Cassazione, sentenza n. 22098 del 24/07/2023

Sentenza n. 22098 del 24/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
22098
Data
24/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudice d’appello aveva escluso l’imposta regionale su una concessione demaniale marittima perché rilasciata dall’Autorità portuale e aveva richiamato la successiva esenzione prevista dalla legge regionale. La Cassazione ha affermato che il tributo dipende dall’occupazione o dall’uso assentito di beni demaniali statali, non dall’identità dell’autorità concedente, e che l’esclusione introdotta dal 2013 non opera retroattivamente. Accolto il ricorso della Regione, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della contribuente.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 812/16/17, depositata il 27 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello proposto dalla società cooperativa Scirocco, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'imposta regionale sulle concessioni statali ( L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 ) dovuta dalla stessa appellante per l'anno (Omissis).

Il giudice del gravame ha ritenuto di non poter condividere l'interpretazione della pertinente normativa, qual fatta propria dalla pronuncia del primo giudice, ed ha rilevato che, nella fattispecie, veniva in considerazione una concessione rilasciata (ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84 ) dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara nell'esercizio di una competenza propria, non anche delegata, laddove l'imposta in contestazione poteva trovare applicazione nei soli riguardi di concessioni demaniali statali.

Ed ha soggiunto quel giudice che la conclusione in discorso trovava conferma nella stessa legislazione regionale (L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11) che aveva escluso l'applicazione del tributo con riferimento alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali (di Piombino, di Livorno e Marina di Carrara).

2. – La Regione Toscana ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

Scirocco società cooperativa a r.l. non ha svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 20 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in L. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 , alla L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, ed al D.L. n. 400 del 1993, art. 7 , conv. in L. n. 494 del 1993 e assume, in sintesi, che:

– le disposizioni normative di disciplina del tributo, – nell'individuarne il presupposto impositivo, la base imponibile, i soggetti passivi e l'aliquota, – non pongono limitazioni in relazione alla natura ed alla tipologia della concessione e, nello specifico, non ne escludono l'applicazione in relazione alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali;

– l'imposta, pertanto, doveva considerarsi dovuta indipendentemente dalle autorità (Regione o Autorità portuale) che, secondo le rispettive competenze, avevano provveduto al rilascio della concessione, queste dovendosi considerare in ogni caso statali in quanto afferenti a beni (demanio o patrimonio indisponibile) nella titolarità dello Stato;

– nemmeno avrebbe potuto prospettarsi la violazione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. atteso, per un verso, che gli elementi della fattispecie impositiva erano stati predeterminati dal legislatore nazionale ( L. n. 281 del 1970, art. 2 ) e, per il restante, che la disposizione costituzionale non esclude la legittima integrazione della fattispecie impositiva su criteri predeterminati dallo stesso legislatore, così che, nella fattispecie, venivano in rilievo, da un lato, il solo ammontare dei canoni concessori spettanti all'Autorità portuale, – e, dunque, la determinazione della base imponibile, – e, dall'altro, i criteri ad ogni modo predeterminati dal legislatore ai fini della quantificazione dei canoni di concessione fissati dalle Autorità portuali ( D.L. n. 400 del 1993 , cit.);

– l'imposta, – istituita dalla L. n. 281 del 1970, art. 2 , quale tributo proprio derivato, e disciplinata dalla legislazione regionale di attuazione (L.R. Toscana, 30 dicembre 1971, n. 2), – solo a seguito della sua trasformazione in tributo proprio della Regione ( D.Lgs. n. 68 del 2011, art. 8 , cit.) era stato soppresso nei riguardi delle concessioni demaniali marittime rilasciate dalla Autorità portuali, ed a decorrere dal 1 gennaio 2013 (L.R. Toscana, 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11).

2. – Il ricorso è fondato, e va senz'altro accolto.

3. – Il quadro normativo di riferimento della lite contestata va ricostruito nei seguenti termini.

3.1 – La l. 16 maggio 1970, n. 281 , – dopo aver previsto l'attribuzione alle Regioni dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (art. 1, comma 1, lett. a)), – ha disposto nei seguenti termini:

"L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso." (art. 2).

