Cassazione, sentenza n. 7468 del 15/03/2023
Sentenza n. 7468 del 15/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7468
- Data
- 15/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava sia la notificazione telematica dell’appello erariale sia la motivazione e la congruità della maggiore rendita catastale attribuita a un immobile mediante DOCFA. La Cassazione ha escluso l’inesistenza della notifica, poiché l’atto nativo digitale era presente nel fascicolo e la costituzione dell’appellato aveva comunque raggiunto lo scopo; ha inoltre ritenuto formalmente motivato l’avviso. Ha però censurato la valutazione acritica della stima erariale e l’omesso confronto con la perizia del contribuente e con la diversità territoriale degli immobili comparati, cassando con rinvio.
Testo della pronuncia
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 , art. 16-bis, comma 3 , per avere la CTR obliterato la circostanza, risultante documentalmente, che l'atto di appello notificato risultava assolutamente non conferente alla fattispecie oggetto di causa atteso che allegati con i messaggi PEC spediti al difensore e domiciliatario, Dott. B.B., erano stati recapitati, in formato file (pdf.p7m), documenti riferibili ad atto di gravame riguardante altra causa, definita con sentenza n. 13107/2017 della Commissione tributari provinciale di Roma, intentata da diverso contribuente. Deduce, altresì, che erroneamente la CTR ha presupposto sufficiente che l'atto di appello depositato con il fascicolo telematico formato dall'appellate Agenzia delle Entrate fosse quello effettivamente conferente al giudizio, stante anche l'inesistenza della relativa notificazione.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 , art. 22, comma 3 , artt. 24 e 111 Cost. , per non avere la CTR rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello per palese difformità tra l'originale notificato e la copia depositata ai fini della costituzione in giudizio, essendo la parte appellata nell'impossibilità di venire a conoscenza dei motivi di gravame e di difendersi.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 , e L. n. 241 del 1990, art. 3 , per avere la CTR ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di classamento e determinazione della maggiore rendita catastale pur in mancanza di allegazione della stima diretta compiuta dall'Ufficio, neppure riprodotta nell'atto nel suo contenuto essenziale, essendosi fatto uso anche di metodologie comparative senza alcuna indicazione di elementi identificativi.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che la relazione tecnica erariale si limitava a riferire di precedenti determinazioni estimative di immobili asseritamente aventi caratteristiche analoghe assunte, in sede di stima diretta, a comparazione.
Con il quinto motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1 , n. 4 , art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. , art. 111 Cost. , per motivazione perplessa e meramente apparente in quanto basata su dati assolutamente contraddittori che non esplicitano l'iter seguito dal giudicante circa la ritenuta congruità della stima erariale.
Con il sesto motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1 , n. 4 , art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. , art. 111 Cost. , per avere la CTR basato la ritenuta congruità della stima erariale su elementi del tutto avulsi dalla fattispecie concreta, stante il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, ad immobili siti nel diverso Comune di Roma.
Con il settimo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che l'unità immobiliare in contestazione è ubicata a (Omissis) e che anche gli immobili da assumere in comparazione devono avere elementi di "analogia" e, quindi essere ubicati "nella stessa zona".
Con l'ottavo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 36, comma 1 , art. 37, comma 1 , D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28 , 30 , L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 , sostenendo che la CTR non aveva dato rilievo alla circostanza che l'Ufficio aveva determinato la rendita catastale mediante metodologie comparative e sulla base di valori di mercato riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona ma, in realtà, ubicati in un Comune affatto diverso da quello dell'unità immobiliare oggetto di causa.
Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, non sono fondate.
Occorre evidenziare subito che il ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria è stato redatto e notificato in forma digitale e che la notifica è stata effettuata a mezzo PEC presso il Dott. B.B., domiciliatario del contribuente.
Quindi l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale l'documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica, per cui neppure ricorre l'ipotesi che il notificante abbia estratto una copia analogica dell'originale telematico ed abbia depositato tale copia in atti.
Lo stesso ricorrente riferisce, del resto, che il ricorso contenuto nel fascicolo telematico è l'atto che correttamente riguarda la controversia oggetto di causa e che l'allora appellato si era costituito in giudizio "richiedendo la conferma della sentenza impugnata" (v. "svolgimento in fatto" della sentenza n. 5594/I/18 della CTR del Lazio).
Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 981/2023) che il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce trattandosi di atto nativo digitale che ove sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, non pone, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, alcun problema di conformità dell'atto così depositato all'originale dal momento che lo stesso non viene prodotto in "copia" bensì in originale.
