Cassazione, sentenza n. 7036 del 09/03/2023

Sentenza n. 7036 del 09/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7036
Data
09/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il concessionario della riscossione chiedeva la revocazione della sentenza che aveva annullato un’iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva, sostenendo che il giudizio riguardasse soltanto quarantacinque intimazioni di pagamento. La Cassazione rileva che dagli atti, comprese le difese della stessa concessionaria, emergeva invece che l’impugnazione comprendeva anche l’ipoteca. Non ricorre pertanto un errore percettivo revocatorio: la censura investe l’interpretazione e la valutazione degli atti processuali, attività non riesaminabile con tale rimedio; il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

.Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Sud Spa notificò a A.A. quarantacinque avvisi di intimazione di pagamento nonchè l'atto di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi, per l'ammontare di Euro 52.715,00.

Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli eccependo l'omessa notifica della comunicazione che deve precedere l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 .

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale dichiarò legittima l'iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania proponeva ricorso per cassazione A.A. con cinque motivi (dichiarando il valore della controversia in Euro 5.200,00).

Equitalia Sud Spa resisteva con controricorso.

2.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , in quanto la CTR non aveva rilevato la mancata notifica delle cartelle di pagamento ritenendo legittima l'ipoteca nonostante l'assenza dei titoli di legittimazione ed il mancato decorso del termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20 art. 2719 c.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , in quanto la CTR non aveva rilevato che l'Agente per la riscossione aveva depositato, per dimostrare la notifica degli atti presupposti, mere fotocopie, prive di autenticità e conformità agli originali, prontamente contestate e disconosciute da parte ricorrente e quindi prive di qualsiasi valore.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione parte della Commissione Tributaria Regionale della Campania in favore del giudice ordinario in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1 , in quanto la CTR non aveva escluso dalla propria giurisdizione le somme dovute a titolo di contravvenzioni e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria. Con il quarto motivo di ricorso si censurava la violazione e falsa applicazione dell' art. 2948 c.c. , n. 4, e del D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 20 in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , in quanto la CTR non si era pronunciata sulla eccepita prescrizione del diritto di credito di cui alle cartelle esattoriali contestate.

Con il quinto motivo di ricorso la società Equitalia Polis Spa prospettava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , in quanto il giudice di appello ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile del ricorrente sebbene non preceduta dalla notifica dell'avviso e intimazione al pagamento di cui 3 al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 .

La Corte, con sentenza n. 21627/2016 accoglieva il ricorso in relazione al quinto motivo, ritenuti assorbiti gli altri, alla luce del consolidato principio di legittimità secondo il quale "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70 , conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità." Avverso la sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso per revocazione la ricorrente Equitalia svolgendo un unico motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso, chiedendo la trattazione congiunta con il ricorso per revocazione identificato con numero di RG 11298/2017.

Il P G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2.In via preliminare, deve essere disattesa l'istanza di trattazione congiunta con altro ricorso per revocazione avente ad oggetto una diversa sentenza di questa Corte, non ricorrendo, pertanto, i presupposti per provvedere in tal senso.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. , di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. , deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass. 14365/2019 seguita da S.U. n. 8774 del 30/03/2021 ).

3.Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l'erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'esistenza di un fatto ritenuto decisivo la cui verità sarebbe invece incontrastabilmente esclusa in base agli atti e documenti di causa.

La ricorrente si duole in sostanza che la Suprema Corte, con la sentenza qui impugnata, nell'accogliere il ricorso avverso la sentenza della CTR della Campania, ha presupposto che l'atto, oggetto del giudizio, fosse l'iscrizione ipotecaria – che era invece oggetto di altro giudizio di cassazione n. RG 18934/12 – affidato al medesimo relatore, non avvedendosi che invece l'atto impugnato con l'originario ricorso era rappresentato da quarantacinque intimazioni di pagamento di cui si chiedeva l'annullamento per l'omessa notificazione delle prodromiche cartelle.