3.2 – La Regione Toscana ha, quindi, dato attuazione alla normativa statale con la L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1 e 2, – e, quanto all'aliquota applicata alle concessioni demaniali marittime, con la L.R. Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, – che (ratione temporis) hanno così disposto:

– "Dall'1 gennaio 1972 è istituita, ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

Sono escluse dall'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale. Ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18, comma 4, "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'imposta di cui al precedente comma, non si applica alle concessioni di acque pubbliche." (art. 1, cit.);

– "1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento del canone di concessione mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004" (art. 2, cit.);

– "1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dalla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione." (L.R. Toscana 11 agosto 1995, n. 85, art. unico, cit.).

3.3 – La L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1, ha, quindi, riformulato (la L. n. 2 del 1971, art. 1 cit., e dunque) l'ambito soggettivo di riferimento del presupposto impositivo del tributo, escludendone l'applicazione (a decorrere dal 1 gennaio 2013) nei riguardi delle "concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui al D.P.R. 20 marzo 1996, art. 1 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 (Riordino della legislazione in materia portuale)".

4. – La Corte ha già avuto modo di affrontare, sotto diversi profili, le tematiche poste dal ricorso in trattazione, così statuendo che:

– ai sensi della L. n. 281 del 1970, art. 2, comma 1 , presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (Cass., 10 maggio 2021, n. 12296; Cass., 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., 5 giugno 2015, n. 11655);

– è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost. , il D.L. n. 400 del 1993, art. 4 convertito in L. n. 494 del 1993 , che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purchè ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, L. n. 281 del 1970 , ex art. 2 sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21136).

4.1 – Detti approdi, – che vanno qui ribaditi, – hanno, in particolare, evidenziato che:

– – l'attribuzione alle Regioni ( D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59 ; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105 ), ed alle Autorità portuali ( L. 28 gennaio 1994, n. 84 ) di funzioni amministrative (anche) in materia di rilascio delle concessioni, e la conseguente devoluzione dei relativi canoni, non è di per sè idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in contestazione, individuato dal combinato disposto della L. n. 281 del 1970, art. 2 e della L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, in quanto, come anticipato, il presupposto impositivo deve essere identificato nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione;

– il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale, – cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata, – che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima ( L. n. 281 del 1970, art. 2 , cit.); e la medesima legislazione statale ( D.L. n. 400 del 1993, artt. 1 e 7 , conv. in L. n. 494 del 1993 ) detta (anche) i criteri di determinazione dei canoni, e, dunque, della base imponibile del tributo, in particolare disponendo che "Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso" (art. 7);

– va, del resto, considerato che il Giudice del Leggi, – nel rilevare che la ratio della disposizione di cui all'art. 23 Cost. è volta "alla tutela della libertà e della proprietà individuale" e nemmeno esige "che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile" (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), – ha ripetutamente statuito che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca "sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi", e non esclude "l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione… circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al soggetto nell'interesse generale" (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1 aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323);

– le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2 (c.d. statuto del contribuente; Cass., 10 giugno 2021, n. 16279, cit.).

4.2 – Va, quindi, rimarcato che, – così come reso esplicito dal relativo contenuto regolatorio, – alla L.R. Toscana n. 77 del 2012, art. 11, cit., non può affatto riconoscersi efficacia retroattiva, – e natura di interpretazione autentica della previgente disciplina, – risultando (del tutto) evidente che, – così come ritenuto dalla Corte in fattispecie connotate dalla medesima disciplina regionale (v. Cass., 10 maggio 2021, n. 12296, cit.; Cass., 9 marzo 2017, n. 6061), – la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1 , – alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1 gennaio 2013), – laddove la previgente natura di tributo proprio derivato ( L. n. 281 del 1970, artt. 1 e 2 , cit.) imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria ( L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 7 ).

5. – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al consolidarsi, in corso di giudizio, del pertinente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, – accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;

– compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.

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