Cassazione, sentenza n. 10559 del 19/04/2023
Sentenza n. 10559 del 19/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10559
- Data
- 19/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso previsto per i soggetti colpiti da un evento sismico, riconosciuto in primo grado e confermato senza esaminare la contestazione dell’Ufficio sulla residenza del contribuente. La Cassazione ribadisce che, nei giudizi di rimborso, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del beneficio e che le contestazioni dell’Amministrazione su tali fatti sono mere difese proponibili anche in appello. Poiché la residenza risultava in un comune non incluso nell’elenco agevolato, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria.
Testo della pronuncia
Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , e dell'art. 2697 c.c.. Rileva la ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata dall'Ufficio con l'atto di appello relativa al fatto che il contribuente non risedeva in uno dei comuni colpiti dal sisma e che non poteva pertanto beneficiare del rimborso.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Va rammentato che "In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale" (Cass. n. 21197 del 2014). Si è poi precisato che "Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 , che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente" (Cass. n. 23862 del 2020). Questa Corte ha inoltre chiarito che "In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 , trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso" (Cass. n. 18830 del 2020; conf. Cass. n. 31626 del 2018, Cass. n. 21314 del 2010, Cass. n. 11682 del 2007).
1.3. Alla stregua dei principi sopra enunciati, la CTR avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla questione prospettata dall'Ufficio con l'atto di appello – trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione – relativa al fatto che il contribuente non risiedeva in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 15 gennaio 1991, art. 1.
Deve, inoltre, escludersi la formazione di un giudicato interno sulla questione della residenza a seguito della pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente. Invero, risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza della CTR che l'Agenzia delle entrate in sede di gravame ha contestato – sotto diversi profili – la sussistenza del diritto al rimborso riconosciuto dal primo giudice; in particolare, dal passaggio dell'atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione (pag. 2) emerge che l'Ufficio aveva contestato la sentenza di primo grado per avere "violato o, comunque, falsamente applicato o diversamente interpretato le norme agevolative", norme che prevedono – tra l'altro – la residenza in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 15 gennaio 1991, art. 1. Va inoltre rammentato che "Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicchè l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così e Spa ndendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame" (Cass. n. 30728 del 2022).
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 , e L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 , nonchè dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 , per avere la CTR ritenuto che il contribuente avesse i requisiti per accedere al rimborso pur non risiedendo in uno dei comuni colpiti dal sisma.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. L'art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dal sisma del (Omissis) che ha interessato le province di (Omissis), rinvia all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il quale stabilisce: "Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al (Omissis), nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia". Il successivo art. 5 prevede: "I soggetti di cui dell'art. 3, comma 1, per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore – per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione – certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo comma 1 da data anteriore al (Omissis)".
Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, art. 1, contiene l'elenco dei comuni delle province di (Omissis) colpiti dagli eventi sismici del (Omissis).
2.3. Non è contestato che A.A. risiedeva nel Comune di Biancavilla, non compreso nell'elenco di cui al citato D.P.C.M.. Pertanto, alla stregua del disposto dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il contribuente non aveva diritto ad usufruire del rimborso.
3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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