Cassazione, sentenza n. 20187 del 13/07/2023
Sentenza n. 20187 del 13/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20187
- Data
- 13/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella TARI relativa a un porto turistico era stata annullata sia per difetto di motivazione, trattandosi del primo atto impositivo privo degli elementi necessari a comprendere il calcolo, sia per carenza di potestà comunale sui rifiuti portuali soggetti a gestione separata. Il Comune ha censurato soltanto la seconda ragione. La Cassazione ribadisce che, quando la decisione poggia su più rationes autonome, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile il ricorso, poiché la statuizione non contestata resta sufficiente a sorreggere l’esito; il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 135/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l'appello del Comune di Villasimius, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento (n. (Omissis)) emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente Marina di Villasimius Srl in relazione al periodo di imposta 2014.
1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che:
– non avevano fondamento le censure articolate dall'appellante con riferimento al rilevato difetto di motivazione della cartella di pagamento in quanto il giudice del primo grado, – nel rilevare che la cartella costituiva il primo atto di imposizione, – correttamente era pervenuto alla conclusione che il difetto di motivazione dell'atto aveva precluso la comprensione della pretesa impositiva in relazione a "superficie tassata… tariffa applicata… categoria di attività tassabile";
– per quanto, poi, il porto turistico di Villasimius, – in concessione demaniale marittima alla contribuente, – non rientrasse nell'àmbito di competenza di un'Autorità portuale ( L. 28 gennaio 1994, n. 84 ), e ciò non di meno, la gestione dei rifiuti ivi prodotti andava ascritta alla disciplina posta dal D.Lgs. n. 24 giugno 2003 n. 182, disciplina, questa, applicabile a tutte le aree portuali e che, – contemplando una gestione separata dei rifiuti, – escludeva ogni competenza dell'Ente territoriale;
– non aveva, pertanto, fondamento normativo la pretesa impositiva esercitata dal Comune di Villasimius il cui regolamento andava, sul punto, disapplicato.
2. – Il Comune di Villasimius ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria; resiste Marina di Villasimius Srl con controricorso illustrato con memoria.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.
Fissato all'udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in L. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. – Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. , ed all'art. 115 c.p.c. , assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto radicata la competenza dell'Autorità marittima in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nell'area portuale ( D.Lgs. n. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5) senza considerare che controparte non aveva offerto prova del fatto costitutivo della propria pretesa qual integrato dall'adozione di un piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (art. 5, comma 4, cit.).
2. – Il ricorso è inammissibile.
3. – Come anticipato, l'impugnata sentenza ha disatteso il gravame proposto dalla parte, odierna ricorrente, sul fondamento di una duplice ratio decidendi siccome rilevato, per un verso, il difetto di motivazione dell'atto impositivo (una cartella di pagamento costituente primo atto di imposizione) e, per il restante, il difetto di potere impositivo con riferimento alla disciplina della gestione dei rifiuti prodotti in area portuale soggetta al governo dell'Autorità marittima.
E', allora, inammissibile il ricorso che, – nel censurare la ratio decidendi incentrata sulla rilevata insussistenza del potere impositivo, – non si fa carico di quell'autonoma ragione di decisione che ex se è pur idonea a reggere il decisum con riferimento al contenuto motivazionale dell'atto impugnato.
Come, difatti, la Corte ha statuito, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, "il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti", così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293).
4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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