Cassazione, sentenza n. 32884 del 08/11/2022

Sentenza n. 32884 del 08/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
32884
Data
08/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società operante nel commercio ortofrutticolo contestava i diritti dovuti per i controlli sanitari, sostenendo che il tributo gravasse soltanto sui produttori e che tariffe e motivazione degli atti non rispettassero la disciplina europea. La Cassazione ha stabilito che sono soggetti passivi tutti gli operatori del settore alimentare interessati dai controlli, compresi i meri commercianti, e ha ritenuto legittima la tariffazione forfetaria parametrata alle caratteristiche dell’operatore. Non essendo imposto di indicare nell’atto il costo concreto dei controlli, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

1. C. Verona di A.A. e c. Commercio Ortofrutticoli Agrumi Sas ha impugnato gli atti impositivi emessi dalla (—) di Verona per gli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo di non rientrare, quale mero intermediario commerciale, tra i soggetti passivi del tributo previsto dal D.Lgs. n. 194 del 2008 (diritti di controllo sanitario su ortofrutta) ed essere, comunque, illegittima l'imposizione, in quanto le tariffe determinate in contrasto con la disciplina comunitaria e gli atti impositivi mancanti dell'indicazione dei costi dei controlli effettuati.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la sentenza è stata riformata in appello. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le regole comunitarie dirette a garantire la sicurezza di mangimi ed alimenti sono dirette non solo ai produttori, ma anche ai commercianti dei prodotti agricoli e che le modalità di determinazione del tributo previste nell'ordinamento nazionale, collegate anche alla quantità dei prodotti trattati, sono del tutto compatibili con la normativa comunitaria che, al considerando n. 32, rinvia a criteri forfettari, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei controlli.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, formulando tre motivi.

4. Ha resistito, con controricorso, la (—) di Verona, che ha depositato memoria difensiva.

5. Fissata l'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, i ricorsi in esame sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato nota di conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società contribuente ha dedotto la violazione dell'Allegato A, Sezione 6, D.Lgs. n. 194 del 2008, alla luce del quale il tributo in esame dovrebbe ritenersi applicabile esclusivamente ai produttori e non anche a chi si limita alla commercializzazione del prodotto all'ingrosso, come confermato dalla disciplina comunitaria (Regolamento CE n. 882 del 2004) e dalla ratio di tutela della sicurezza dei prodotti alimentari, che si ricollega appunto alla produzione.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già osservato (con richiamo a Cass. n. 7449/19; Cass. n. 7452/19 ed altre coeve) che obiettivo del D.Lgs. n. 194 del 2008 è quello di stabilire: "le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo H del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" (art. 1, comma 1). Al comma 3 è espressamente stabilito che: "Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1". Nell'allegato A, Sez.6, del decreto, viene determinata la tariffa di controllo sanitario applicabile, tra gli altri, agli "Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi".

Il soggetto passivo del tributo non è, dunque, individuato nel solo produttore, ma in tutti gli operatori alimentari nei mercati generali o nel settore ortofrutticolo fresco, sicchè non risulta escluso colui che si limita alla mera commercializzazione.

Nè si muove in senso diverso il legislatore comunitario. Il Regolamento n. 882 del 2004 muove dalla premessa (Considerando 1) che: "I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativa comunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produzione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti", per poi chiarire (Considerando 4) che: "La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti si basa sul principio che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nell'ambito delle aziende sotto il loro controllo sono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti soddisfino i requisiti della normativa sui mangimi e sugli alimenti aventi rilevanza per le loro attività". Risulta, pertanto, evidente come la disciplina comunitaria si riferisca a tutti gli operatori del settore responsabili della sicurezza e sanità dei prodotti agroalimentari rientranti nell'oggetto della loro attività – sia questa (a monte) di coltivazione e produzione, sia (a valle) di collocamento sul mercato.

2. Con la seconda e terza censura si è lamentato il contrasto dell'Allegato A – Sezione 6 del D.Lgs. n. 194 del 2008 con il considerando n. 32 e con l'art. 27, commi 4 e 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, in quanto, da un lato, pur costituendo il costo sostenuto per l'effettuazione dei controlli il limite del tributo, la relativa indicazione è mancante in ogni atto e provvedimento e, dall'altro lato, le tariffe fissate dal legislatore interno prescindono dai parametri comunitari, costituiti dal tipo di azienda del settore e dai relativi fattori di rischio, dagli interessi delle aziende dei settore a bassa capacità produttiva, dai metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione dei prodotti, dalle esigenze dell'azienda del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

Pure tali censure sono destituite di fondamento.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al D.Lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo, peraltro, sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore (Sez. 5, n. 12759 del 14/05/2019, Rv. 653862 – 01).

Per quanto concerne la mancata indicazione negli atti impositivi e negli altri atti del procedimento del costo dei controlli, va rilevato che la normativa comunitaria, nel prevedere tale limite massimo del tributo in esame, non è, tuttavia, intervenuta, dal punto di vista formale, imponendo un obbligo procedimentale (di comunicazione al contribuente dell'entità di tale costo) o estendendo l'obbligo motivazionale del provvedimento impositivo a tale contenuto, per cui non si pone alcun problema nè di illegittimità dell'atto impositivo nè di conformità della disciplina nazionale a quella comunitaria.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2022

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