Cassazione, sentenza n. 21986 del 21/07/2023

Sentenza n. 21986 del 21/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21986
Data
21/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva riqualificato cessioni e locazioni di autocarri come trasferimento di un ramo d’azienda, recuperando l’IVA detratta perché l’operazione era soggetta a imposta di registro; la CTR aveva valorizzato l’assetto complessivo e la prosecuzione dell’attività di autotrasporto da parte della cessionaria. La Cassazione ha giudicato inammissibili le censure dirette a rivalutare i fatti e quelle sulla base imponibile del registro, estranee alla ripresa IVA, escludendo anche l’omessa pronuncia sul principio di neutralità. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

La società Tom Trans Srl impugnava l'avviso di accertamento notificatole ai fini iva per l'anno (Omissis) a seguito della qualificazione di una serie di cessioni e locazioni aventi per oggetto autocarri come trasferimento di complessa aziendale soggetta a imposta proporzionale di registro. L'Amministrazione finanziaria riteneva, in sintesi, che gli atti sottoposti a controllo intercorsi tra la società Martone Srl e la società Tom trans Srl in quanto qualificati come cessione di azienda non dovevano essere sottoposti ad iva e conseguentemente tali importi, oggetto di detrazione da parte della ricorrente, andavano recuperati a tassazione.

La CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio.

Con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha ritenuto, dopo aver esaminato la composizione della compagine sociale della società Martone Srl e della società Tom trans Srl e il risultato finale raggiunto dei contraenti, che l'intera operazione era stata posta in essere per consentire ad altro soggetto di svolgere la stessa attività di autotrasporto del cedente il che si traduceva nella cessione di un ramo di azienda.

Non riteneva poi di alcun rilievo ai fini del decidere la circostanza che la Martone Srl avesse continuato a svolgere la propria attività anche se in misura ridotta e prendendo in locazione gli autocarri; tanto più che, come risultava accertato nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza che aveva proceduto a controllo, il soggetto cedente rimaneva a "curare" i clienti cosiddetti locali mentre la maggior parte della clientela ulteriore, costituita da quelli non locali, era presa in carico dalla cessionaria.

In forza di tali considerazioni il giudice dell'impugnazione accoglieva il gravame dell'Agenzia delle Entrate.

Ricorre a questa Corte la società Tom Trans Srl con quattro motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. , del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 , dell'art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell'art. 111 Cost. tutti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado mancato di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado e ribadita in appello relativa alla mancata allegazione all'atto di gravame della delega conferita dal direttore dell'ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'appello.

Il motivo è infondato per plurime ragioni.

In primo luogo, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (si vedano in tema, tra plurime statuizioni, sia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018 sia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2018) ove sia denunciato il vizio di omessa pronunzia, esso è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito, come quella qui dedotta.

Inoltre, con riferimento al profilo relativo alla delega, questo Giudice di Legittimità ha più volte chiarito (in argomento Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20599 del 19/07/2021) che in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche (nella specie al capo dell'ufficio legale).

Più specificamente ancora, si è puntualizzato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018) nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66 sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà.

Il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2555 c.c. , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b) , del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, comma 1, lett. b) e dell'art. 15, comma 1, lett. d), nonchè del D.L. n. 256 del 2001, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto l'operazione oggetto di contestazione costituente cessione di ramo d'azienda quindi assoggettabile imposta di registro e non ad iva.

Il motivo è inammissibile.

Esso, nel suo concreto articolarsi, contesta l'interpretazione delle circostanze di fatto (la continuazione dell'attività da parte della Martone Srl ; il mancato subentro della Tom Trans Srl ; il mancato trasferimento dei dipendenti e dei crediti) che hanno fatto ritenere alla CTR sussistente una cessione d'azienda, a fronte della prova contraria – che sostiene esser stata fornita – in ordine alla mancata cessazione dell'attività da parte della cedente Martone Srl Il terzo motivo di ricorso si duole dell'erronea applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4 nonchè dell'art. 7 parte I, della tariffa e dell'art. 11 bis della tabella allegata al ridetto D.P.R. in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuta da ricomprendersi nella base imponibile dell'imposta di registro il corrispettivo dovuto a fronte della cessione degli autocarri oggetto di rilievo.

Il motivo è inammissibile, in quanto fuori centro rispetto alla ratio decidendi.

Invero, la questione che si pone nel presente giudizio riguarda il recupero di Iva, disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972 e non del diverso tributo di registro, disciplinato quest'ultimo dal D.P.R. n. 131 del 1986 .

Il quarto motivo di impugnazione denuncia l'illegittimità del recupero a tassazione dell'iva detratta dalla società istante, l'omessa pronuncia sull'eccepita illegittimità, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. , del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 , dell'art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell'art. 111 Cost. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata mancato di pronunciarsi in ordine alla doglianza relativa alla violazione del principio di neutralità dell'iva.

Il motivo è infondato.

Invero, la CTR non è incorsa in alcun vizio di mancata pronuncia, dal momento che ha investigato la questione relativa alla legittimità del recupero iva, posta dalla Tom Trans Srl , derivante dalla qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro, vagliando le doglianze della società contribuente e ritenendole infondate.

Pertanto, il ricorso è rigettato.

La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

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