Cassazione, sentenza n. 34357 del 22/11/2022

Sentenza n. 34357 del 22/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34357
Data
22/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia derivava da un accertamento di maggior reddito fondato su esborsi ritenuti non giustificati; il contribuente sosteneva che fossero coperti da capitali rimpatriati nel 2002 e denunciava, in revocazione, un errore sull’anno dello scudo fiscale. La Cassazione rileva che l’eventuale inesattezza temporale non era decisiva, poiché la sentenza revocanda aveva fondato la ripresa sulla mancata prova del collegamento diretto tra le somme emerse e le spese sostenute nel periodo accertato. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento dell’ulteriore censura.

Testo della pronuncia

1. Premette il ricorrente di aver proposto impugnazione avverso avviso con cui l'Agenzia accertava un maggior reddito (Euro 211.435,00) rispetto a quello dichiarato (Euro 32.229,00), e ciò a causa di asserita mancata giustificazione di esborsi per Euro 574.670,00.

L'adita CTP accoglieva il ricorso, dando atto che i maggiori esborsi erano giustificati dalla disponibilità di ingenti importi rientrati dall'estero nel 2002, per oltre 5 milioni di Euro, oltre che da tre dichiarazioni di attività emerse.

Viceversa, la CTR, adita dall'Agenzia in sede d'appello, accoglieva il gravame e confermava l'operato dell'Agenzia. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), allegando come il giudice di secondo grado fosse incorso in due errori di fatto: 1) l'aver ritenuto che il contribuente aderì allo "scudo fiscale" di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis; 2) l'aver ritenuto che le somme fossero rientrare in Italia molti anni dopo gli acquisti immobiliari che hanno determinato l'accertamento di maggior reddito.

La stessa CTR, adita in sede di revocazione, rigettava la domanda.

2. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all'impugnazione. Il ricorrente ha successivamente depositato in data 10 maggio 2022, memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premessi gli asseriti errori di fatto compiuti dalla CTR, il contribuente censura la sentenza qui impugnata per aver essa statuito che al giudice della sentenza d'appello fosse ben noto che il contribuente avesse aderito allo "scudo fiscale" di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

Viceversa, sarebbe evidente dalla parte motiva della sentenza di appello che il giudice si riferiva allo "scudo fiscale" del 2009, e ciò sarebbe decisivo in quanto su tale presupposto risultava la non giustificazione di un acquisto anteriore, rispetto alla disponibilità di oltre 5 milioni derivante appunto dall'emersione del capitale.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata, in quanto essa avrebbe statuito che nessun errore di fatto avesse commesso la sentenza d'appello in merito alla preclusione dell'attività accertativa dell'Agenzia, posto che sul punto nessuna censura aveva mosso l'appellante.

3. Con il terzo mezzo il contribuente denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene in proposito il contribuente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare un fatto controverso in sede di giudizio di revocazione, e cioè l'anteriorità della disponibilità delle somme rispetto agli acquisti immobiliari.

4. Il primo motivo è infondato. Uno degli indefettibili requisiti per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è costituito dalla sua decisività. Viceversa, la sentenza impugnata esclude che la sentenza revocanda contenesse un errore decisivo. In effetti nell'ottica della sentenza revocanda si legge "Si osserva che, indipendentemente dallo smobilizzo o meno delle somme scudate, la parte privata avrebbe dovuto provare la diretta connessione e la tali somme con gli incrementi patrimoniali e le altre spese sostenute, mentre lo stesso contribuente non ha fornito alcuna prova documentale idonea in tal senso, nel periodo contestato".

Dunque, risulta l'irrilevanza dell'eventuale errore circa l'epoca di rientro dei capitali, dal momento che appunto, la ratio su cui la decisione si basa è costituita dal fatto che mancherebbe la prova essenziale dell'utilizzo proprio delle "somme scudate" (rientrate nel 2002) per sostenere le spese (accertate dall'Agenzia come effettuate nel periodo 2007/2009).

In ogni caso viene fatto presente nella sentenza qui impugnata che i giudici d'appello avevano ben presente il fatto che il contribuente aveva aderito all'emersione dei capitali di cui al D.L. n. 350 del 2001. In effetti, dalla lettura della sentenza emerge (parte dello svolgimento del processo) come i giudici d'appello avessero dato atto che nelle sue difese il contribuente aveva giustificato la disponibilità di capitali a seguito del "rimpatrio di attività emerse, scudate ai sensi del D.L. n. 350 del 2001, pari ad oltre 5.000.000 di Euro, nel 2002".

Va poi aggiunto che la stessa disponibilità di somme derivanti dall'emersione del 2002 era oggetto di controversia, come dimostrano i passi dell'atto di costituzione in appello dell'Agenzia riportati dallo stesso contribuente nel ricorso, e pure dall'Agenzia in controricorso, dove si legge che per l'Agenzia le disponibilità sarebbero riferibili alla data dell'undici dicembre 2009.

Il fatto del rientro anteriore era dunque anche controverso.

L'impugnata sentenza si sottrae dunque alla censura proposta.

5. Il secondo motivo attiene alle censure relative al fatto che nella sentenza impugnata si sia statuito come la preclusione all'attività dell'Agenzia (derivante dall'adesione all'emersione) costituiva un punto controverso. Lo stesso contribuente però esclude di aver mai proposto in sede di revocazione la questione, per cui il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

6. Il restante motivo risulta assorbito dal rigetto del primo motivo.

7. Al postutto il ricorso merita integrale reiezione, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

8. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 6.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2022

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