Cassazione, ordinanza n. 37346 del 20/12/2022
ICI - Accertamento - Abitazione principale.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37346
- Data
- 20/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva l’ICI richiesta alla comproprietaria non residente per immobili utilizzati come abitazione principale dalle altre comproprietarie, alle quali sosteneva di aver concesso gratuitamente la propria quota. La Cassazione ha escluso che l’assimilazione regolamentare del comodato a parenti possa operare tra comproprietari: l’esenzione pro quota deriva dalla comproprietà accompagnata dalla dimora abituale, non dal comodato concesso dal contitolare residente altrove. Ritenuta corretta la decisione d’appello favorevole all’ente locale e infondate o inammissibili le ulteriori censure, la Corte ha rigettato il ricorso.
Massima
In tema di ICI, con riguardo all'eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Pertanto, non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto il presupposto dell'esenzione pro quota per il comproprietario che l'abbia, o per i comproprietari che l'abbiano, destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell'esenzione pro quota a differenza degli altri comproprietari senza avere fissato la dimora abituale nell'immobile, in palese violazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE:
A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l'11 febbraio 2020 n. 740/02/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'ICI relativa agli anni 2010 e 2011 con riguardo alla comproprietà – insieme alle germane B.B. ed C.C., che avevano beneficiato dell'esenzione a titolo di abitazione principale, avendo entrambe fissato ivi la residenza anagrafica e la dimora abituale – degli appartamenti siti in (Omissis) e contraddistinti con gli interni nn. 3 e 4, con le relative pertinenze (cantine ed autorimessa), ha accolto l'appello proposto da Roma Capitale nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 5 aprile 2018 n. 7572/33/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo che l'esenzione non spettasse a quella delle comproprietarie che – a differenza delle altre – non avesse fissato la residenza anagrafica nell'immobile soggetto ad ICI. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Roma Capitale si è costituita con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", in relazione all'art. 360 c.p.c., per essere stata applicata da Roma Capitale l'aliquota ordinaria per l'ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonostante l'abolizione dell'imposta medesima sin dall'anno 2008.
2. Con il secondo motivo, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ed omesso esame di un fatto decisivo", in relazione all'art. 360 c.p.c., per essere stato ignorato dal giudice di appello che "vi è stata la dimostrazione dell'uso come abitazione principale degli immobili in comproprietà, sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011", giacchè "Lo stesso Comune era peraltro in grado di conoscere aliunde proprio dalle imposte pagate dalle sorelle della ricorrente che per gli immobili di (Omissis) erano utilizzati dalle sole signore B.B. e C.C., quale abitazione principale (rectius esenti quindi dalla tassazione anche per la ricorrente che le aveva cedute in suo alle sorelle dal 1971)".
3. Con il terzo motivo, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", in relazione all'art. 360 c.p.c., per essere stato erroneamente ignorato dal giudice di appello che A.A. non aveva mai avuto la residenza anagrafica in Roma, a differenza delle germane B.B. ed C.C., che avevano sempre versato l'ICI fino all'anno 2008.
4. Con il quarto motivo, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", in relazione all'art. 360 c.p.c., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di appello, seppur in difetto di nota spese, la liquidazione dei compensi, oltre che degli esborsi ("spese vive"), a favore di Roma Capitale in sede di regolamentazione delle spese giudiziali, ancorchè la stessa non si fosse avvalse dell'assistenza di un difensore.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità.
1.1 Nell'interpretare l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in tema di specificità del motivo di ricorso, questa Corte ha già affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; dovendo i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2009, n. 9388; Cass., Sez. 6-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2018, n. 4611; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12982; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6-5, 7 settembre 2022, n. 26300; Cass., Sez. 6"-5, 5 ottobre 2022, n. 28884).
1.2 Nel caso di specie, a tacer d'altro, la censura non attinge alcun passaggio della sentenza impugnata, risolvendosi in una inammissibile critica dell'atto impositivo medesimo. Per cui, siffatto modo di articolare la censura nei confronti non della decisione impugnata, ma dell'atto impositivo (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi nella norma dell'art. 360 c.p.c..
