Cassazione, sentenza n. 25084 del 23/08/2023

Sentenza n. 25084 del 23/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
25084
Data
23/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IVA disconosceva costi derivanti da un contratto di servizi, contestandone congruità e inerenza; entrambi i giudici di merito avevano invece riconosciuto la prova dei relativi requisiti. La Cassazione dichiara inammissibile la censura motivazionale perché non individua un’anomalia inferiore al minimo costituzionale e considera il secondo motivo una richiesta di rivalutazione delle prove, preclusa anche dalla doppia conforme. Il ricorso dell’Agenzia è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 5002/7/16, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società INTERPORTO SUD EUROPA Spa e relativo all'avviso di accertamento per IVA 2011.

2. Il recupero a tassazione aveva ad oggetto costi fatturati dalla società SEP '92 Spa nei confronti della contribuente in ragione di un contratto di service stipulato il 27.2.2009, con contestata mancata prova della loro congruità e inerenza. Il giudice di prime cure riteneva che la contribuente avesse fornito la prova necessaria circa l'inerenza, certezza, competenza e congruità dei costi, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. La CTR riteneva da un lato che fosse stata dimostrata l'inerenza dei costi, la cui esistenza non era contestata, e che l'Agenzia non avesse dimostrato che le prestazioni fornite da SEP '92 Spa con il contratto di service potessero essere svolte a costi inferiori a quelli previsti dal contratto. Infine, che la dedotta antieconomicità dei costi non fosse rilevante nella fattispecie ai fini della dimostrazione dell'evasione fiscale, in quanto entrambi i soggetti del rapporto avevano diritto alla detrazione, richiamando la sentenza Cass. n. 22130/13 .

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'Agenzia ricorrente prospetta la carente motivazione adottata dalla CTR, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 36 e art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della decisione, nella parte in cui statuisce a pag. 3: "L'inerenza dei costi derivanti dal contratto di service stipulato il 27.2.09 tra la SEP '92 Spa e la ISE (costi la cui effettività non è contestata dall'Ufficio) è agevolmente ricavabile dalla lettura dal contratto di service e dalla documentazione allegata al ricorso. I servizi prestati da detto contratto – contabilità generale, pulizie, ricerca di fonti di finanziamento, verifica giornaliera delle registrazioni contabili – sono tutti fisiologicamente connessi allo svolgimento dell'attività della ISE Spa e pertanto i relativi costi debbono senz'altro ritenersi dotati del requisito dell'inerenza.". Secondo la ricorrente, nel suddetto capo di motivazione, la CTR avrebbe "omesso di fornire adeguata motivazione in ordine alla contestazione espressamente formulata dall'ufficio in ordine non all'esistenza dei costi ma alla riscontrata inerenza degli stessi" (cfr. pp.8-9 ricorso).

6. Il vizio motivazionale dedotto è inammissibile. Va rammentato che "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , art. 54 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , art. 54 , comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha riformato il testo dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'11 settembre 2012. La novella trova perciò sicura applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 16 ottobre 2017 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" e non più l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale, senza che possa rilevare in alcun modo il fatto che sia stato dedotto il vizio motivazionale assoluto (n. 4 del paradigma processuale), piuttosto che quello relativo (n. 5), come chiarito già da Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014 .

7. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 109 TUIR , D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 19 , art. 2697 c.c., da parte del giudice d'appello, non avendo questi debitamente tenuto in conto, secondo l'Agenzia, la genericità della descrizione delle operazioni fatturate, nè la circostanza che la società aveva personale dipendente in grado di svolgere le stesse mansioni di cui alle prestazioni dedotte nel contratto di service, nè il pagamento di ulteriori costi, appostati in bilancio, sempre per consulenze tecniche, amministrative e fiscali da parte di terzi.

8. Come eccepito dalla controricorrente, anche questo motivo è inammissibile, per plurime concorrenti ragioni.

8.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchè è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento ( Cass. n. 12002 del 2017 ; Cass. n. 5374 del 2017 ). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

8.2. Inoltre, sotto lo scudo della violazione di legge, la censura introduce chiaramente una richiesta di rivalutazione della prova, inammissibile in sede di legittimità, e di impugnazione della motivazione espressa dalla CTR in punto di inerenza.

8.3. Ciò origina un ulteriore profilo di inammissibilità per improponibilità, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).

Va infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012 , art. 54 , comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012 , art. 54 , comma 3, la riformulazione dell' art. 360 c.p.c., n. 5, si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).

Il fatto che, per effetto del D.Lgs. n. 149 del 2022 , in attuazione della Legge Delega n. 206 del 2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 348 ter cit., il principio abbia trovato oggi collocazione all'interno dell' art. 360 c.p.c., novella applicabile alla presente controversia ratione temporis, non modifica il quadro normativo ai fini del regolamento della presente fattispecie.

9. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della controversia in data 4.5.2018 e della mancata discussione orale della presente controversia, come da dispositivo.

10. Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M. La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.

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