Cassazione, sentenza n. 1036 del 16/01/2023
IVA - Detrazione - Simulazione soggettiva delle operazioni - Operazione soggettivamente inesistente - Inammissibilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1036
- Data
- 16/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava la detrazione IVA relativa ad acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti, ma il giudice regionale aveva annullato gli avvisi perché non esponevano neppure sinteticamente gli elementi dai quali desumere l’interposizione del fornitore. La Corte ha rilevato che i motivi dell’Agenzia, incentrati sull’esame delle prove e sulla conoscenza della frode, non censuravano questa autonoma ragione decisoria, costituita dal difetto di motivazione degli atti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Massima
In caso di avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, sebbene non vi sia obbligo di allegazione integrale del verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo soggetto, ritenuto l'interposto della simulazione soggettiva delle operazioni, è tuttavia necessario che nell'avviso d'accertamento indirizzato all'interponente, che si assume coinvolto nell'operazione soggettivamente inesistente, siano riprodotti i passaggi essenziali afferenti l'interposto. Nel caso di specie, veniva rilevato che nell'avviso d'accertamento non era stata esplicitata neppure in sintesi la natura degli accertamenti svolti e, di conseguenza, venivano richiamate le contraddizioni tra i dati riportati nell'atto impositivo impugnato e quanto effettivamente emergente, come ad esempio la denuncia di pagamenti in contanti, sconfessata dalle prove di pagamenti tracciabili, quale conseguenza del corto circuito tra inadeguato contenuto dell'avviso d'accertamento e difese dell'ufficio. Pertanto, l'avviso d'accertamento deve ritenersi nullo per difetto di motivazione individuato nella mancata allegazione di elementi in base ai quali l'attività della società contribuente dovesse considerarsi interposta.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate notificò alla CA.EL. Srl Società Unipersonale Srl due avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta (——), con cui fu accertata l'illegittima detrazione dell'Iva e furono irrogate le sanzioni.
Gli atti impositivi erano stati emessi all'esito di un processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle dogane nel 2016. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato operazioni soggettivamente inesistenti, riferite ad acquisti effettuati dalla società Decker Trade Srl , che da indagini, anche penali, era risultata una cartiera, soggettivamente interposta tra altri soggetti, coinvolti tutti in frodi carosello. Furono contestate anche le operazioni relative a quattro fatture emesse dalla ricorrente in violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 bis, che tuttavia non sono attinte dai motivi di ricorso.
Nel contenzioso seguitone, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con due distinte sentenze, accolse le ragioni della contribuente quanto all'anno d'imposta (——) (n. (——)), rigettandole quanto all'anno d'imposta (——) (n. (——)). Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono le pronunce dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che previa riunione dei ricorsi accolse quello della società e rigettò quello dell'Agenzia delle entrate.
Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e rappresentato le rispettive difese, ha ritenuto nullo l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta (—), per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l'interposizione fittizia della Decker Trade Srl nelle operazioni per le quali l'ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate. Per le medesime ragioni ha rigettato l'appello della Agenzia delle entrate avverso la sentenza già favorevole del giudice provinciale relativa all'anno (——).
L'Amministrazione finanziaria ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente.
All'esito della udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata riservata e decisa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto ai fatti emersi nel processo verbale di constatazione in relazione alle contestazioni elevate dall'ufficio;
con il secondo motivo l'ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2728, 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, e artt. 21, 26, art. 54, comma 2, oltre che dell'art. 53 Costituzione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto alla valutazione del materiale probatorio in merito alla connivenza della contribuente nell'attività frodatoria.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, poichè, sotto i profili del vizio di motivazione e dell'errore di diritto, denunciano carenze della sentenza nella individuazione dei fatti e delle prove allegati dall'ufficio a sostegno degli addebiti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccepita inammissibilità del ricorso, relativamente all'anno d'imposta (——), ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5, perchè la sentenza d'appello ha confermato quella di primo grado. L'eccezione non ha pregio perchè la decisione assunta dalla commissione regionale, come sarà appresso meglio chiarito, è fondata su una ratio distinta rispetto a quella pronunciata dal giudice di primo grado, dovendosi pertanto escludere che la fattispecie sia riconducibile nella cd. "doppia conforme".
Nel merito i due motivi sono inammissibili.
La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità degli avvisi d'accertamento per carenza di motivazione. In particolare il giudice regionale, esaminando la questione ritenuta preliminare e assorbente, ha affermato che, sebbene non vi sia obbligo di allegazione integrale del verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo soggetto, ritenuto l'interposto della simulazione soggettiva delle operazioni, è tuttavia necessario che nell'avviso d'accertamento indirizzato all'interponente, che si assume coinvolto nell'operazione soggettivamente inesistente, siano riprodotti i passaggi essenziali afferenti l'interposto. Esaminando quindi la vicenda sottoposta al proprio esame, il giudice regionale ha rilevato che nell'avviso d'accertamento non era stata esplicitata neppure in sintesi la natura degli accertamenti svolti nei riguardi della Decker Trade. Ha quindi richiamato le ulteriori contraddizioni tra i dati riportati nell'atto impositivo impugnato e quanto effettivamente emergente -ad esempio la denuncia di pagamenti in contanti, sconfessata dalle prove di pagamenti tracciabili- quale conseguenza del corto circuito tra inadeguato contenuto dell'avviso d'accertamento e difese dell'ufficio. Ha pertanto conclusivamente affermato che "l'avviso d'accertamento deve ritenersi nullo per difetto di motivazione individuato nella mancata allegazione di elementi in base ai quali l'attività della Decker Trade Srl dovesse considerarsi interposta", aggiungendo, quanto alla seconda sentenza, favorevole alla contribuente e appellata dall'Amministrazione finanziaria, che "il carattere generico e costitutivo del vizio accertato implica, necessariamente, il rigetto del gravame proposto dall'amministrazione finanziaria".
Rispetto ad una pronuncia di nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione l'Amministrazione finanziaria ha formulato due motivi, uno per vizio di motivazione della sentenza e l'altro per errore di diritto nel governo delle prove -quanto all'onere probatorio e quanto alla ponderazione delle prove presuntive- del tutto eccentriche. Si tratta infatti di ragioni d'impugnazione che non colgono il senso ed il significato della decisione.
Essi pertanto sono inammissibili. Per l'effetto è inammissibile il ricorso. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della società nella misura di Euro 5.000,00 per competenze, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15%, nonchè accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

