Cassazione, sentenza n. 25588 del 01/09/2023

Sentenza n. 25588 del 01/09/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
25588
Data
01/09/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

In una controversia ILOR, la Corte accoglie la revocazione perché il timbro e la certificazione UNEP provavano che il precedente ricorso era stato consegnato per la notifica entro il termine, benché spedito il giorno successivo. Esaminato quindi il ricorso originario, chiarisce che in una società in accomandita semplice il socio accomandante non è automaticamente escluso dal conteggio degli addetti ai fini dell’esenzione, potendo svolgere attività produttive o ausiliarie senza ingerirsi nella gestione. Confermata la valutazione sul coinvolgimento dei soci familiari e sull’assenza di prova contraria, il ricorso originario è rigettato.

Testo della pronuncia

In controversia su accertamento a fini Ilor per l'anno di imposta 1995, la soc. A.A. Sas di A.A. e C., cessata il (Omissis), ed il socio amministratore e liquidatore A.A., anche personalmente, impugnavano la sentenza di questa Corte n. 20049/2014 nella parte ove era stata affermata la tardività della notifica del ricorso per cassazione, spedito il giorno successivo la scadenza del termine lungo. Ne chiedevano la revocazione per errore percettivo, consistente nel non rilevare il timbro di ricezione dell'UNEP, per cui il ricorso era stato portato tempestivamente alla notifica, assolvendo così la parte contribuente ogni suo onere, irrilevante la circostanza che l'Ufficiale giudiziario avesse fatto partire l'atto per notifica a mezzo posta il giorno successivo, ed un tanto in base alla schepsi del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario.

Il giudizio, originariamente assegnato alla VI sezione di questa Corte, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 25284/2018.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Motivi della decisione .I. Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. si lamenta errore di fatto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorso fosse stato spedito alla notifica il 23 novembre 2010, mentre il timbro UNEP dà per ricevuto l'atto da notifica al 22 novembre 2010.

Esaminati gli atti processuali, sul frontespizio del ricorso emerge traccia di un timbro datario a fianco del numero di ricevimento, recante la data del 22 novembre 2010. L'indicazione, non attribuibile univocamente, è corroborata da certificazione dell'UNEP di (Omissis), resa per il giudizio di revocazione, di aver ricevuto l'atto il 22 novembre 2010.

Sul punto è intervenuta questa Corte affermando che In tema di notifica del ricorso per cassazione, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può derivare anche dal timbro, che lo stesso appone sull'atto, recante il numero cronologico e, qualora la controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di tale timbro, la sua idoneità probatoria viene meno e il ricorrente dovrà farsi carico di esibire una idonea certificazione rilasciata dall'ufficiale, il quale è obbligato a tenere – ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959 , art. 116 , lettera A), un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 14294/2007 ).

Il ricorso per revocazione è fondato e merita accoglimento, donde è ammissibile l'originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania, n. 120/24/09, depositata il 7 ottobre 2009 che deve essere ora scrutinato.

.II. Preliminarmente occorre dare atto della regolarità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso in appello è stato notificato dall'Ufficio alla società A.A. Sas di A.A. e C., già cessata, in persona dell'accomandatario sig. A.A., nonchè a ciascun socio personalmente: A.A., B.B., C.C., D.D., assolvendo così l'onere richiesto -successivamente- dalle Sezioni Unite di questa Corte con arresto n. 6070/2013, ove i soci sono individuati come successori dell'ente estinto. Più specificamente, proprio nel presente giudizio, in una preliminare cognizione sul ricorso per revocazione, questa Corte con ordinanza n. 13893/2017 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, evocando in giudizio tutti i soci della cessata società in accomandita semplice.

.III. Si deve ora procedere all'esame del merito. Vengono proposti due mezzi di impugnazione.

Con il primo di solleva censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 917d del 1986, art. 115, comma 2, lettera e) bis, laddove sottrare ad ILOR i redditi di impresa derivanti da attività commerciali organizzate prevalentemente in proprio, ovvero con il lavoro dei soci, laddove il numero degli addetti non sia superiore a tre, nella sostanza contestando che il termine "addetti" possa essere equiparato al temine "soci".

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 360 n. 5 (nel testo vigente ratione temporis) c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, consistente nel numero di addetti all'attività e se tali possono essere considerati i soci, anche accomandanti.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Sul punto questa Corte ha statuito che In tema di esenzione dall'ILOR dei redditi di impresa delle società commerciali, ex D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 115 lett. e) bis, la condizione dell'esenzione medesima (che il numero dei soci addetti non sia, cioè, superiore a tre) non può dirsi realizzata, quanto ad una società in accomandita semplice, per il solo fatto che il socio accomandante debba "ipso facto" considerarsi non addetto e, per l'effetto, escluso dal conteggio, poichè la suddetta qualifica gli impedisce di partecipare all'amministrazione della società, ma non anche di prestare ugualmente la propria attività come addetto alla produzione o ad altre attività ausiliarie che non comportino l'assunzione di responsabilità di carattere gestionale e non ne provochino l'intromissione nella gestione aziendale (cfr. Cass. V, n. 8298/2003 , con orientamento confermato da Cass. V, n. 13908/2008 e n. 14856/2008 ). In questo senso, L'afflato societatis e la struttura dell'attività in forma societaria familiare sono gli indizi su cui si è bassato l'Ufficio per presumerne il coinvolgimento nell'organizzazione che viene ad assumere una struttura superiore alla soglia di esenzione ILOR. .IV. Peraltro, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195 ; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679 ; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921 ; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455 ; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846 ; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134 ; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357 ).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:

Cass. 7 gennaio 2009 n. 42 ; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662 ).

Il collegio d'appello ha fatto buon governo dei precedenti di questa Corte in tema di presunzione di coinvolgimento dei soci nell'organizzazione imprenditoriale, ritenendo non fornita la prova contraria capace di vincere la presunzione di coinvolgimento dei soci – familiari nell'unica attività comune.

Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato. L'andamento delle diverse fasi del giudizio induce alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza 20049/2014 di questa Corte e, decidendo sul ricorso r.g. n. 28004/2010, lo rigetta.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.