Cassazione, sentenza n. 25753 del 04/09/2023
Sentenza n. 25753 del 04/09/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25753
- Data
- 04/09/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio aveva determinato la plusvalenza da cessione d’azienda assumendo come corrispettivo il valore definito ai fini dell’imposta di registro, incrementato per effetto di una definizione agevolata. La Cassazione ha affermato che tale valore, da solo, non consente di presumere un maggior prezzo ai fini delle imposte sui redditi: occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, mentre l’aumento previsto dalla definizione discendeva dalla legge e non da una dichiarazione sul corrispettivo. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario.
Testo della pronuncia
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la ripresa a tassazione a carico della società ricorrente relativa al reddito da plusvalenza derivante da cessione di azienda, calcolato dall'ufficio sulla base del corrispettivo accertato in sede di imposta di registro. Il giudice di appello riteneva infatti che ai fini della plusvalenza, il valore del corrispettivo di cessione dovesse essere adeguato a quello spontaneamente assunto dal contribuente in base a definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289 , ex art. 11, commi 1 e 2, innalzando del 25% quello indicato ai fini dell'imposta di registro, da ciò appunto desumendo la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro.
2. La società contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Depositata memoria illustrativa, la causa, a seguito di proposta ex art. 380-bis, testo ora abrogato, c.p.c., veniva rinviata dal Collegio alla pubblica udienza. La parte ricorrente ha depositato quindi ulteriore memoria illustrativa.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 289 del 2002 , art. 11 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d'appello avrebbero errato nell'utilizzare per la quantificazione della plusvalenza relativa al reddito prodotto dalla cessione di azienda, a fini dell'imposta sul reddito, il valore derivato dalla definizione automatica ai sensi della L. n. 282 del 2002, art. 11 che non era stata frutto di alcun accertamento d'ufficio.
2. Con il secondo motivo si denuncia la decisione per essersi basati i giudici d'appello su un utilizzo illegittimo dell'accertamento analitico-induttivo e delle presunzioni, fondandosi infatti l'accertamento su un solo indizio (l'importo denunciato ai fini della definizione), senza pertanto provare la percezione da parte della società ricorrente di un corrispettivo non dichiarato, considerandosi peraltro la diversità del presupposto dell'imposta di registro rispetto a quella diretta.
3. Col terzo motivo si denuncia violazione dell' art. 2697 , c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo i giudici d'appello erroneamente posto a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza del corrispettivo ricevuto a quello dichiarato ai fini dell'imposta di registro, dimostrando di avere in realtà ricevuto un corrispettivo inferiore, violando così le norme sul riparto dell'onere della prova che porrebbe piuttosto in capo all'amministrazione l'onere di provare il prezzo superiore realmente percepito.
4. I motivi, che attesa la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 , art. 5 , comma 3, dispone:
"Del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , gli artt. 58 , 68, 85 e 86 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 ".
La giurisprudenza di legittimità ha in proposito fissato il principio di diritto secondo il quale: "in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015 , art. 5 , comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria" (Sez. 5, sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854 – 01 e Sez. 5, ordinanza n. 23719 del 01/10/2018, n. m.); in quanto "la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo" (Sez. 5, ordinanza n. 19227 del 02/08 /2017, Rv. 645291 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713 – 01; Sez. 5, sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048 – 01).
La difesa erariale ritiene che nella presente fattispecie, in cui l'importo accertato dall'ufficio era pari a quello dichiarato ai fini agevolativi, la tassazione diretta debba avvenire sull'importo rettificato ai fini dell'imposizione indiretta.
Deve invece ribadirsi quanto chiarito sopra, per di più specificando che l'aumento del valore dichiarato, nella misura del 25%, dipese dalla scelta del contribuente di avvalersi del disposto di cui alla L. n. 289 del 2002 , art. 11 , a mente del quale la definizione ai fini dell'imposta di registro, di quella ipotecaria e di quella catastale, nonchè di quella sulle successioni e donazioni (e sull'1.n. v.i.m.) doveva avvenire in tal caso con l'aumento del 25 %, con la conseguenza che tale incremento non dipendeva da una spontanea indicazione della parte, ma da una disposizione di legge, seppur agevolativa, e dalla cui scelta non può ovviamente trarsi alcun argomento ai fini dell'imposizione diretta.
5. Alla luce dell'accoglimento del ricorso, la sentenza dev'essere cassata e, tenuto conto del fatto che dall'esame dell'avviso di accertamento si ricava come la ricostruzione della base imponibile da parte dell'ufficio dipese esclusivamente dalla dichiarazione resa dalla parte con riguardo all'imposizione indiretta, non essendo così necessari altri accertamenti in fatto, decidendo nel merito ai sensi dell' art. 384 , c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, compensando quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.100,00, oltre rimborso forfettario nel 15% dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per Euro 200,00.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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