Cassazione, sentenza n. 24560 del 11/08/2023
Sentenza n. 24560 del 11/08/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24560
- Data
- 11/08/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva la tassazione di una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di un’azienda farmaceutica; dopo una parziale riduzione in primo grado, il giudice regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata dei ruoli e il pagamento integrale delle rate relative alle cartelle comprendenti la pretesa controversa. In assenza di opposizioni dell’Amministrazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, estingue il giudizio e compensa le spese.
Testo della pronuncia
La Commissione Provinciale di Rieti, con sentenza n. 139/10/2003 accoglieva parzialmente il ricorso di A.A. avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis), per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto il recupero a tassazione della plusvalenza, non dichiarata, di cessione di azienda (in relazione ad attività di impresa farmaceutica) per un importo complessivo di Euro 458.807,00.
In particolare, la CTP:
– riduceva il recupero ad Euro 203.647,00, alla stregua di un procedimento valutativo secondo il quale dal valore accertato dovevano essere detratti il costo di acquisto dell'azienda, ammontante ad Euro 155.160,00, ed oneri accessori, determinati forfetariamente in Euro 100.000,00;
– riteneva, inoltre, assoggettabile a tassazione separata l'importo della plusvalenza, nonostante che tale richiesta non fosse stata avanzata in fase di dichiarazione.
L'Agenzia delle entrate proponeva appello.
Con sentenza n. 4857/10/2015, depositata il 17/09/2015, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame.
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. Resisteva l'Agenzia.
Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Tommaso Basile, consta aver depositato, addì 23 marzo 2023, requisitoria scritta mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) per violazione del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 86, comma 2 , nonchè del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 58, comma 1 , in relazione al principio di capacità contributiva ex Costituzione, art. 53.
A fronte di quanto precede, la contribuente ha depositato istanza addì 27 luglio 2021 di cessazione della materia del contendere, rappresentando quanto segue:
– nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli, ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6 , convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1 dicembre 2016 , presentando a tal fine due apposite dichiarazioni di adesione;
– ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute ed ha provveduto a versare tutte le rate dei piani;
– in tal guisa ha definito l'intera pretesa impositiva riguardante il presente giudizio, recata nei corrispondenti titoli (cartella di pagamento n. (Omissis); cartella di pagamento n. (Omissis) e cartella di pagamento n. (Omissis)).
All'atto sono allegati i documenti rilevanti.
Giusta l'evocata e documentata definizione dell'intera pretesa impositiva, non avendo l'Agenzia delle entrate, nonostante il tempo trascorso, opposto alcunchè alla superiore istanza, deve, come richiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere e per l'effetto estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto estinto il giudizio.
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