Cassazione, sentenza n. 8150 del 21/03/2023

Sentenza n. 8150 del 21/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8150
Data
21/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una socia impugnava la cartella derivante da un proprio avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, invocando gli esiti favorevoli dei giudizi riguardanti la società. La Cassazione chiarisce che il giudicato formale, anche se formatosi su una decisione di rito, rende definitiva la pretesa verso la socia e impedisce di beneficiare dell’eventuale successivo annullamento dell’accertamento societario; non ricorrono quindi né sospensione necessaria né riunione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Entrate – riscossione aveva notificato a A.A., socia della società Centro Carni Srl , una cartella di pagamento conseguente all'accertamento, relativo all'anno 2006, eseguito nei confronti della suddetta società; avverso la cartella di pagamento la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che mentre i giudizi relativi alle sentenze che avevano annullato l'accertamento nei confronti della società erano ancora pendenti in cassazione, invece il giudizio relativo all'avviso di accertamento notificato alla contribuente era divenuto definitivo, in quanto altra Commissione tributaria di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la cartella oggetto di impugnazione trovava il suo fondamento nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente che era divenuto definitivo a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto e della intervenuta definitività della decisione; la successiva iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, pertanto, derivavano dalla suddetta definitività dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente, non assumendo, quindi, rilevanza le pronunce di annullamento non definitive intervenute nei confronti dell'avviso di accertamento notificato alla società.

Avverso la suddetta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza 25 settembre 2020, n. 20235, la sesta sezione civile della Corte ha disposto la rimessione della causa per la trattazione in pubblica udienza, tenuto conto che, con la memoria depositata, la contribuente aveva evidenziato che era pendente presso questa Corte il proc. Rg. n. 8547/2016, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società e ne aveva chiesto la riunione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello portante di cui al Rg. n. 8547/2016, posto che, come si avrà modo di specificare in seguito, la definitività dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente, e la conseguente notifica della cartella di pagamento, comporta, sul piano processuale, l'impossibilità di configurare effetti in suo favore in relazione agli esiti del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società.

Per ragioni di ordine logico sistematico va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere pronunciato con una motivazione apparente, avendo risolto la questione con un mero richiamo a precedenti decisioni assunte nei confronti della società, senza effettuare alcun concreto riferimento al contenuto delle suddette sentenze o a qualsiasi ulteriore elemento idoneo a supportare le ragioni del convincimento.

Il motivo è infondato.

Il ragionamento logico seguito dal giudice del gravame risiede nella considerazione che, essendo divenuto definitivo l'accertamento notificato alla socia, attuale ricorrente, la cartella di pagamento trovava il suo presupposto nel suddetto atto e, di conseguenza, nessuna refluenza avrebbero potuto avere i giudizi relativi all'accertamento nei confronti della società.

Non è una questione, come invece prospettato dalla ricorrente, di esatta indicazione del contenuto delle sentenze relative ai giudizi promossi dalla società, ma di non producibilità di effetti, già in astratto, degli esiti dei suddetti giudizi in quello in corso.

Vanno quindi esaminati unitariamente il primo e terzo motivo di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per violazione dell' art. 295 c.p.c. , per non avere disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione di questa Corte sul ricorso proposto in relazione all'avviso di accertamento notificato alla società.

Evidenzia parte ricorrente che la cartella di pagamento aveva avuto origine dall'avviso di accertamento notificato alla società, di cui la stessa era socia, sicchè i giudici di secondo grado avrebbero dovuto accertare che la rettifica operata nei confronti della società costituiva l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'atto emesso nei confronti della contribuente quale socia e, pertanto, in considerazione dello stretto rapporto di pregiudizialità, avrebbe dovuto essere disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia definitiva nei confronti dell'atto di rettifica notificato alla società.

