Cassazione, sentenza n. 32909 del 08/11/2022

Sentenza n. 32909 del 08/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
32909
Data
08/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva un licenziamento disciplinare fondato su condotte extralavorative ritenute incompatibili con il rapporto fiduciario; il lavoratore contestava la valutazione delle prove, la rilevanza dei fatti, la tipizzazione collettiva e la tempestività dell’addebito. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le richieste di riesame del merito e ha confermato che fatti esterni al lavoro possono integrare giusta causa, indipendentemente dall’esito penale, quando siano concretamente idonei a compromettere la fiducia. Ha inoltre giudicato coerenti le valutazioni sulla disciplina collettiva e sui tempi dell’istruttoria, rigettando il ricorso.

Testo della pronuncia

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo proposto da A.A. e confermato la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli da (—) Spa in data (—) sulla base delle contestazioni di cui alla lettera del (—). Avverso la sentenza ha proposto per cassazione A.A. con 5 motivi di ricorso ai quali ha resistito (—) Spa con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., comma 2, u.p..

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 e 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, dell'art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte violato i canoni ermeneutici legali posti dall'art. 116 c.p.c., in merito alla valutazione del complessivo quadro probatorio avendo concluso nel senso di ritenere raggiunta la prova in ordine alla commissione da parte del A.A. dei fatti addebitatigli circa l'intestazione fittizia di immobili basandosi esclusivamente ed acriticamente su determinati atti di indagine penale, senza procedere in sede civile a verificare autonomamente l'effettiva esistenza dei fatti contestati nonchè la loro idoneità per i profili sia soggettivi che oggettivi a supportare e giustificare la sanzione espulsiva.

2.- Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 e 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, dell'art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la Corte d'appello, in violazione dei canoni ermeneutici legali posti dall'art. 116 c.p.c., ha concluso ritenendo raggiunta la prova in ordine alla commissione da parte del A.A. di ulteriori fatti aventi rilevanza disciplinare ma mai oggetto del dibattimento penale al cui esito è stata emessa la sentenza di assoluzione e di non doversi procedere basandosi esclusivamente ed acriticamente su determinati atti di indagine penale senza procedere in sede civile a verificare autonomamente l'effettiva sussistenza dei fatti contestati nonchè la loro idoneità per i profili sia oggettivi che soggettivi a supportare e giustificare la sanzione espulsiva.

3.- Col terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119, 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, dell'art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte violato le norme indicate laddove ha sostenuto che i fatti contestati a A.A., avente ad oggetto tutte condotte extralavorative, fossero in parte successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro con la controricorrente, quando invece dal complessivo quadro probatorio in particolare dagli atti del procedimento penale emergeva ed emerge che trattasi di condotte poste in essere prima che intervenisse l'assunzione la parte di (—).

4.- Col quarto motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2118, 2119 e 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, della L. n. 183 del 2010, art. 30, dell'art. 106 c.p.c., dell'art. 64 CCNL mobilità area contrattuale attività ferroviarie, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte violato le norme indicate sulla tipizzazione prevista dalle norme collettive di categoria in relazione alle fattispecie integranti e legittimanti la sanzione disciplinare espulsiva di cui la Corte non ha tenuto correttamente conto pur trattandosi di clausole che vanno interpretate come tassative.

5.- Col quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 3 e 4, in relazione all'art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, ed art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte d'appello errato nel ritenere tempestiva la contestazione disciplinare ed invertito l'onere della prova gravante sul datore di lavoro circa la tempestività delle contestazioni disciplinari violando i criteri ermeneutici legali di valutazione del complessivo quadro operatorio da cui risultava che la contestazione fosse stata mossa tardivamente in violazione delle norme di legge.

6.- I motivi di ricorso possono decidersi unitariamente per la connessione delle censure. Essi presentano profili di inammissibilità e profili di infondatezza alla stregua delle seguenti considerazioni.

7.- I primi tre motivi involgono soltanto questioni di merito in un caso di "doppia conforme"; essi sono pertanto inammissibili in quanto, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, sostanzialmente sollecitano soltanto una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: l'omesso esame cui si riferisce la norma deve riguardare (come statuito da Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi) un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non determinati elementi probatori (come invece si deduce in ricorso).

8.- Deve essere inoltre osservato che i motivi di ricorso non deducono neppure fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma chiedono, espressamente, una generale rivalutazione del materiale probatorio.

Deve allora ribadirsi in proposito che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

9.- E' inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

10.- Alle considerazioni che precedono va aggiunto che il ricorso è altresì inammissibile contravvenendo, nella sua sostanza, al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo con cui solleva questioni relative all'omessa valutazione di fatti decisivi di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014), adempimento non svolto nel presente procedimento.

11.- Nel caso di specie inoltre la Corte di appello ha correttamente motivato la propria decisione su ogni aspetto fondamentale devoluto dall'impugnazione, procedendo ad autonoma e logica valutazione degli elementi probatori di cui ha dato ampia ed esaustiva spiegazione nella sentenza.

Secondo la Corte di merito era provata la fittizia intestazione dell'immobile di (—) in quanto la circostanza era stata sostanzialmente riconosciuta dallo stesso ricorrente.

