Cassazione, sentenza n. 34572 del 23/11/2022

Sentenza n. 34572 del 23/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34572
Data
23/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio sul fermo amministrativo, la CTR aveva escluso che le copie delle relate prodotte soltanto in appello dall’agente della riscossione provassero la notificazione delle cartelle. La Cassazione ha affermato che nel processo tributario sono ammessi nuovi documenti in appello, anche se prodotti dalla parte rimasta contumace in primo grado, e che l’avviso di ricevimento basta a provare perfezionamento e data della notifica, senza necessità della cartella. Accolti i primi tre motivi e assorbito il quarto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

1. – Con sentenza n. 5344/2015, depositata il 15 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da Equitalia Sud Spa avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un fermo amministrativo, relativamente ai crediti tributari posti in riscossione, e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto ai crediti di natura non tributaria ("contravvenzioni").

A fondamento del decisum, il Giudice del gravame ha rilevato che l'agente della riscossione non si era costituito nel primo grado di giudizio e che, pertanto, solo con l'atto di appello aveva prodotto "copie informali di relata senza le relative cartelle", così che non poteva "considerarsi soddisfatto l'onere della prova incombente" sulla parte appellante.

2. – Equitalia Sud Spa ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

A.A. ed il Comune di Montesilvano non hanno svolto attività difensiva.

Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore di parte ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sull'assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'idoneità probatoria delle prodotte copie degli atti di notifica, in difetto di un qualche disconoscimento della loro conformità agli originali.

Il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, deducendo la ricorrente che il giudice del gravame alcun rilievo avrebbe potuto attribuire, in punto di riscontro della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e atto di intimazione), all'omessa produzione delle cartelle di pagamento.

Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo che, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare ammissibile la produzione in appello di nuovo documenti.

Il quarto motivo, anch'esso articolato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione alla statuita condanna alle spese del giudizio di appello nonostante la contumacia della parte vittoriosa.

2. – I primi tre motivi di ricorso, – dal cui esame consegue l'assorbimento del quarto motivo, – sono fondati e vanno senz'altro accolti.

3. – Seguendo l'ordine logico delle questioni poste, la fondatezza del terzo motivo consegue dal consolidato orientamento della Corte, alla cui stregua si è rimarcato che:

– alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907), anche della parte rimasta contumace in primo grado (Cass., 16 novembre 2018, n. 29568);

– le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776).

4. – In relazione al primo ed al secondo motivo va, poi, ribadito che:

– la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell'atto che, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (v., in tema di notifica di cartella esattoriale, Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795);

– la produzione in discorso può riguardare anche (solo) la copia dell'atto, – tenuto conto dell'efficacia probatoria sancita dall'art. 2719 c.c., – e posto che, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, "quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775);

– per di più, va rimarcato, la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità della copia all'originale) non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, in quanto "non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni." (cfr., anche qui ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940).

5. – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2022

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