Cassazione, sentenza n. 19869 del 12/07/2023
Sentenza n. 19869 del 12/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19869
- Data
- 12/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella, emessa dopo un controllo automatizzato della dichiarazione IVA, recuperava un credito ritenuto superiore al dovuto a seguito della correzione del codice tributo indicato nei modelli F24. La CTR aveva collegato la pretesa al divieto di compensare oltre la soglia prima della presentazione della dichiarazione, ma senza spiegare gli effetti della correzione sull’annualità concretamente recuperata. La Cassazione ha ravvisato una motivazione meramente apparente, ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la decisione con rinvio alla Corte tributaria regionale.
Testo della pronuncia
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società S. Italia Spa una cartella di pagamento, successiva alla comunicazione di irregolarità, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Iva (Omissis) per l'anno di imposta (Omissis), con la quale era stata contestata l'esposizione in dichiarazione di un credito iva di importo superiore a quello spettante; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate limitatamente alla sanzione, in particolare ha ritenuto che: nel caso in cui l'amministrazione finanziaria proceda, su istanza di parte, alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui il contribuente ha proceduto all'utilizzazione in compensazione di un credito, deriva l'imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato; nel caso di specie, a seguito della correzione del codice tributo, originariamente indicato come relativo al (Omissis) e successivamente corretto per il (Omissis), la compensazione iva era stata imputata al plafond relativo all'anno (Omissis), ma relativamente a quest'anno la società non avrebbe potuto procedere alla compensazione, tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 , la compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiore all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a quello espressamente previsto dalla suddetta previsione normativa, può essere effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 , dell'art. 132 c.p.c., n. 4), dell'art. 118, disp. att. c.p.c. , nonchè dell'art. 111 Cost. , comma 6, per avere reso una motivazione apparente.
Evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non ha specificato per quale ragione la circostanza che nel (Omissis) la società contribuente non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale sia in grado di sorreggere la decisione relativa alla dichiarazione iva mod. (Omissis) per il diverso anno di imposta (Omissis).
Il motivo è fondato.
Dalla sentenza censurata si evince che la cartella di pagamento impugnata derivava da un controllo automatizzato della dichiarazione iva (Omissis) per l'anno di imposta (Omissis) conseguente ad una comunicazione di irregolarità nella quale era stato contestato l'esposizione di un credito d'imposta superiore a quello spettante, sicchè si era ripreso a tassazione l'importo di Euro 512.978,00, oltre interessi e sanzioni.
Rispetto a tale prospettazione dell'amministrazione finanziaria la sentenza censurata dà atto della diversa ricostruzione fattuale compiuta dalla società, in particolare del fatto che: la società aveva sostenuto, a fondamento della illegittimità della pretesa, che la stessa era conseguenza di errori commessi nella compilazione della dichiarazione iva nella parte in cui, nel campo relativo all'utilizzo in compensazione del credito iva relativo all'anno (Omissis), aveva esposto l'importo di Euro 515.274,00 piuttosto che quello di Euro 1.028.252,00. L'errore era derivato dalla circostanza che era stato erroneamente indicato dalla contribuente, nei modelli F24, il codice tributo 6099 per una diversa annualità e, successivamente, a seguito della correzione da parte dell'ufficio per l'anno di imposta (Omissis), il suddetto errore era stato spostato in avanti per l'anno di imposta (Omissis).
Il suddetto errore, peraltro, secondo la tesi difensiva della contribuente, era derivato dal fatto che l'ufficio territoriale aveva corretto il codice tributo per l'annualità precedente, sostituendo il periodo (Omissis) con il (Omissis).
Il giudice del gravame ha risolto la questione ponendo attenzione sul fatto che, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 la compensazione del credito iva per importi superiori a Euro 5.000,00 può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito che, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui si è proceduto all'utilizzo in compensazione del credito, ne deve farsi conseguire l'imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato.
Ha quindi accertato quali compensazioni la contribuente aveva effettuato nel corso dell'anno (Omissis) e (Omissis) e quale codice era stato utilizzato, ed è quindi pervenuto alla considerazione finale che la compensazione iva era stata inizialmente imputata al plafond dell'anno (Omissis) e, a seguito della correzione del codice tributo, era stata imputata all'anno (Omissis), ed ha precisato, a tal proposito, che nell'anno (Omissis) la società non poteva compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale, crediti iva di importo superiore a Euro 5.000,00. Come è dato a vedere, la statuizione in esame si fonda unicamente sulla circostanza che nell'anno (Omissis) la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione.
Si tratta di un profilo non aderente alla questione prospettata e sulla quale il giudice del gravame era stato chiamato a decidere e che aveva riguardo, invece, alla legittimità della cartella di pagamento relativa alla dichiarazione iva (Omissis) per l'anno di imposta (Omissis).
Il riferimento al cambio del codice ed alla circostanza che nel diverso ed antecedente anno (Omissis) la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale non può tradursi in termini di necessaria conseguenzialità con l'anno di imposta oggetto di recupero, sicchè la pronuncia censurata si risolve in una motivazione meramente apparente, non avendo illustrato la ragione per cui doveva porsi in stretta relazione con la non compensabilità del credito per l'anno (Omissis) anche con riferimento alla dichiarazione iva (Omissis).
Nè può ragionarsi in termini di mero lapsus calami, come invece sostenuto dalla controricorrente, circa il riferimento compiuto dal giudice del gravame all'anno di imposta (Omissis) piuttosto a quello del (Omissis), essendo invece chiaro il riferimento alla suddetta annualità e non risultando in alcun modo chiarito in sentenza se ed in che misura la modifica del codice tributo abbia avuto effetti a cascata anche relativamente all'anno (Omissis), profilo sul quale non risulta compiuto alcuno specifico accertamento, nonostante la rilevanza della questione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 ; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 ; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. ; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6 .
In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
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