Cassazione, sentenza n. 20190 del 13/07/2023

Sentenza n. 20190 del 13/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
20190
Data
13/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel corso del giudizio di cassazione, la contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata di una cartella, la comunicazione dell’agente della riscossione e il pagamento delle rate previste. La Corte afferma che il perfezionamento della definizione dei carichi iscritti a ruolo determina la cessazione della materia del contendere e che il deposito della domanda di adesione manifesta comunque l’inequivoca rinuncia al ricorso. Il giudizio è quindi dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate e senza ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136 .

In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa (n. 295 2010 00130586 39), alla comunicazione dell'agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione.

2. – La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 ; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poichè la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3 , cit.) e, ad ogni modo, nella fattispecie nemmeno ricorrono i presupposti per una liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata.

Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.