Cassazione, sentenza n. 34886 del 25/11/2022

Sentenza n. 34886 del 25/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34886
Data
25/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava cartelle di pagamento per ICI, la cui impugnazione era stata respinta nei due gradi di merito. In cassazione la contribuente ha documentato l’ammissione alla definizione agevolata dei carichi, la determinazione degli importi e l’integrale pagamento del piano rateale. La Corte afferma che il perfezionamento della procedura, accompagnato dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è dichiarato estinto; le spese restano compensate e non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. – F. Group Srl , sulla base di quattro complessi motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4582/29/15, depositata il 3 novembre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo dell'ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal (—).

Riscossione Sicilia Spa resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevato che parte ricorrente ha depositato memoria, con allegati, ed ha richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016.

Dalla prodotta documentazione emerge, in effetti, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, come da comunicazione dell'agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il piano di rateizzazione; e che detto piano è stato assolto con versamento delle somme dovute.

2. – La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394).

Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 cit., poichè la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e che, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083);

3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, coma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);

Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2022

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