Cassazione, ordinanza n. 37385 del 21/12/2022

IMU - Enti non commerciali - Valore costitutivo della dichiarazione.

Tipologia
Sentenza
Numero
37385
Data
21/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente non commerciale aveva ottenuto in appello l’esenzione parziale dall’IMU 2013 per l’utilizzo promiscuo di immobili, nonostante non avesse presentato la dichiarazione IMU ENC; il Comune contestava che tale adempimento fosse un presupposto necessario del beneficio. La Cassazione ha stabilito che, dal 2013, l’esenzione proporzionale all’uso non commerciale deve risultare dall’apposita dichiarazione e che la sua omissione determina la mancata spettanza dell’agevolazione. Accolto il secondo motivo e assorbito il primo, l’ordinanza ha cassato la decisione e rinviato alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

Massima

Il beneficio dell'esenzione dall'IMU è valido per i fabbricati "merce", gli alloggi sociali, le case dei militari, ma subordinatamente alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un'espressa previsione a pena di decadenza.

Infatti, il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall'IMU soggette all'obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:

? i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);

? le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

? gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

? gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;

? gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

– il Comune di CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto parzialmente l'appello proposto dalla Fondazione Spa zio Reale Impresa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 578/02/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 1536 ai fini IMU per l'anno 2013;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, la Fondazione Spa zio Reale Impresa sociale aveva fatto ricorso alla CTP di Firenze deducendo di avere diritto all'esenzione dall'imposta in quanto i locali erano destinati allo svolgimento di attività non commerciali trattandosi di attività senza scopo di lucro; in subordine, chiedeva una riduzione dell'imposta per attività promiscua; 2) la CTP di Firenze, con sentenza n. 578/02/2019, aveva rigettato il ricorso ritenendo non spettasse l'agevolazione attesa la mancata presentazione da parte della contribuente della dichiarazione IMU ENC (enti non commerciali) e la mancata prova degli Spa zi – per i quali non sussisteva separato accatastamento – utilizzati per le due attività (commerciali e non); 3) avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appello e aveva controdedotto il Comune chiedendo la conferma della detta decisione;

-in punto di diritto, la CTR ha affermato che, avendo la Fondazione fornito tutti i dati per dimostrare che la maggior parte dei locali erano stati utilizzati senza scopo di lucro, e non avendo il Comune contestato detti dati, risultava imponibile il 19,61% della superficie utilizzata (ovvero il 9,27% di occupazione non considerando i campi sportivi e le tribune ai fini commerciali) e quindi una percentuale del 14,4% del totale indicato con conseguente riconoscimento di una esenzione parziale per utilizzo promiscuo degli immobili in questione;

– la contribuente resiste con controricorso;

-sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;

– il Comune ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR, nell'accogliere parzialmente l'appello della contribuente, ritenuto imponibile soltanto il 14,4% del totale indicato, omettendo di esaminare e di pronunciare in ordine alla circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, quale presupposto informativo obbligatorio ai fini del riconoscimento dell'esenzione;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, nonchè della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 770 e D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 6 nonchè del D.L. n. 1 del 2012, per avere la CTR accolto parzialmente l'appello della contribuente quantificando direttamente la superficie imponibile, sulla base di dati forniti dalla contribuente asseritamente non contestati dall'Ente impositore, prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione Tasi Enc quale presupposto informativo inderogabile ai fini della concessione della agevolazione da rapportarsi alla porzione di immobile in cui si svolgeva l'attività di natura non commerciale;

– in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo;

– secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222;

– l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019);

-per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che "a partire dal lo gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione" e che "con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, (…) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) come svolte con modalità non commerciali". Il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'art. 91-bis, citato comma 3, all'art. 6 stabilisce che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2 nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni" (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze);

– ai sensi del D.M. 26 giugno 2014, art. 5 (Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) "2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014" (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi del D.M. 23 settembre 2014, art. 1, comma 1);

– dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio;

-il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica;

– nella sentenza impugnata la CTR non si è conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente (parzialmente) l'esenzione prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione TASI ENC, quale presupposto informativo necessario ai fini della concessione della agevolazione medesima;

– in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2022

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