2. Il secondo motivo – da restringere, in base alla prospettazione della censura, al solo omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stata indicata violazione nè falsa applicazione di norma di legge – è infondato.
2.1 Come è noto, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6"-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2", 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5", 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5", 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5", 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6"-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5", 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) nè l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6"-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 20 aprile 2021, n. 10285).
2.2 Nella specie, secondo il tenore della doglianza, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della documentazione comprovante la destinazione dell'immobile ad abitazione principale delle germane B.B. ed C.C. per gli anni 2010 e 2011, su concessione in uso gratuito da parte di A.A. (per la quota di sua spettanza) sin dall'anno 1971. Per cui, il "fatto" ignorato sarebbe costituito dalla dimora abituale delle germane B.B. ed C.C. presso gli appartamenti siti in (Omissis) e contraddistinti con gli interni nn. 3 e 4 sin dall'anno 1971.
Tuttavia, tale circostanza era stata espressamente valutata e soppesata dalla sentenza impugnata, che l'aveva ritenuta idonea a giustificare l'esenzione (nei limiti delle quote di loro spettanza) soltanto per le comproprietarie stabilmente residenti negli immobili in questione, ma non anche per la comproprietaria residente altrove (oltre che inottemperante all'obbligo di comunicazione dell'eventuale trasferimento all'ente impositore).
3. Il terzo motivo è infondato.
3.1 Preliminarmente, si rileva che la rubrica di tale motivo si limita a denunciare la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", senza fornire alcuna indicazione circa le disposizioni legislative o regolamentari che sarebbero state infrante o disapplicate dalla sentenza impugnata. Ad ogni modo, in base alla effettiva portata della censura (secondo l'esposizione fattane in ricorso), nulla esclude che il collegio possa desumere, secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell'illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l'implicita (ma inequivoca) indicazione dei parametri di riferimento per il sindacato di legittimità, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5, 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511; Cass., Sez. 5", 25 ottobre 2022, n. 31552).
3.2 Nella specie, la ricorrente ha lamentato il diniego dell'esenzione da ICI in relazione alla sua quota di comproprietà sugli immobili in questione, per i quali, invece, le sorelle, anch'esse comproprietarie, grazie anche alla cessione in uso a titolo gratuito a loro favore da parte sua nei limiti della predetta quota – avevano usufruito di tale beneficio in ragione della rispettiva fissazione della dimora abituale presso i medesimi immobili.
Per cui, le disposizioni di cui si è denunciata la violazione o la falsa applicazione possono agevolmente individuarsi nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, periodo 2, nel testo modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. b, in relazione al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, nonchè nell'art. 11, comma 4 (poi comma 3), del regolamento ICI del Comune di Roma (nel testo vigente ratione temporis).
3.3 Ora, secondo la previsione del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, ("Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma della L. n. 421 del 1992, art. 4"): "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (pari ad un controvalore di Euro 1.032,91) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
In seguito, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. b, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007") ha modificato il testo originario del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, nel senso che: "(…) dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica". Per cui, il tenore complessivo della citata disposizione è stato così riformulato: "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (pari ad un controvalore di Euro 1.032,91) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
Da ultimo, il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, ("Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, ha stabilito che: "1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".
In tal modo, con decorrenza dall'anno 2008, la riduzione si è trasformata in esenzione per le abitazioni iscritte in catasto con categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.
Pertanto, secondo il combinato disposto delle norme richiamate, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3.4 Al contempo, l'art. 11, comma 4 (poi comma 3), del regolamento ICI del Comune di Roma in vigore ratione temporis ha previsto – tra le fattispecie "assimilate" all'"abitazione principale" – l'ipotesi dei "fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale".