Inoltre per quanto riguarda gli altri fatti estranei al procedimento penale (intestazione fittizia di ulteriori immobili e delle quote di una società), mentre era irrilevante che non si fosse proceduto penalmente, anch'essi erano da considerarsi pienamente provati ed avevano inciso sul rapporto di fiducia tanto più con riguardo a società a partecipazione pubblica; nè le mansioni tecniche svolte dal A.A. rendevano meno stretta la necessità del vincolo fiduciario.

La rilevanza della condotta extralavorativa è stata decisa dalla Corte d'appello in conformità alla giurisprudenza di legittimità essendosi osservato anzitutto che una parte dei fatti fossero successivi all'instaurazione del rapporto e che, comunque, le condotte precedenti potessero valutarsi, tanto più che essendo della stessa indole gettavano una luce completa e continuativa, sulla propensione all'illegalità per diversi anni, sia prima che dopo l'assunzione, riscontrabile nel comportamento del A.A.; il quale, secondo la Corte, non aveva affatto tagliato i ponti con il locale ambiente criminale di cui era circondato in (—), ma aveva continuato ad operare a vantaggio del suocero coinvolto nella cosca mafiosa dei (—).

Ha pure aggiunto la Corte che era irrilevante che le condotte avessero prodotto o meno danni perchè la gravità del comportamento e la sua rilevanza ai fini della giusta causa non è comunque esclusa, per l'ovvio venir meno del rapporto fiduciario.

La Corte d'appello ha inoltre valutato conforme l'atto di licenziamento alla disciplina collettiva nella parte in cui fa riferimento generale ai casi di giusta causa e comunque alla lett. p che ha una portata molta ampia; ed ha escluso il riferimento alla lettera K dell'art. 64 del CCNL che si riferisce al processo penale, di cui peraltro neppure si parlava nella lettera di contestazione degli addebiti.

12.- Tali valutazioni sono del tutto aderenti alla giurisprudenza di legittimità – pure richiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 19263/2019) – secondo cui il licenziamento per giusta causa è consentito "se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità anche provvisoria del rapporto senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna".

E' stato infatti osservato che anche fatti extralavorativi possono costituire giusta causa di licenziamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 2168 del 2013, n. 3136 del 2015), in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonchè alla portata soggettiva del fatto stesso.

13.- Inoltre quanto all'assenza di un accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale, è stato pure rilevato nella stessa pronuncia di legittimità che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato; ma esso non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, (Cass. n. 29825 del 2008; conf. Cass. n. 13955 del 2014 e 18513 del 2016). In presenza di comportamenti del lavoratore che possano integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, il datore di lavoro può quindi esercitare la facoltà di recesso senza che sia necessario attendere la sentenza definitiva di condanna. Dunque, lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o no gli estremi di una giusta causa di licenziamento ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali (v. fra le altre Cass. n. 12163 del 1997).

La valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa deve essere compiuta alla stregua della ratio dell'art. 2119 c.c., e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione.

Pertanto, il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del coinvolgimento del lavoratore in un procedimento penale con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorchè non commessi nello svolgimento del rapporto – deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva (cfr. Cass. n. 18513 del 2016).

14.- Inoltre, quanto al quarto motivo e quinto motivo di ricorso, va aggiunto che la dedotta tipizzazione della fattispecie disciplinare non è preclusiva alla configurazione della giusta causa nel caso concreto; ed è stata risolta correttamente dalla Corte d'appello perchè le previsioni della contrattazione collettiva non vincolano il giudice, salvo nel caso in cui la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento una sanzione conservativa, come condizione di maggiore favore; eccezione non ricorrente nel caso di specie. Inoltre non emergeva dal testo contrattuale che parti collettive avessero voluto escludere la rilevanza di altre violazioni oltre a quelle tipizzate.

15.- Infine la tempestività della contestazione è stata ritenuta provata dai giudici di merito, senza alcuna inversione dell'onere della prova ed alla luce delle complesse acquisizioni documentali che era stato necessario effettuare e delle conseguenti valutazioni, al cui scopo era stato indispensabile insediare una apposita commissione le cui articolate valutazioni giustificavano il tempo di circa cinque mesi impiegato alla luce della mole degli atti e delle intercettazioni.

Tale logica motivazione è del tutto rispondente ai precedenti di questa Corte in materia di tempestività della contestazione ed al carattere relativo del concetto di immediatezza (da valutare in ragione del tempo necessario per l'accertamento dei fatti o della complessità della struttura organizzativa dell'impresa; v. Cass. n. 281 del 12/01/2016); mentre la valutazione in fatto della tempestività o meno della contestazione rispetto alla conoscenza implica un giudizio di merito sull'adeguatezza dei termini impiegati che è sottratto ad una rivalutazione diretta in sede di cassazione se correttamente motivato in conformità ai parametri legali. Occorre ricordare che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa essendo essa esterna all'esatta interpretazione della norma in quanto inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. I civ. n. 640 del 14/01/2019 circa le censure consentite ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; ed altresì Cass. sez. ordinanza n. 29404 del 7/12/2017).

16.- Pertanto, alla stregua di quanto fin qui osservato il ricorso de quo deve essere respinto. Le relative spese seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo; infine, sussistono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per cui ne va dato atto come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023

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