Cassazione, ordinanza n. 28133 del 05/10/2023
Cessione o conferimento d'azienda - Cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del DPR n. 602/1973 - Notifica al debitore o sua accettazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28133
- Data
- 05/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava il rimborso di un credito d’imposta trasferito insieme a un’azienda bancaria, deducendo il mancato assolvimento degli specifici obblighi formali previsti per la cessione dei crediti verso lo Stato. La Corte ha distinto la cessione autonoma del credito dalla cessione d’azienda: nella seconda, i crediti aziendali, compresi quelli fiscali, si trasferiscono per legge e diventano opponibili mediante le formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, senza autonoma notifica all’Erario. Accertato l’adempimento delle formalità applicabili, il ricorso dell’Ufficio è stato rigettato.
Massima
In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del DPR n. 602 del 1973 integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto. Nel caso di cessione d'azienda, infatti, trova applicazione l'art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d'azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un'azienda o di un suo ramo in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 cod. civ.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
1. Unicredit Spa già Credito Italiano Spa presentava all'Agenzia delle Entrate di Agrigento istanza di rimborso per il credito d'imposta IRPEG contenuto nella dichiarazione dei redditi del (Omissis) della Cassa Rurale Artigiana di Palma di Montechiaro, poi fusa nella Cassa Rurale Artigiana Popolare di Palma di Montechiaro, la cui denominazione sociale veniva poi modificata in Palmaria s.c.r.l., società, infine, dalla quale il Credito Italiano Spa oggi Unicredit Spa con atto del (Omissis) rilevava la totalità del complesso aziendale relativo all'attività bancaria esercitata, e la totalità dei beni e dei diritti ad esso inerenti.
2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 795/04/2013, depositata il 21 ottobre 2013, lo accoglieva e condannava l'Ufficio al pagamento del credito di imposta oggetto di controversia, oltre interessi.
3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2690/01/2018, pronunciata il 14 giugno 2018 e depositata in segreteria il 28 giugno 2018, rigettava l'appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.
Unicredit Spa resiste con controricorso.
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380-bis.1 c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
6. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 15 marzo 2016, n. 5069, deduce che sarebbe onere dell'istante allegare e provare la fondatezza della propria pretesa, residuando in capo all'Amministrazione finanziaria la facoltà di contestare i fatti e il credito dedotti dallo stesso. In particolare, Unicredit Spa da un lato, non avrebbe indicato, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 70 il titolo e l'oggetto del credito che si voleva far valere e, dall'altro, non avrebbe presentato, in sede di istanza e unitamente alle ritenute a titolo di acconto, i relativi versamenti, così non consentendo all'Ufficio la verifica sull'esistenza del credito in oggetto.
7. L'unico motivo di ricorso è infondato.
In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-bis rubricato "Cessione dei crediti di imposta", dispone, al comma 1, che "le disposizioni del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70 si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi". In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere affinchè sia opponibile all'Amministrazione demandata al pagamento del credito.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che "in materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d'imposta di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicchè è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto" (Cass. 17 giugno 2016, n. 12552).
Nel caso di cessione d'azienda, infatti, trova applicazione l'art. 2559 c.c., che, al comma 1, prescrive che "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese". La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d'azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicchè, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 c.c. (Cass. 19 ottobre 2021, n. 28787).
La doglianza dell'Ufficio è, pertanto, infondata perchè non era onere del contribuente provare l'adempimento degli oneri formali richiesti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 69 e art. 70 rientrando la questione nella diversa fattispecie della cessione di azienda bancaria, disciplinata dal D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, art. 26 che prevede specifici adempimenti in materia di cessione di rapporti e di opponibilità. Così ricostruita la normativa applicabile, non sussiste comunque una violazione delle regole in tema di ripartizione onere della prova perchè, come accertato dalla C.T.R., "nel caso di specie è stato dimostrato che i previsti adempimenti (n. d. e. del D.Lgs. n. 481 del 1992, art. 26) sono stati debitamente curati", ed inoltre la titolarità del credito d'imposta era stata riconosciuta in relazione al parallelo contenzioso, definitivamente conclusosi con la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 1128/29/2015 del 19 marzo 2015 (cfr. anche Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39135, resa tra le stesse parti).
8. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della Unicredit Spa delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2023
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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