Cassazione, sentenza n. 29582 del 25/10/2023
Sentenza n. 29582 del 25/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29582
- Data
- 25/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un preavviso di iscrizione ipotecaria, contestato per la mancata notificazione delle cartelle sottostanti e per la prescrizione delle pretese. La Cassazione ha rilevato che successive sentenze definitive avevano annullato tutte le cartelle poste a fondamento della misura: in una sequenza ordinata di atti della riscossione, la caducazione dei titoli a monte determina l’annullamento dell’atto conseguente. Ha quindi rigettato il ricorso principale dell’agente della riscossione, dichiarato assorbito quello incidentale e compensato le spese.
Testo della pronuncia
A.A. impugnava, di fronte alla commissione tributaria provinciale di Roma, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Equitalia Sud Spa il 20 novembre 2014 chiedendone l'annullamento per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 50 per omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento con conseguente prescrizione della pretesa impositiva.
2. La commissione annullava il preavviso per essere stato emanato in assenza di preventivo invito al contraddittorio. Aggiungeva che Equitalia Sud Spa "non costituendosi non ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle indicate nell'avviso".
3. Con la sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l'appello affermando che "la pronuncia della CTP si è basata sulla decisiva circostanza della mancata notifica… del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente violazione del D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 50 " e che Equitalia Sud non aveva provato di aver inviato alla contribuente la comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 77 , comma 2 bis.
4. Per la cassazione della sentenza sopra detta, ricorrevano Equitalia Servizi di Riscossione Spa in base a tre motivi, e, in via incidentale, la contribuente, con un motivo – di omessa pronuncia – contrastato dalla ricorrente principale siccome inammissibile per indeterminatezza.
5. La contribuente dava poi conto di una istanza, in data 31.5.2019, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , ex art. 6 per la definizione della controversia relativa ad una delle cartelle – n. 09720040033192789001- sottese al preavviso impugnato nonchè del diniego opposto alla definizione agevolata da parte della Amministrazione. In ragione di detta istanza – relativa alla controversia sulla cartella e non alla controversia relativa al preavviso di iscrizione ipotecaria -, la contribuente chiedeva la sospensione del presente giudizio di legittimità. Successivamente, con istanza datata 28 dicembre 2020, chiedeva che il presente giudizio, asseritamente "sospeso" venisse nuovamente posto in trattazione. Veniva evidenziato che nell'atto di diniego l'amministrazione aveva fatto riferimento ad una intimazione di pagamento n. (Omissis) a cui era sottesa la cartella in questione ed aveva affermato che la controversia su tale intimazione non poteva essere definita ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 in quanto era stata già prima definita in senso favorevole alla ricorrente con sentenza della CTR Lazio passata in giudicato il 2.10.2017. La ricorrente evidenziava di avere fatto opposizione al diniego "davanti alla CTP di Roma". Successivamente produceva copia della sentenza a cui l'amministrazione aveva fatto riferimento – sentenza CTR Lazio 944/2017 -, nella quale si legge che "la nullità della notifica della cartella ne fa discendere la conseguente decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della asserita pretesa erariale". Evidenziava di avere chiesto alla Segreteria della CTR, ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.
6. La ricorrente produceva altresì copia di altra sentenza della CTR Lazio – sentenza n. 5622/2021 -, inerente le restanti cartelle sottese al preavviso impugnato. In tale sentenza si legge che la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti erariali di cui alle cartelle impugnate e che "l'ufficio non ha dimostrato con idonei atti interruttivi che la stessa fosse stata interrotta". La ricorrente documentava di avere chiesto alla Segreteria della CTR, ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata.
7. Atteso il rilievo pregiudiziale dell'eventuale definitività delle sentenze relative alle cartelle sottese al preavviso rispetto ad ogni altra questione, la Corte rinviava a nuovo ruolo assegnando alla parte termine di 90 giorni dalla comunicazione della ordinanza per produrre le ricordate attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze della CTR Lazio n. 944/2017 e n. 5622/2021.
8. La ricorrente provvedeva al tempestivo deposito delle attestazioni di cancelleria.
9. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorso incidentale.
Motivi della decisione 1. Va preliminarmente evidenziato che sia istanza a suo tempo presentata dalla contribuente ai sensi del ricordato D.L. n. 119 del 2018 , art. 6 per la sospensione del presente procedimento, sia la successiva istanza di trattazione nella quale viene dato conto di un diniego opposto dall'Amministrazione e "impugnato con ricorso… depositato presso la CTP di Roma", non hanno alcuna attinenza con il presente procedimento: nella prima delle due istanze la contribuente dichiara di avere riguardo "all'iscrizione a ruolo impugnata (che) origina da un atto impositivo" e dà conto dell'avvenuto pagamento della prima rata della somma dovuta per la definizione della controversia relativa alla "cartella di pagamento n. (Omissis)".
2. Il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale ed ogni questione, sollevata da Equitalia, sulla relativa inammissibilità, restano assorbiti: l'annullamento – per effetto delle ricordate sentenze della CTR Lazio 944/2017 e n. 5622/2021 – dei titoli sottesi all'atto oggetto di causa, determina l'annullamento di quest'ultimo atto e ciò perchè in una successione ordinata di atti, quale quella che sussiste tra cartella di pagamento e il preavviso di iscrizione ipotecaria a garanzia del debito portato nella cartella, l'assenza dell'atto a monte – la cartella – determina di per sè l'annullamento dell'atto conseguente.
11. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate data la sopravvenienza dell'annullamento delle cartelle rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
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