Cassazione, sentenza n. 31183 del 09/11/2023
Competenza e giurisdizione - Demanio e patrimonio - Canone di concessione - Controversia - Giurisdizione autorità giudiziaria ordinaria.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31183
- Data
- 09/11/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per canone di concessione relativo all’utilizzazione di beni demaniali, che il giudice regionale aveva qualificato come pretesa tributaria, annullandola per incompetenza territoriale dell’agente della riscossione. La Cassazione ha stabilito che tali proventi non sono tributi, poiché derivano dalla concessione del godimento dei beni, e appartengono alla giurisdizione ordinaria, salvo che siano in discussione poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata e la causa rimessa al giudice ordinario, con spese compensate.
Massima
Le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1379/2015, depositata il 9/4/2015, ha respinto l'appello proposto da Equitalia Nord Spa già Equitalia Esatri Spa nei confronti di Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni Spa oggi Società Amissima Assicurazioni Spa (già Società Carige Assicurazioni s.p.a.), avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 2 e 19, relativamente al giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord avente ad oggetto somme iscritte a ruolo e dovute a titolo di "canone di concessione tributo 9510".
Il giudice di appello, nel riformare la prima decisione, evidenzia come "la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento sia di carattere tributario, rientrando specificamente nelle previsioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19" e, segnatamente, nel comma 1 dell'art. 2, "laddove specifica:"(…) Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (…)".
Conclude, quindi, per l'annullamento della cartella esattoriale, in quanto è stato reso esecutivo il ruolo riportato nella cartella dall'Autorità Portuale di Bari, per cui sarebbe spettato all'"Agente della Riscossione territorialmente competente, quindi Equitalia Sud Spa ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l'obbligatoria delega prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46 ".
Equitalia Nord Spa interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste Società Amissima Assicurazioni Spa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, nonchè dei principi in materia di giurisdizione del giudice tributario, non avendo la CTR della Lombardia considerato che il canone di concessione di beni demaniali costituisce una entrata di natura squisitamente privatistica sufficientemente individuata, nell'atto riscossivo, con il numero di codice 9510.
Con il secondo motivo d'impugnazione deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 46, nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 non avendo la CTR considerato che l'Ente impositore forma il ruolo in base al domicilio fiscale dell'obbligato e lo consegna all'Agente delle riscossione che opera nell'ambito di territorio cui il ruolo si riferisce, e che, nella specie, avendo la società obbligata sede legale e domicilio fiscale nel Comune di Milano, provvede ad emettere la cartella di pagamento, legittimamente l'Ente impositore ha consegnato il ruolo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 24, all'Agente della riscossione operante in quel Comune.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla questione di giurisdizione, ricorda il Collegio che "l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorchè sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato" (Cass. Sez. Un., n. 1599/2022).
In ordine alla questione che viene posta all'esame della Corte vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in forza del quale, diversamente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
E', infatti, costante giurisprudenza di legittimità nell'affermare che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 16459/2020; n. 13940/2014; n. 20939/2011; n. 13903/2011; n. 411/2007, n. 22661/2006; n. 604/2005; n. 3144/2003).
E' appena il caso di osservare che dalla possibilità di recupero dei crediti oggetto di causa mediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, di per sè non denota la natura tributaria dei canoni in questione, atteso che la riscossione coattiva mediante ruolo può riguardare i tributi ed altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali, esclusi quelli economici; il carattere distintivo delle entrate tributarie va ricercato, piuttosto, nel fatto che il prelievo di ricchezza è destinato alla "spesa pubblica" (art. 53 Cost.).
Nè può fondatamente sostenersi, atteso il contenuto della cartella impugnata, che la odierna controricorrente non fosse in grado di comprendere la prestazione patrimoniale richiesta, atteso che la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (che non prevede la sottoscrizione dell'esattore) ed è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che l'indicazione della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605/2019; n. 25773/2014; n. 4757/2009; n. 14894/2008).
Va, infine, ritenuta assorbita la questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa alla rilevata incompetenza di Equitalia Nord Spa (v. in controversie riguardanti l'allora Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni Spa Cass. n. 21248/2017 e più di recente Cass. n. 21737/2023).
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perchè la causa appartiene alla giurisdizione del giudice Giudice Ordinario.
Le spese processuali, considerato l'evolversi della vicenda processuale, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rimette la causa al Giudice Ordinario. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2023
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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