Pertanto, secondo la ricorrente, la sentenza revocanda si è fondata su un elemento di fatto, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, che avrebbe determinato la decisione fondata sulla sussistenza del vizio della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 assolutamente estranea al giudizio, dacchè risulterebbe la svita materiale in cui sarebbe incorsa la Corte che avrebbe fondato la decisione su questioni e documenti afferenti altro fascicolo.

Secondo la ricorrente, dunque, risulterebbe dagli atti di causa che l'oggetto del giudizio non è l'iscrizione ipotecaria n. prot. 134219/071, bensì sarebbero quarantacinque intimazioni di pagamento.

4.Il ricorso proposto è inammissibile.

In primo luogo, si osserva che sia nella intestazione della sentenza della CTR n. 191/2011, che nella parte in fatto della sentenza di questa Corte di cui si chiede la revocazione emerge con tutta evidenza che l'oggetto del giudizio non erano solo le quarantacinque intimazioni di pagamento, bensì anche l'iscrizione ipotecaria impugnata per l'omessa notifica della preventiva comunicazione, che ha poi costituito oggetto del quinto motivo del ricorso per cassazione, con il quale il contribuente lamentava la nullità della iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica sia delle prodromiche cartelle che dell'avviso D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 50, comma 2, e ex art. 77.

Soprattutto rileva che la medesima concessionaria, nell'esposizione delle vicende processuali contenute nell'odierno ricorso per revocazione, ha dedotto che il contribuente aveva impugnato sia le intimazioni di pagamento che l'iscrizione ipotecaria, circostanza che trova conferma nelle difese svolte dalla medesima nel controricorso depositato nel giudizio di primo grado RG 17387/2008, laddove eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo perchè l'oggetto del giudizio era identico a quello instaurato con precedente ricorso dinanzi alla CTP di Napoli (Rg 18326/2008); – la quale aveva deciso la controversia con sentenza poi appellata innanzi alla Regionale che definiva il giudizio con decisione sfavorevole al contribuente, a sua volta oggetto di altro ricorso per cassazione incardinato con n. RG 8015/2010, che, nell'istanza di trattazione congiunta, viene indicato con il numero RG 18934/2012 (v. pagine 2,3 e 4 del ricorso per revocazione).

4. L'odierno strumento di revocazione risulta inammissibile, prima di tutto perchè la dedotta falsa percezione della realtà risulta incontestabilmente esclusa dagli atti e dai documenti di causa e dunque inidonea ad integrare l'errore di fatto di cui all' art. 395 c.p.c. , n. 4 atteso che ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio, che ha deciso il ricorso ordinario, consiste nell'erronea individuazione dell'oggetto del giudizio, invece esattamente indicato sia dai giudici di merito che dalla medesima concessionaria nell'odierno ricorso per revocazione nonchè nel suo controricorso depositato nel giudizio di merito.

In secondo luogo, giacchè la censura investirebbe non già errori di percezione ma, piuttosto, la stessa attività valutativa del giudice, insuscettibile in quanto tale – quand'anche risulti errata – di revocazione.

Rientra, infatti, nell'ambito dell'attività di valutazione l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte, specificamente dei motivi del ricorso per cassazione (in tal senso Cass. n. 13181 del 28/05/2013 ; n. 14937 del 15/06/2017 ; n. 6405 del 15/03/2018 ).

Secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte "Non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli art. 391-bis e art. 395 c.p.c. , n. 4), l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico – fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand'anche risulti errata – di revocazione".

Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del provvedimento impugnato della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione.

In applicazione di tale principio "deve coerentemente rilevarsi che esorbitano dall'ambito di operatività della citata norma questioni che attengono all'interpretazione dell'oggetto della domanda da parte del giudice adito" ( Cass. n. 2884 del 10/3/1992 e molte altre conformi).

Il ricorso proposto altro non è che un tentativo di riproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso già esaminati nella sentenza di merito e respinti o ritenuti assorbiti dalla Corte.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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