Cassazione, sentenza n. 34159 del 21/11/2022

Sentenza n. 34159 del 21/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34159
Data
21/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I soci di una società di persone chiedevano la revocazione della decisione relativa agli accertamenti IRPEF emessi per trasparenza, sostenendo che la Corte avesse confuso l’acquiescenza della società con l’accertamento con adesione. La Cassazione ha escluso una svista percettiva decisiva: la precedente ordinanza aveva esaminato il fatto determinante, ossia la mancata impugnazione dell’accertamento societario e la conseguente definitività della pretesa, mentre i riferimenti all’adesione costituivano argomentazioni giuridiche. Poiché le ulteriori doglianze sollecitavano una diversa valutazione in diritto, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di A.A. e B.B. di distinti avvisi di accertamento, relativi a IRPEF, loro notificati in conseguenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della V. s.n.c., della quale erano soci, questa Corte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettò il ricorso proposto dai predetti A.A. e B.B. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5559/50/14, depositata il 27 ottobre 2014.

In particolare, la Corte, nel rigettare il primo e il secondo motivo di ricorso, escludeva che, nel caso in esame (in cui la Società di persone aveva autonomamente definito l'avviso di accertamento a suo carico) sussistesse un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società nelle controversie promosse dai soci personalmente avverso gli avvisi, relativi a Irpef, loro notificati "per tra Spa renza".

Per il rigetto dei restanti motivi, la Corte richiamava il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui l'esigenza della unitarietà dell'accertamento – che, come posto in risalto dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 14815 e n. 14816 del 2008 deriva proprio dall'oggetto del processo che sorge dall'incontro tra i fatti allegati dal ricorrente per contestare l'accertamento – viene meno con la definizione in sede amministrativa, la quale costituisce titolo per l'accertamento, nei confronti delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, così che non controvertendosi sulla qualità di socio oppure sulla quota partecipativa spettante a ciascuno, ma soltanto degli effetti della definizione agevolata da parte della Società su ciascuno dei soci, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnazioni specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale.

Per la revocazione della sentenza A.A. e B.B. hanno proposto ricorso, ex art. 391 bis c.p.c., affidato a unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 26 ottobre, in prossimità della quale il P.G. ha depositato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito nella Legge di Conversione n. 176 del 2020, requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono l'errore di fatto revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, nel quale sarebbe incorsa la Corte, nell'ordinanza impugnata, avendo deciso sulla base dell'erronea convinzione che l'accertamento presupposto fosse stato definito dalla Società in seguito a procedimento per adesione trattandosi, in realtà, di avvenuta acquiescenza per mancata impugnazione dell'atto.

I ricorrenti, premesso in fatto che la Società non aveva definito la propria posizione, alias l'accertamento alla stessa notificato, attraverso la sottoscrizione di un accertamento con adesione ma che, al contrario, aveva prestato acquiescenza allo stesso ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, evidenziano l'errore percettivo della Corte la quale, in più brani dell'ordinanza impugnata per revocazione, aveva dato per scontata la sussistenza di un accertamento per adesione, mentre in più atti e documenti di tutti i gradi del giudizio risultava il versamento ad opera della Società ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15.

Tale errore, secondo la prospettazione difensiva, aveva avuto quale effetto diretto e evitabile quello di condurre la Corte all'assunzione di una decisione errata in diritto stante la differenza ontologica tra l'accertamento per adesione, presupposto nella sentenza impugnata, e l'avvenuta acquiescenza, ad opera della Società, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, comportante esclusivamente una riduzione delle sanzioni.

1.1. Ai fini della pronuncia rescissoria i ricorrenti insistono, poi, nei primi due motivi dell'originario ricorso (con cui era stata lamentata violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale in ordine al litisconsorzio necessario) e nei restanti (terzo e quarto) laddove si era censurata la sentenza della C.T.R. per avere negato il diritto dei soci di contestare nel merito la pretesa fiscale a loro indirizzata in mancanza di impugnazione da parte della Società dell'avviso con il quale si era rideterminato il reddito sociale.

2. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass. 17443/2008 richiamata di recente da Cass. n. 2236 del 26.01.2022) ha, infatti, chiarito che "l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali".

Questa Corte (Cass. 10466/2011), inoltre, ha altresì precisato che "in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso"; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. n. 6198 del 2005; Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 5221/2009; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 17179/2020).

Infine, tra le altre, di recente, Cass. n. 4678 del 14.02.2022 ha statuito che "In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi".

3 Alla luce di tali condivisi principi il ricorso si appalesa inammissibile.

Da un canto, infatti, non appare l'evidenza della ravvisata svista ad opera della Corte laddove nel riportare lo svolgimento del processo e, in particolare, il contenuto della sentenza della Commissione tributaria regionale, l'ordinanza impugnata dà atto che la Società aveva definito l'avviso di accertamento, per maggior reddito ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15.

Dall'altro, va posto in rilievo che laddove la Corte fa ampio riferimento alla giurisprudenza di legittimità che esclude il litisconsorzio necessario con la società, qualora l'atto impositivo contro la società sia stato oggetto di accertamento con adesione, sviluppa argomenti giuridici funzionali alla valutazione dei fatti oggetto dei motivi di ricorso.

In detti motivi, infatti, il tema comune era costituito proprio dalla circostanza che la società non aveva impugnato l'avviso e aveva deciso di avvalersi della riduzione delle sanzioni ai sensi del citato art. 15 onde, come condivisibilmente rilevato dal P.G., il fatto decisivo era che l'avviso della società non era stato impugnato e, anzi, la società aveva rinunziato ad ogni contenzioso giudiziario per avvalersi, attraverso la particolare definizione consentita dalla norma citata, della riduzione delle sanzioni.

In questo contesto, il fatto decisivo ai fini della decisione della causa (ovvero la definitività dell'accertamento a carico della Società che cristalizza anche gli accertamenti consequenziali emessi a carico dei soci) e ritenuto preclusivo all'accoglimento dei quattro motivi di ricorso, è stato esaminato e valutato dalla Corte e il richiamo alla giurisprudenza di legittimità nei casi di accertamento con adesione è da ritenersi meramente funzionale alla decisione di questo fatto, tant'è che la stessa ordinanza, nel rigettare il terzo e il quarto motivo, richiama anche la giurisprudenza, di analogo tenore, formatasi sulla definizione agevolata del D.L. n. 79 del 1997, ex art. 9 bis, ritenuta anch'essa preclusiva della necessità del litisconsorzio necessario con la società e della possibilità da parte dei soci di far valere questioni di merito che dovevano essere dedotte dalla Società nell'accertamento a suo carico.

Di nessun ausilio alla fondatezza del ricorso appaiono, poi, le ulteriori argomentazioni svolte, in memoria, dai ricorrenti in quanto tese ad evidenziare una diversa valutazione in diritto della questione rispetto a quella fatta propria dalla Corte e, quindi, come tali fuori dall'alveo dell'errore revocatorio.

4. Non vi è pronuncia sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2022

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