Cassazione, ordinanza n. 31662 del 26/10/2022
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova della conoscibilità della frode - Consultazione dei pubblici registri.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31662
- Data
- 26/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio contestava la detrazione IVA e altre imposte per operazioni soggettivamente inesistenti, mentre i giudici di merito avevano riconosciuto la buona fede della contribuente. La Cassazione conferma che, a fronte della prova presuntiva di un coinvolgimento consapevole, il contribuente può dimostrare la massima diligenza secondo ragionevolezza e proporzionalità; nella specie erano state considerate la visura del fornitore, i carichi pendenti e la congruità dei prezzi. Poiché la CTR aveva motivato sulla mancata conoscibilità della frode e sulle verifiche concretamente svolte, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.
Massima
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire la prova in ordine alla conoscibilità da parte della contribuente del carattere interposto della società cartiera, soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie, dal processo verbale steso in contraddittorio emergeva che la contribuente avesse potuto conoscere la natura fraudolenta delle singole operazioni, mentre in giudizio veniva fornita la prova di aver adottato la massima diligenza nell'operare con la ditta rivelatasi interposta. Tale buona fede veniva dimostrata tramite l'estratto visura (CERVED) della ditta con cui si effettuavano le operazioni, il certificato di carichi pendenti e la verifica che i prezzi non erano inferiori alla media. Pertanto, veniva dimostrato di poter vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi comprovanti la massima diligenza nell'accertarsi dell'esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA, con ripresa a tassazione a fin IVA, Ires ed IRAP per l'anno di imposta 2014.
Segnatamente, la CTR ritiene assolto da parte della contribuente l'onere di diligenza massimo nell'informarsi sull'esistenza e la reale portata dell'operatore economico con cui era entrata in contatto.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica la parte privata, chiedendo la distrazione delle spese in caso di vittoria.
CONSIDERATO
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, art. 19, comma 1, e art. 54, e art. 2697 c.c., sotto duplice profilo:
a) lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto non fornita la prova da parte dell'Ufficio in ordine alla conoscibilità da parte della contribuente del carattere interposto della società FULLTRADE 2012, ove invece dal processo verbale steso in contraddittorio con la contribuente e riportato nel corpo del ricorso dimostra il contrario. Il profilo non coglie la duplice ratio decidendi ove la motivazione della sentenza in esame (fine di pag. 6 ed inizio di pag. 7) si regge sulla mancata prova del fatto che la contribuente potesse conoscere la natura fraudolenta delle singole operazioni e, contestualmente, che essa abbia fornito la prova di aver adottato la massima diligenza nell'operare con la ditta rivelatasi interposta, donde l'eventuale confutazione del primo profilo non porta beneficio;
b) lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuta fornita la prova della buona fede del contribuente che ha estratto visura (CERVED) della ditta con cui operava, ottenuto certificato di carichi pendenti (riscontrando una pendenza di secondaria importanza) e verificato che i prezzi non erano inferiori alla media.
Sul punto, questa Corte ha affermato che spetta al contribuente vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi che dimostrino la sua massima diligenza nell'accertarsi dell'esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso (e plurimis, Cass. V, n. 15369/2020). Nella fattispecie la CTR ha fatto buon governo di questi principi individuando i comportamenti – non solo formali – posti in essere dalla parte contribuente e ritenuti apprezzabili dalla commissione territoriale con un bilanciamento di merito insuscettibile di scrutinio avanti questa Sprema Corte di legittimità;
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, artt. 132 e 274 c.p.c., nonchè art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione apparente, error in procedendo, evidente limite argomentativo nella valutazione documentale.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi, la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass. V, n. 24313/2018).
Nel caso in esame, la CTR indica i (plurimi) elementi su cui fonda il proprio convincimento, in bilanciamento con l'offerta probatoria resa dalle parti.
Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Dispone la distrazione delle spese a favore del difensore qualificatosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022
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