Cassazione, sentenza n. 18821 del 04/07/2023
Sentenza n. 18821 del 04/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18821
- Data
- 04/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un’ingiunzione e la cartella presupposta per TARI 2014, che la CTR aveva considerato validamente notificate via PEC e ormai definitive per mancata tempestiva impugnazione. La Cassazione dichiara nuova la censura sull’indirizzo PEC del mittente e afferma che le copie informatiche di atti cartacei non richiedono firma digitale o attestazione di conformità quando la corrispondenza agli originali non sia specificamente disconosciuta; le contestazioni sulla cartella definitiva non possono inoltre essere riproposte contro l’atto successivo. Il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la sentenza n. 6545/11/2017 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, la quale aveva, invece, accolto il ricorso avanzato da Futura Line Industry Srl contro l'ingiunzione di pagamento n. (Omissis) e la presupposta cartella di pagamento n. (Omissis), con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il versamento della somma di 108.471,80 Euro a titolo di Tari per l'anno d'imposta 2014.
Il Giudice regionale perveniva a tale decisione, considerando valide le notifiche della cartella di pagamento e della successiva intimazione eseguite tramite posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2, all'indirizzo di posta elettronica della società contribuente, ritenendo, nello specifico, infondata la doglianza relativa al formato "pdf" degli atti impugnati, in luogo del formato "p7m", assumendo l'equivalenza delle firme digitali "(Omissis)" e "(Omissis)" sia pure con le differenti suindicate estensioni.
Per tale via, la Commissione regionale, dando atto della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e, quindi, della sua definitività, riteneva preclusa ogni valutazione circa i dedotti profili di nullità della stessa.
2. Con ricorso spedito per la notifica ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 24 febbraio 2020 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed al Comune di (Omissis), Futura Line Industry Srl proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia sulla base di tre motivi, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c..
3. Il Comune di (Omissis) e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno resistito con controricorsi rispettivamente notificati in data 7 aprile 2020 e 12 maggio 2020, concludendo per il rigetto del ricorso, il Comune anche depositando la relativa conclusione con nota depositata il 24 gennaio 2023.
Motivi della decisione
1. Come sopra anticipato, la società ha sviluppato tre motivi di impugnazione, così sintetizzati:
1.1. "Violazione della L. 53 del 1994, art. 3-bis , così come introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater , convertito nella L. 221 del 2012 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per non avere la CTR Campania rilevato e dichiarato la nullità delle notifiche della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento effettuate a mezzo PEC da Equitalia Sud Spa da indirizzi non risultanti dai pubblici elenchi" 1.2. "Violazione del D.Lgs n. 82 del 2005, art. 22, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis (dal 25.01/2011) in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, aver la CTR Campania dichiarato l'efficacia della notifica telematica degli atti impositivi nonostante fossero privi di firma digitale o elettronica qualificata, nonchè privi di attestazione di conformità";
1.3. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, avendo omesso la CTR Campania di pronunciarsi sulla deduzione difensiva della Futura afferente la mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento";
2. Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.
3. Risulta inammissibile per novità della relativa domanda, prima ancora di essere infondato, il primo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento poichè spedita da indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi.
3.1. Si tratta, infatti, di motivo che non risulta essere stato sollevato nel primo grado di giudizio, come pure eccepito dalla difesa dell'Agenzia, il che consente di riconoscere la sua inammissibilità nella presente sede, in ragione, giustappunto, della sua novità.
Va, infatti, dato seguito alla giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui "nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (cfr. Corte Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013)" (così la non più recente, ma non superata, Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15051).
3.2. Val, tuttavia, la pena di aggiungere che sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che "la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante" (così, Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979).
4. Non merita di essere accolta neanche la seconda censura con la quale la società ha contestato la violazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 1 , per avere la Commissione respinto l'eccezione di "inesistenza-nullità della notifica telematica degli atti impositivi nonostante fossero privi di firma digitale o elettronica qualificata nonchè privi di attestazione di conformità" (v. pagine nn. 2 e 11 del ricorso).
4.1. Va premesso che la contestazione concerne la violazione della predetta disposizione che riguarda le "Copie informatiche di documenti analogici" e che non risulta che la ricorrente abbia nel corso del processo disconosciuto espressamente e specificamente la conformità delle copie informatiche della cartella di pagamento e della relativa ingiunzione agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione.
4.2. Va allora dato seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui:
– "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. (…) ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD – come modificato dal D.Lgs. n. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (cfr. Cass. Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948, ai cui più ampi contenuti si rinvia e, nello stesso senso, Cass. 2020, Sez. T, 27 novembre 2020, n. 27181);
– non "appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, – come modificato dal D.Lgs. n. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (v. Cass. 2020, Sez. T, 27 novembre 2020, n. 27181);
– più in generale, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, in quanto l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli c(Omissis) in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 , la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009);
– "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 , la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M. n., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01)" (v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605);
– "secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (per la quale, cfr. Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008), e questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012)" (così Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377).
5. Si rivela, infine, infondato anche la censura circa l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'ingiunzione impugnata stante la mancata indicazione nella cartella del responsabile del procedimento.
5.1. La Commissione regionale, infatti, correttamente non si è pronunciata sulla predetta domanda, considerando espressamente "assorbite le residue eccezioni" (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata), stante la definitività della cartella per mancata impugnazione, dovendo ribadirsi l'ordine di idee secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 19 novembre 2021, n. 37259).
6. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario del Comune di (Omissis) il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
8. Infine, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di loro nella misura di 200,00 Euro per esborsi e 5.800,00 Euro per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario del Comune di (Omissis), avv. Sebastiano de Feudis, per dichiarato anticipo.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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