Pertanto, del tutto correttamente la CTR ha escluso la inammissibilità del ricorso in appello atteso che le cause d'inammissibilità dell'atto processuale vanno intese restrittivamente e non ricorre neppure la prospettata ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (documento nativo digitale) eseguita al difensore domiciliatario di controparte, non solo perchè, come già detto, il difensore dell'Amministrazione finanziaria non avrebbe dovuto attestare l'autenticità del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, tutti prodotti in forma digitale, ma anche perchè non risulta integrata un'ipotesi di inesistenza nè alcuna compromissione del diritto di difesa di parte appellata è configurabile, avuto riguardo al fatto che la stessa si è costituita nel giudizio "chiedendo la conferma della sentenza impugnata" e, dunque, che è stato raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto e, ai sensi dell' art. 156 c.p.c. , il conseguimento dello scopo proprio dell'atto medesimo (Cass. Sez. Un., n. 7665/2016).
La terza e la quarta censura non sono fondate.
Il ricorrente, a torto, si duole del fatto che la CRT del Lazio abbia ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento catastale, considerato che la decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 , e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie" (tra le altre, Cass. n. 2268/2014).
Ancora, nella sentenza n. 23237/2014 la Corte ha precisato che "l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso".
Nella fattispecie in esame l'avviso impugnato, che parte ricorrente ha avuto cura di riprodurre in ossequio al principio di autosufficienza del motivo d'impugnazione, non solo contiene la descrizione dell'unità immobiliare, "trattasi di ristorante della catena (Omissis), si rettifica il valore (proposto con la DOCFA) con il valori utilizzati dall'ufficio per unità immobiliari similari presenti nella zona", ma riporta chiaramente il criterio estimativo applicato per determinare la rendita catastale nonchè l'epoca censuaria di riferimento (1988/98), nè la stima diretta (che trova applicazione per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) risulta concretamente incentrata su "elementi di fatto" differenti da quelli proposti dal contribuente ma piuttosto frutto di una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico del bene.
La relazione tecnica, della quale si lamenta l'omessa allegazione da parte dell'Uffici, costituisce, altresì, "un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione" (Cass. n. 17971/2018).
Non appare superfluo sottolineare che va tenuto distinto il profilo afferente la validità formale dell'atto (al quale si riferisce il rispetto dell'obbligo di motivazione), dal profilo, logicamente ulteriore e certamente di natura meritale, afferente la correttezza della stima, avuto riguardo al valore venale di mercato di un determinato immobile ed alla effettiva significanza parametrica degli "immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche" considerati dall'Ufficio sulla scorta di "consolidati prontuari di settore".
Ne discende che qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo, a seguito della procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come appunto avviene per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima integra essa stessa il presupposto motivazionale dell'avviso di classamento e, nel contempo, esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati (di natura eminentemente tecnica) in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. n. 17971/2018 cit.).
Le censura veicolate dal quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, anch'esse scrutinabili congiuntamente per ragioni di connessione, meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamenta che la rendita catastale proposta, pari ad Euro 8.036, non si discostava da quella calcolata sulla base della "metodologia del costo" di cui alla Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio, essendo il costo di riproduzione pari ad Euro 7.428, ed ancora che la CTR, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, non aveva preso in alcuna considerazione la "consulenza tecnica di parte asseverata mediante giuramento (…) dall'Arch. C.C.", che la stessa parte ricorrente ha avuto cura di riprodurre, sia pure sinteticamente, in ossequio al principio di autosufficienza del motivo d'impugnazione.
E' principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 3104/2021) quello secondo cui "nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale".
Nel caso di specie, il giudice di appello non si è conformato alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva dato rilievo alla mancata presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate ai "rilievi tecnici addotti dal consulente di parte per corroborare la stima operata dal contribuente", e tanto a fronte di una rendita catastale attribuita "superiore di più del doppio (rispetto) a quella proposta", ma si è limitato apoditticamente ad osservare "che l'Ufficio (…) ha fatto riferimento ad analoghi immobili siti nel Comune di Roma, ove è ubicato l'immobile".
L'Amministrazione finanziaria si pone, dinanzi al giudice tributario, sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale, o da altro organo tecnico dell'Amministrazione, come quella prodotta agli atti di causa, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto (Cass. n. 9357/2015).
E' altrettanto indiscutibile, poi, che anche una perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può elevarla a fondamento della decisione, per cui è sempre necessario che il giudicante spieghi le ragioni per le quali ritiene corretta, o non corretta, o soltanto non convincente, tale perizia, e nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire, avuto riguardo alle puntuali contestazioni dello A.A., anche con riferimento alla diversità dei "contesti territoriali" comparati, avendo il giudice di appello acriticamente fatto proprie le conclusioni dell'Ufficio, senza alcun cenno alla eventuale documentazione che le supporta.
In conclusione, la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di II Grado del Lazio, in diversa composizione, affinchè vengano emendate le rilevate carenze della decisione ed altresì regolamentate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
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