3.5 A ben vedere, la ricorrente invoca il beneficio previsto da quest'ultima disposizione di fonte regolamentare, assumendo di aver concesso gli immobili in uso a titolo gratuito per la sua quota di comproprietà alle sorelle, che pure godevano per le rispettive quote di comproprietà dell'esenzione per l'abitazione principale.
Tale argomentazione non è, però, condivisibile.
Invero, la previsione dell'art. 11 del regolamento ICI riguarda il caso specifico in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in uso a titolo gratuito (vale a dire, in comodato) l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado per destinarlo ad abitazione principale per sè e per la propria famiglia. Per cui, si presuppone che quest'ultimo non vanti alcun diritto reale o personale di godimento sull'immobile in questione, potendo destinarlo ad abitazione principale soltanto in forza della suddetta concessione in uso.
Ne discende che l'ipotesi di concessione in uso tra comproprietari del medesimo immobile esula dalla ratio della previsione normativa, dal momento che il presupposto dell'esenzione pro quota per il comproprietario che l'abbia – o per i comproprietari che l'abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una superflua concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente.
Difatti, ai sensi dell'art. 1102 c.c., comma 1, ciascun comproprietario può servirsi del bene comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non avendo bisogno a tal fine di una concessione degli altri comproprietari per il godimento esclusivo dell'intero bene, che trova giustificazione nella sola spettanza della quota di comproprietà. Secondo questa Corte, infatti, se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (tra le tante: Cass., Sez. 2", 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. 2", 17 febbraio 2017, n. 4258; Cass., Sez. 2", 30 luglio 2021, n. 21906; Cass., Sez. 2", 20 gennaio 2022, n. 1738; Cass., Sez. 2", 8 giugno 2022, n. 18548).
Diversamente ragionando, il comproprietario non residente beneficerebbe dell'esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell'immobile, in palese violazione del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126.
In tale direzione, questa Corte ha recentemente deciso che, in tema di ICI, l'esenzione introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica (in termini: Cass., Sez. 5, 8 agosto 2022, n. 24462). Quindi, i comproprietari che non abitano e non utilizzano l'immobile come propria abitazione principale sono obbligati a corrispondere l'ICI relativa alla propria quota di proprietà.
3.6 In conclusione, si può enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di ICI, con riguardo all'eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i "fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale", la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sè e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell'esenzione pro quota per il comproprietario che l'abbia – o per i comproprietari che l'abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell'esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell'immobile, in palese violazione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126".
3.6 Nella specie, dunque, il giudice di appello si è uniformato a tale principio, avendo (sia pure sinteticamente) ritenuto che "(…) l'Ente impositore ha correttamente applicato l'esenzione concernente le abitazioni principali, secondo il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 2, convertito in L. n. 296 del 2006; ciò avuto riguardo alla dimora abituale dei due familiari della ricorrente, non essendovi stata alcuna comunicazione della stessa al Comune circa la data di fissazione della suddetta residenza ai fini della decorrenza dei benefici di legge".
4. Da ultimo, il quarto motivo è infondato.
4.1 Posto che la norma violata (o erroneamente applicata) è stata individuata dal ricorrente – soltanto in sede di illustrazione del motivo – nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, il collegio rileva che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 sexies, quale introdotto dal D.L. 15 marzo 1996, n. 123, art. 2, comma 1, lett. b, con effetti salvati dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma, lett. f: "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". 4.2 In proposito, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, all'amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 sexies (in origine, comma 2 bis), (quale novellato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f, n. 2), la liquidazione delle spese che va effettuata secondo le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2020, n. 24532; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2021, n. 21724; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2022, n. 2254; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2022, n. 14694; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2022, n. 21955).
4.3 Ne discende che, in sede di statuizione sulle spese giudiziali, il giudice di appello ha correttamente liquidato in dispositivo una somma comprensiva dei compensi in favore dell'ente impositore, prescindendo dal (superfluo) deposito di una nota spese.
5. Valutandosi l'inammissibilità del primo motivo, nonchè l'infondatezza del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2022
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