Cassazione, sentenza n. 14030 del 22/05/2023

Sentenza n. 14030 del 22/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
14030
Data
22/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società di trasporto pubblico chiedeva il rimborso dell’IRPEG, sostenendo la non imponibilità di contributi ricevuti da enti territoriali e la riportabilità di perdite pregresse; la CTR, dopo un precedente rinvio, aveva nuovamente confermato solo un rimborso parziale. La Cassazione non ha esaminato le questioni sostanziali, rilevando la nullità della sentenza perché l’impedimento del presidente era stato attestato dopo la firma del componente anziano e senza ulteriore sottoscrizione. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la decisione con rinvio alla Corte tributaria ligure.

Testo della pronuncia

1. La società AMT Azienda Mobilità e Trasporti Spa propose istanza di rimborso dell'IRPEG versata (per Euro 1.537.569,14) per l'anno di imposta (—), sull'assunto della non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate in suo favore dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova, a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonchè di quelle relative all'importo del credito di imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione indicate in Euro 119.914,17. Con altra istanza di rimborso chiese la restituzione di ulteriore IRPEG relativa all'anno (—) per la mancata considerazione nella base imponibile delle perdite riportate nel 1999 ed esposte nella relativa dichiarazione, riportabili ai sensi dell'art. 102 t.u.i.r.

2. Impugnato, con distinti ricorsi, il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione sulle istanze, la Commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dispose il rimborso della maggior IRPEG di Euro 119.914,17, relativa al contributo per l'acquisto di gasolio per autotrazione, rigettando la domanda nel resto.

3. La Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società AMT Azienda Mobilità e Trasporti Spa e dall'Agenzia delle entrate.

4. Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione la società e questa Corte, con sentenza n. 19218/2017, accolse il ricorso principale della società (per vizio di motivazione) e quello incidentale dell'Agenzia (per omessa pronuncia), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria perchè svolgesse un nuovo giudizio.

5. Con la sentenza n. 646/04/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione di primo grado.

In particolare la C.T.R. ritenne, per quanto rileva in questa sede, che i contributi ricevuti dalla AMT non costituivano trasferimenti finalizzati al ripiano dei disavanzi a chiusura del bilancio di esercizio in connessione con il risultato negativo del medesimo ma si palesavano come importi erogati, nell'ambito del rapporto contrattuale, al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio pattuiti in favore della collettività e che la L. n. 62 del 2005, art. 27 non fosse applicabile alla fattispecie ai fini del riporto delle perdite di esercizio.

6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con cinque motivi.

L'Agenzia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato tempestiva memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 16 marzo 2023.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto non è stata sottoscritta dal Presidente del collegio ma dal membro anziano la cui firma però è stata apposta prima dell'attestazione dell'impedimento del primo.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.L. n. 833 del 1986, art. 3 della L. n. 151 del 1981, artt. 6 e 9 della L.R. Liguria n. 31 del 1998, artt. 4 e 18 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in merito alla natura del contributo ricevuto, non imponibile in quanto proveniente da risorse statali.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo i giudici di appello illegittimamente presunto la natura di corrispettivo dei contributi da elementi inconferenti.

Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4) e dell'art. 156 c.p.c., per motivazione apparente in merito alla natura di corrispettivo dei contributi percepiti dalla società.

Con il quinto motivo deduce la violazione della L. n. 62 del 2005, art. 27 nonchè dell'art. 102, ora 84, t.u.i.r., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la perdita scaturente dalla dichiarazione dei redditi per il (—), redatta a seguito della cessazione della moratoria fiscale, determina il rimborso dell'IRPEG versata per il (—).

2. Il primo motivo è fondato.

L'art. 132 c.p.c., comma 3, applicabile al rito tributario in virtù del richiamo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, dispone, nella parte qui rilevante, che "La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".

Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che la mancata sottoscrizione di uno dei componenti il collegio, derivante da impedimento, deve risultare dalla espressa menzione dell'impedimento stesso, posta prima della sottoscrizione degli altri componenti. Pertanto, l'attestazione posta dopo la sottoscrizione deve considerarsi invalida, con la conseguente nullità assoluta della decisione; in difetto mancherebbe infatti la garanzia dell'accertamento dell'esistenza del motivo per cui non fu possibile la sottoscrizione, accertamento affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti il collegio (Cass. 04/05/1962, n. 872; Cass. 06/08/1965, n. 1892; Cass. 02/03/1966, n. 622; Cass. 02/10/1967, n. 2242; Cass. 26/07/1968, n. 2696; Cass. 03/04/1973, n. 911; Cass. 18/09/1991, n. 9723; Cass. 17/04/1993, n. 4559; Cass. 03/09/1998, n. 8742).

Nel caso di specie, l'attestazione dell'impedimento del Presidente (Dott. B.B.) a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano (Dott. C.C.) ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione, il che determina la nullità della sentenza.

Il primo motivo è quindi fondato.

Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

3. La sentenza della Commissione regionale deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, alla quale è demandato altresì di provvedere anche al regolamento delle spese del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.