Peraltro, si evidenzia, altresì, che la circostanza che si fosse formato un giudicato nei confronti della contribuente non poteva avere alcuna rilevanza, posto che il suddetto giudicato si era formato solo su ragioni di rito, il che dovrebbe comportare che la suddetta pronuncia non involga i profili della fondatezza della pretesa, come nel caso in cui la pronuncia si fosse, invece, pronunciata nel merito.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per violazione dell' art. 2909 c.c. , per avere erroneamente ritenuto che una pronuncia in rito potesse essere preclusiva della possibilità di vedersi riconosciuto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo nel caso in cui venisse meno l'accertamento notificato alla società.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati. Si evince dalla sentenza e dal ricorso che l'oggetto del presente giudizio è una cartella di pagamento che è stata emessa a seguito della notifica alla contribuente, quale socia della società, di un avviso di accertamento con il quale è stato contestato alla medesima un maggiore reddito in conseguenza di un accertamento di un maggior reddito di impresa contestato alla società.

Nel ricorso è stato evidenziato che il giudizio promosso dalla socia avverso l'avviso di accertamento ad essa notificato era stato definito con sentenza n. 19000/46/2014, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, e che la suddetta pronuncia è passata in giudicato in quanto non impugnata.

Ciò precisato, la questione prospettata involge il profilo del rapporto tra il giudizio instaurato dalla socia avverso la cartella conseguente ad un avviso di accertamento alla stessa notificato, divenuto definitivo per ragioni di rito, e quello, ancora pendente, avente ad oggetto l'accertamento notificato alla società.

Correlato a questa questione è anche il profilo, sollecitato dalla ricorrente con la memoria, di riunione del presente giudizio a quello portante il numero di ruolo generale 8547/2016, pendente pressa questa Corte, avente ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento notificato alla società.

La questione di fondo, dunque, è quella di valutare, in astratto, se gli eventuali effetti favorevoli della pronuncia conseguente alla decisione nel giudizio pendente presso questa Corte possano estendersi anche al presente giudizio, poichè solo in tale prospettiva può rendersi necessaria la riunione dei due giudizi.

In termini generali, va osservato che qualora, come nel caso di specie, sia stato contestato al socio di una società a ristretta base partecipativa un maggior reddito derivante dalla sua partecipazione alla società alla quale, a propria volta, sia stato contestato un maggior reddito di impresa, sussiste un rapporto di pregiudizialità logica, posto che l'accertamento nei confronti del socio ha la sua premessa nell'accertamento nei confronti della società, posto che, in tema di accertamento del maggior reddito contestato al socio di una società a ristretta base sociale, sussiste una presunzione di distribuzione di utili extracontabili basata sulla ristrettezza della base sociale e sulla sussistenza di un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.

In tali casi, l'accertamento dei redditi non dichiarati dalla società si pone in rapporto di pregiudizialità con l'accertamento di maggior reddito nei confronti dei soci, sicchè deve ragionarsi di sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio avente ad oggetto la pretesa nei confronti del socio quando sia pendente e non ancora definito il giudizio avente ad oggetto la pretesa nei confronti della società.

La peculiarità della vicenda in esame, tuttavia, rende necessaria una diversa impostazione di fondo.

La possibilità di sospendere il giudizio relativo alla pretesa nei confronti del socio, in attesa della definizione del giudizio nei confronti della società (o comunque, come richiesto dalla ricorrente, la riunione dei due giudizi) postula che dell'eventuale esito favorevole del giudizio in cui è parte la società questi possa avvalersene con effetti di giudicato riflesso.

Ad assumere valore ostativo a tale conclusione è la circostanza che, come precisato, la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento alla stessa notificato e lo stesso è divenuto definitivo e pertanto, proprio in conseguenza di tale definitività, è stata ad essa notificata la cartella di pagamento.

Pertanto, la cartella di pagamento trova titolo, nel caso di specie, su di un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di una sentenza passata in giudicato perchè non impugnata.

