibile, poichè dalle argomentazioni sviluppate si evince, senza equivoci interpretativi, che con esso il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di ricorso d'appello, con il quale era stata eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento perchè mai notificati i prodromici avvisi d'accertamento.
Preliminarmente va intanto rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo, che l'Agenzia delle Entrate ha sollevato assumendo che solo nel giudizio d'appello il contribuente ebbe a motivare dettagliatamente le ragioni per le quali lamentava i vizi di notifica degli atti impositivi. L'eccezione va disattesa perchè, a fronte della tempestiva denuncia del difetto di notificazione degli avvisi d'accertamento, la più dettagliata esplicitazione in sede d'appello delle ragioni a supporto del motivo (trasferimento della residenza all'estero) non ne comporta la novità, traducendosi in semplici ragioni o argomentazioni a sostegno della questione già tempestivamente proposta dinanzi al giudice di primo grado.
Nel merito il motivo è fondato.
Nella sentenza ora al vaglio della Corte il giudice d'appello ha riconosciuto la validità dell'avviso di intimazione, limitandosi ad evidenziare che a partire dal 2011 (I. n. 122 del 2011) gli avvisi d'accertamento sono atti impo-esattivi, così venendo meno la necessità della notificazione della cartella di pagamento. Si tratta tuttavia di argomenti del tutto ininfluenti ai fini della risoluzione della controversia, perchè devianti rispetto ai motivi d'appello. Di contro nessun argomento quel collegio ha speso in ordine alla questione proposta dal contribuente sin dal ricorso introduttivo ed assorbente ai fini della decisione, ossia la nullità della notifica degli avvisi d'accertamento presso un indirizzo non corrispondente a quello risultante sin dal (—) presso l'anagrafe A.I.R.E. ((—)) e per l'effetto la nullità del successivo avviso di intimazione.
Ciò configura un vizio radicale della sentenza, per omessa pronuncia.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo motivo, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto al luogo di notificazione degli atti impositivi ai contribuenti iscritti nell'anagrafe A.I.R.E., ed assorbe il terzo motivo, con il quale è stata denunciata la nullità del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla utilizzazione ai fini della decisione di documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia delle entrate, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente.
La sentenza va dunque cassata e il processo deve essere rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, perchè in altra composizione, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provveda al riesame delle questioni proposte in sede d'appello.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda in diversa composizione anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2022
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