Cassazione, sentenza n. 34689 del 24/11/2022
Notificazione cartelle-inesistenza-ipotesi- vizi - difformità modello legale-raggiungimento scopo- sanabilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34689
- Data
- 24/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La questione concerne i vizi della notificazione di una cartella di pagamento e la distinzione tra inesistenza e nullità. La Cassazione afferma che l’inesistenza ricorre soltanto quando manchi materialmente l’atto oppure l’attività compiuta sia priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscerla come notificazione; le altre difformità dal modello legale, inclusi i vizi del luogo di esecuzione, determinano invece nullità. Tale nullità è sanabile con efficacia retroattiva quando l’atto raggiunge il proprio scopo; i dati forniti non espongono l’esito concreto del ricorso.
Massima
In tema di notificazione della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo .
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
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