Cassazione, sentenza n. 34722 del 25/11/2022

Sentenza n. 34722 del 25/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34722
Data
25/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella ICI notificata dopo il mancato pagamento delle rate successive alla prima nell’ambito di un condono comunale. La Corte esclude che la scrittura di determinazione delle somme costituisse una ricognizione di debito capace di prevalere sui termini decadenziali: il debito restava tributario e soggetto alle regole di riscossione dei tributi locali. Poiché l’iscrizione a ruolo e la cartella erano intervenute oltre il termine applicabile, senza che le richieste di pagamento potessero interromperlo, la sentenza è cassata e il ricorso originario del contribuente accolto.

Testo della pronuncia

In data 29.12.2000, il Comune di Benevento ha notificato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento (IACP) due avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1993 e 1994; successivamente, in data 27.12.2001, il Comune di Benevento ha notificato al medesimo Istituto quattro avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997 e 1998.

In data 30 dicembre 2003 l'Istituto ha presentato domanda di adesione al condono per gli anni dal 1993 al 2002 e in pari data è intervenuta tra gli enti una "scrittura di rettifica di condono" con il quale si definivano i rapporti relativi all'imposta dal 1993 al 2002 stabilendo la cifra di Euro 3.341.476,00, della quale però l'Istituto ha versato soltanto un acconto pari a Euro 30.000,00 senza dare alcun seguito.

In data 4 gennaio 2011 Equitalia ha notificato all'Istituto la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, che l'ente ha opposto deducendo la maturata decadenza.

Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, detraendo dalla pretesa complessiva la somma di Euro 30.000,00 già pagata. Lo IACP ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale, rilevando che con l'atto del 30 dicembre 2003 è stata effettuata una ricognizione di debito e pertanto la natura della scrittura è assorbente e prevalente rispetto ai termini decadenziali di legge per la notifica dei ruoli al debitore; osservando altresì che l'Istituto non ha assolto alle rate successive alla prima sicchè è decaduto dal beneficio della definizione agevolata e che in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima si procede ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'importo dovuto D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate, oltre interessi legali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto affidandosi a due motivi. Il Comune di Benevento si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale. L'Istituto ha depositato una prima memoria ex art. 378 c.p.c.. Con ordinanza del 8 maggio 2019, la Corte, rilevando che il Comune di Benevento ha aderito alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 con Delib. 1 Aprile 2019, n. 10 e su istanza dell'Istituto, che ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere della predetta definizione agevolata, ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio fin visto l'esito della procedura D.L. citato, ex art. 6. Con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore dell'Istituto ha preliminarmente evidenziato di avere ricevuto in data 30 agosto 2022 una pec da parte della gestione liquidatoria dell'ente, nella quale si afferma di non essere in grado di fornire notizie in merito alla definizione agevolata della lite pendente, stante il pensionamento dei dipendenti che a suo tempo si occuparono della questione e la difficoltà di reperire la relativa documentazione; nella medesima comunicazione il difensore espone – rimettendosi sul punto alla valutazione della Corte – che l'ente ha chiesto un ulteriore rinvio della controversia; nella memoria si insite in ogni caso nell'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso.

Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che poichè la parte ricorrente non ha documentato – nè è in grado di documentare, stando al tenore della comunicazione inviata al suo difensore – di avere definito la controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6 devono esaminarsi i motivi del ricorso.

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12, e alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto, erroneamente, che il debito ICI della ricorrente avrebbe potuto essere riscosso dal Comune di Benevento mediante la procedura prevista per i tributi erariali, e non applicabili i termini di decadenza propri del tributo locale. Osserva che l'obbligazione nascente dall'adesione al condono comunale ha mantenuto a tutti gli effetti la natura di obbligazione tributaria e – specificamente – ha conservato la sua originaria natura di tributo locale. Deduce altresì che la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito di condono soggiace alle medesime norme previste per la riscossione del tributo "condonato" (nella specie, ICI) e che pertanto si applica il termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 a decorrere dalla data dell'atto di determinazione delle somme dovute (30.12.2003) o al più tardi a far data dal pagamento della prima rata (11.2.2004) con la quale il contribuente ha reso definitiva l'adesione al condono. Di contro, la iscrizione a ruolo è avvenuta soltanto in data 12.10.2010, con notifica della cartella in data 4 gennaio 2011.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1988, 2943 e 2964 c.c., avendo la CTR qualificato, erroneamente, la scrittura privata 30.12.2003 quale atto di ricognizione di debito ICI, anzichè quale atto autoritativo del Comune; nonchè per aver qualificato, erroneamente, le richieste di pagamento inviate allo IACP quali atti di costituzione in mora, interruttivi della prescrizione, istituto non applicabile alla materia tributaria, nella quale i termini decadenziali sono sottratti alla disponibilità delle parti.