L'effetto della suddetta sentenza, sebbene si sia limitata ad una pronuncia in rito, è stato comunque quello di rendere definitivamente legittimo nei confronti della contribuente l'avviso di accertamento alla stessa notificato e quel giudicato non potrebbe essere messo in discussione dall'eventuale pronuncia favorevole nei confronti della società nel diverso giudizio che ha ad oggetto l'accertamento notificato alla medesima.

In sostanza, è la avvenuta formazione di un giudicato formale che preclude alla contribuente di potere eventualmente trarre vantaggio da una sentenza favorevole nei confronti della società.

Non rileva, preme precisare, la circostanza che la sentenza emessa nei confronti della socia non ha compiuto alcun accertamento di merito ma si è limitata a rendere una pronuncia in rito.

E' vero che, secondo l'orientamento di questa Corte, la sentenza passata in giudicato di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di una società a ristretta base sociale, ove sia fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, ma non correttamente parte ricorrente trae, dal suddetto orientamento, argomenti ai fini della propria tesi difensiva.

Invero, non può essere seguita la prospettazione della ricorrente, secondo cui una pronuncia in rito, passata in giudicato, emessa nel giudizio promosso dal socio, non potrebbe spiegare i suoi effetti nel caso in cui manchi una pronuncia definitiva nel giudizio promosso dalla società da cui trae origine l'iscrizione a ruolo emessa nei confronti del socio.

Il principio sopra segnalato opera in quanto manca un accertamento di fatto sui presupposti fondanti la pretesa nei confronti della società, sicchè, in tal caso, non può farsi alcuna estensione nei confronti del socio degli effetti della pronuncia.

Tale principio, dunque, ha riguardo ai limiti di estensibilità di un giudicato relativo alla causa pregiudicante nei confronti di quella pregiudicata: la possibilità di estensione del giudicato, invero, nel caso di rapporto di pregiudizialità tra due cause, può operare solo ove vi sia stato un accertamento fattuale sui presupposti della pretesa fatta valere nei confronti della società sicchè, ove nessun accertamento di fatto sia stato realizzato, non può ragionarsi in termini di estendibilità del giudicato esterno nel giudizio attivato dal socio.

La vicenda in esame, tuttavia, si pone al di fuori di tale evenienza processuale.

Non si tratta, invero, di ragionare in ordine alla possibilità di estendere l'eventuale giudicato esterno ove vi sia stata solo una pronuncia in rito, ma di verificare se il suddetto giudicato esterno possa trovare un limite in una pronuncia passata in giudicato che, pur essendosi pronunciata solo in rito, ha comportato la definitività della legittimità della pretesa fatta valere nei confronti del socio.

E', dunque, in ordine agli effetti della pronuncia che occorre ragionare. Nel caso di decisione di mero rito reso nel giudizio avente ad oggetto la pretesa nei confronti della società, l'effetto non è quello di un accertamento definitivo della sussistenza dei presupposti fondanti la pretesa ed è per tale ragione che la stessa non può fare stato nei confronti dei soci.

Diversamente, nel caso di decisione di mero rito nel giudizio instaurato dal socio avverso l'avviso di accertamento allo stesso notificato, l'effetto è quello di rendere definitiva nei suoi confronti la suddetta pretesa a seguito di una pronuncia giudiziale che ha gli effetti del giudicato, sicchè il socio non può, successivamente, avvalersi dell'eventuale giudicato favorevole reso nei confronti della società, rimettendo in tal modo in discussione la suddetta definitività della legittimità della pretesa fatta valere nei suoi confronti: vi osta, invero, l'effetto definitivo della sentenza resa nei suoi confronti.

Pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la intervenuta definitività della decisione relativa all'avviso di accertamento notificato alla socia non consentisse di dare valore alle pronunce di annullamento non definitive intervenute nei confronti dell'accertamento notificato alla società, il che implica il venire meno sia dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio che degli effetti dell'eventuale giudicato esterno.

In conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

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