Cassazione, sentenza n. 34730 del 25/11/2022
Sentenza n. 34730 del 25/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34730
- Data
- 25/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava la revoca, disposta dall’INPS, di una pensione d’invalidità civile in conseguenza di una condanna penale; i giudici di merito avevano respinto la domanda dell’interessato. La Cassazione non esamina la questione sostanziale perché la procura al difensore, pur materialmente congiunta al ricorso, era stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza impugnata. Mancando una procura speciale riferibile a quello specifico giudizio di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Testo della pronuncia
Con sentenza depositata il 30.4.2020, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di A.A. volto alla declaratoria d'illegittimità della revoca della pensione d'invalidità civile, disposta in suo danno dall'INPS L. n. 92 del 2012, ex art. 2, in conseguenza di condanna all'ergastolo per delitti compiuti in associazione di stampo mafioso.
I giudici territoriali, in particolare, richiamando la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte di legittimità, hanno reputato corretta la cessazione della provvidenza disposta dall'INPS e hanno ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma citata per contrasto con l'art. 38 Cost., reputando che rientrasse nella discrezionalità del legislatore disporre la revoca di trattamenti assistenziali di tipo solidaristico nei confronti di soggetti che, avendo commesso reati di particolare gravità, avevano mancato ai loro doveri nei confronti della collettività.
Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2021.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore con atto separato recante data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità difetta del necessario requisito della specialità della procura di cui all'art. 365 c.p.c., prevedendo quest'ultimo che la procura sia conferita successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (ex multis, Cass. nn. 13263 del 2020 e 7181 del 2003).
Tale principio ha recentemente ricevuto ulteriore conferma da Cass. S.U. n. 36057 del 2022, la quale, nell'enunciare la regula iuris secondo cui il requisito della specialità della procura di cui all'art. 365 c.p.c., cit., è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, ha tuttavia precisato che, se tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, tale presunzione vale fintanto che dalla procura non risulti, in modo assolutamente evidente, la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; ed è sulla base di tale precisazione che Cass. n. 5852 del 2023 ha potuto affermare (conformemente ad un consolidato orientamento già espresso da Cass. S.U. n. 11178 del 1995 e puntualmente richiamato da Cass. S.U. n. 36057 del 2022, cit.), che essa non vale nell'ipotesi in cui la Data pubblicazione 12/12/2023 procura, ancorchè redatta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, risulti nondimeno rilasciata in data anteriore all'emissione della sentenza impugnata per cassazione, dal momento che la previsione dell'art. 365 c.p.c. non presuppone la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futuro ricorso per cassazione, ma richiede l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, che deve quindi essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.
Tanto premesso, risulta dagli atti di causa che la procura, benchè risultante da atto separato materialmente congiunto al ricorso, è stata conferita in data 9.4.2020, ossia prima della pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta, come detto, il successivo 30.4.2020; nè rileva in contrario che, all'epoca del suo conferimento, fosse già stata celebrata l'udienza dell'11.2.2020, in esito alla quale la Corte d'appello aveva emesso il dispositivo di rigetto, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche nel rito del lavoro vige il principio generale secondo cui la sentenza è impugnabile solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione, con l'unica deroga (che qui, ovviamente, non ricorre) di cui all'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza (così, da ult., Cass. n. 19775 del 2022).
Dovendo pertanto ritenersi che l'impugnazione in questa sede di legittimità sia stata proposta in difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., il ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e, tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023
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