3.- I motivi sono fondati.

Il giudice d'appello ha errato a ritenere che la scrittura intervenuta tra le parti in data 30 dicembre 2003 integri una ricognizione di debito "assorbente e prevalente rispetto ai termini decadenziali voluti dalla legge per la notifica del ruoli al debitore". Detta scrittura, infatti, era solo una puntualizzazione della somma dovuta dallo IACP in relazione alla domanda di condono presentata dall'Istituto in pari data, e non già una ricognizione di debito in senso tecnico, nè tantomeno una transazione; ciò in quanto, essendo preceduta da una domanda di condono, regolata ex lege, non costituisce un libero accordo transattivo tra le parti, ma la risposta del Comune stesso (in termini di accoglimento) della domanda del contribuente, con il conseguente calcolo (in rettifica) del debito complessivo. D'altra parte, vertendosi di materia indisponibile, gli unici atti di determinazione consensuale dell'imposta dovuta non possono che essere quelli rientranti nella tassativa tipizzazione di legge, al di fuori della quale riprende vigore l'ordinario regime impositivo e riscossivo, anche per quanto concerne la decadenza dell'ente.

La fattispecie è quindi regolata dalla L. n. 289 del 2002, istitutiva del condono in questione, e del correlativo Regolamento comunale successivamente adottato ai sensi dell'art. 13, il cui comma 2 consente anche la riduzione dell'originaria pretesa dell'Ente impositore, per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, ma non, come correttamente osserva il ricorrente, di mutare la natura del tributo. La L. n. 289 del 2002, successivo art. 15, comma 5 prevede poi che l'omesso versamento delle rate entro le date indicate non determini l'inefficacia della definizione, ma che si proceda al recupero ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 oltre ad una sanzione pari al 30% delle somme non versate.

Con l'adesione a tale tipo di condono, convalidata dal versamento della prima rata, il debito tributario si definisce e cristallizza nella somma accertata, che in caso di inadempimento deve essere riscossa tramite iscrizione a ruolo, con aggiunta di sanzioni; tuttavia ciò non toglie che si applichino i termini previsti per la riscossione del tributo stesso, in questo caso regolati dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, il quale prevede che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La norma, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, non ha prorogato il previgente termine biennale, ma ne ha introdotto uno nuovo, che decorre non più dalla notifica dell'avviso impositivo, ma dalla definitività dell'accertamento (cfr. Cass. n. 21379 del 06/10/2020), e si tratta di termine applicabile anche ai rapporti pendenti (art. 1, comma 171). Trattandosi di termine di decadenza e non di prescrizione vale il principio generale, posto dall'art. 2965 c.c. che solo il compimento dell'atto previsto dalla legge (in questo caso la riscossione) può impedirne il maturare e che non si applicano le norme relative alla interruzione della prescrizione (art. 2964 c.c.); pertanto è irrilevante che negli anni 2008 e 2009 il Comune abbia indirizzato all'Istituto richieste di pagamento del residuo.

Posto dunque che l'accertamento può considerarsi definitivo alla data in cui è stato accertato e precisato il debito (dicembre 2003), ovvero al più tardi alla data in cui il debitore versando la prima rata ha reso definitiva la sua adesione (febbraio 2004), la iscrizione a ruolo eseguita in data in data 12.10.2010, con notifica della cartella in data 4 gennaio 2011, è senz'altro da ritenersi tardiva, intervenuta a termini di decadenza maturati.

Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del primo e del secondo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di Lei legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensandosi le spese del doppio grado di merito, anche in ragione dell'incidenza sulla lite della condotta serbata dall'Istituto in relazione alla procedura di condono.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Condanna il Comune di Benevento alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2022

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